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Messaggio INPS 12.11.2014, n. 8680

Termini di pagamento delle prestazioni di fine lavoro per i dipendenti iscritti ai fini Tfs e Tfr alla gestione dipendenti pubblici dell'Inps, interessati dalle salvaguardie per l'accesso al pensionamento in base alla disciplina previgente all'art. 24 del DL 201/2011, nonché per i dipendenti il cui rapporto di lavoro è risolto unilateralmente dal datore di lavoro.

Termini di pagamento dei Tfs e dei Tfr dei dipendenti pubblici interessati dalle salvaguardie per l'accesso al pensionamento in base alla disciplina previgente all'art. 24 del DL 201/2011

Pervengono quesiti circa i termini di pagamento da applicare ai Tfs e ai Tfr di dipendenti che cessano dal servizio accedendo al trattamento pensionistico sulla base dei requisiti precedenti a quelli introdotti dall'art. 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

A tale proposito, con esclusione dei casi rientranti nella disciplina speciale di cui all'art. 2, comma 11, del decreto legge 6 luglio 2012, n.95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (in materia di prepensionamento di personale in esubero interessato dalla cd. "spending review"), come successivamente modificato, per i quali sono state fornite indicazioni operative nella circolare n. 79 del 23 giugno 2014 ed alla quale si fa rinvio, si chiarisce quanto segue.

Per i lavoratori che cessano dal servizio dopo aver usufruito di un periodo di esonero, ai sensi dell'art. 72, commi 1 - 5, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i criteri di applicazione dei termini di pagamento dei Tfs e dei Tfr nonché la modalità del pagamento rateale seguono la normativa vigente in materia, a meno che gli interessati non possano fruire della disciplina derogatoria di cui all'art. 1 comma 23 del decreto legge 13 agosto 2011, n.138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e all'art. 1, comma 485, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Ciò in quanto la salvaguardia disposta dal citato decreto legge 201/2011 e da successive norme per particolari categorie di lavoratori, consistendo nella conservazione delle regole di accesso alla pensione precedenti il 6 dicembre 2011 (data di entrata in vigore della riforma Monti Fornero), n

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