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Regolamento ANAC 09.12.2014

Regolamento di vigilanza e accertamenti ispettivi nel settore dei contratti pubblici. (G.U. 29.12.2014, n. 300)

Art. 14 - Ispezioni

1. Le ispezioni sono disposte sulla base di un piano ispettivo approvato dal Consiglio dell'Autorità entro il 31 gennaio di ogni anno, su proposta dell'Ufficio piani di vigilanza e vigilanze speciali.

2. Le ispezioni possono essere richieste anche nell'ambito dei procedimenti istruttori avviati dagli uffici competenti.

3. L'attività ispettiva si svolge di regola con la collaborazione della Guardia di Finanza, ai sensi dell'art. 6, comma 9, lett. b) e d), del codice.

4. Le ispezioni possono essere eseguite presso i luoghi di cui al successivo comma 7, purché sia ipotizzabile il rinvenimento di documentazione utile ai fini dell'istruttoria.

5. Il dirigente dell'Ufficio Ispettivo conferisce l'incarico all'ispettore con proprio atto, indicando un termine per la conclusione delle attività.

6. Nell'espletamento del mandato ispettivo, gli ispettori esercitano i loro poteri su presentazione di un atto scritto che precisi l'oggetto e le sanzioni per il rifiuto, l'omissione o il ritardo, senza giustificato motivo, di fornire informazioni ed esibire documenti richiesti nel corso dell'ispezione, nonché nel caso in cui siano fornite informazioni ed esibiti documenti non veritieri.

7. In ogni caso, non costituisce giustificato motivo di rifiuto o di omissione, l'opposizione:

a) di vincoli di riservatezza previsti da atti regolamentari, circolari o disposizioni di servizio interni della stazione appaltante;

b) di vincoli di riservatezza o di competenza imposti da regolamenti aziendali o prescrizioni interne, anche orali;

c) di esigenze di autotutela relative al rischio di sanzioni fiscali o amministrative;

d) di esigenze di tutela del se

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