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CCNI MIUR 26.02.2014

Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'anno scolastico 2014/15.

Titolo II - Sezione personale docente

Capo V - Posti di tipo speciale, di sostegno o ad indirizzo didattico differenziato e posti attivati in strutture ospedaliere e carcerarie

Art. 26 - Disposizioni generali

1. I posti di tipo speciale, di sostegno o ad indirizzo didattico differenziato possono essere assegnati per trasferimento solo agli insegnanti in possesso del corrispondente titolo di studio.

2. I posti attivati in strutture ospedaliere e carcerarie possono essere assegnati per trasferimento a domanda ai docenti che ne fanno espressa richiesta 34 ovvero assegnati d'ufficio ai soli docenti titolari su tali tipi posto.

3. Il trasferimento ai posti di tipo speciale, ad indirizzo didattico differenziato e di sostegno comporta la permanenza per almeno un quinquennio a far data dalla decorrenza del trasferimento su tali tipologie di posti. Tale obbligo non si applica nei confronti dei docenti trasferiti a domanda condizionata in quanto soprannumerari da posto comune o cattedra a posto di sostegno o DOS nella scuola secondaria di secondo grado. Pertanto tale personale conserva titolo alle precedenze di cui all'art. 7 punti II) e IV) del presente contratto. Per i docenti provenienti dai ruoli delle scuole speciali il servizio prestato nelle predette scuole è considerato utile ai fini del compimento del quinquennio su posto di sostegno, e viceversa. Tale disposizione è riferita anche al personale titolare su posti ad indirizzo didattico differenziato, alla luce della interpretazione sistematica di quanto previsto alla prima par

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