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Nota MIUR 30.12.2015, prot. n. 41637

Cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2016. Trattamento di quiescenza. Chiarimenti.

A seguito dell'approvazione della legge di stabilità per il 2016, si forniscono alcuni chiarimenti in merito alla nota AOODGPER prot. n. 40816 del 21.12.2015 di questa Direzione generale.

Come noto, con messaggio n. 6912 dell'11 novembre u.s., l'INPS ha predisposto l'invio delle certificazioni riguardanti i soggetti rientranti nella categoria di salvaguardati di cui all'articolo 11-bis, commi 1 e 2, della legge n. 124 del 2013 (quarta salvaguardia) e all'articolo 2, comma 1, lettera d), della legge n. 147 del 2014 (sesta salvaguardia), che erano state sospese per effetto del superamento del plafond inizialmente stabilito.

Tali comunicazioni fissano la decorrenza del diritto a pensione a decorrere dal 1° settembre 2015.

L'art. 1, comma 264, della predetta legge di stabilità prevede che tali soggetti possano accedere al trattamento pensionistico a decorrere dal primo giorno successivo alla risoluzione del rapporto di lavoro. Pertanto, gli Uffici Scolastici Regionali e le istituzioni scolastiche interessate dovranno consentire ai dirigenti scolastici e al personale del comparto scuola, beneficiari della suddetta salvaguardia, di presentare la domanda di cessazione in modalità cartacea al fine dell'inserimento al SIDI per la successiva convalida.

La presentazione dell'istanza di cessazione è infatti adempimento necessario per la fruizione del diritto a pensione.

Il collocamento a riposo avrà decorrenza dal primo giorno successivo alla cessazione dal servizio.

È fatta comunque salva la facoltà per i soggetti beneficiari di optare per la cessazione dal servizio con decorrenza 1° settembre 2016.

L'art. 1, comma 281, della suddetta legge di stabilità ha, altresì, previsto la proroga dell'"opzione donna" al 31 dicembre 2015. Pertanto, le lavoratrici potranno conseguire il diritto al trattamento pensi

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