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Nota MIUR 22.04.2014, prot. n. 5181

Decreto Legge n. 101 del 31 agosto 2013, convertito in legge n. 125 del 30 ottobre 2013 - "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni" - art. 4 comma 16 bis - assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici.

Con circolare n. 2 del 17 febbraio 2014 , registrata alla Corte dei Conti il 19 marzo, il Dipartimento della Funzione Pubblica ha fornito indirizzi applicativi sull'art. 55 septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come novellato dall'art. 4, comma 16 bis, del decreto legge 101 del 31/8/2013, per quanto attiene alle assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici dei pubblici dipendenti.

Si trasmette pertanto la circolare in argomento, sottolineando in particolare quanto segue:

1. per l'effettuazione di visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici, il personale non potrà usufruire, di regola, di assenze per malattia, dovendo invece fruire dei permessi per documentati motivi personali (art. 18 CCNL 16.5.1995) o di istituti contrattuali similari o alternativi (permessi brevi di cui all'art. 20 del CCNL 16.5.1995 o riposi compensativi di cui agli artt. 26 e 27 CCNI 16.5.2001, integrativo del CCNL 16.2.1999). In assenza di ulteriori specifiche indicazioni in merito, si ritiene che, nell'ipotesi in cui l'assenza si verifichi prima dell'entrata in servizio del dipendente, il computo della durata della medesima dovrà effettuarsi riferendosi all'orario di ingresso al lavoro in ciascun ufficio, fermo restando il principio di flessibilità in entrata.

2. La giustificazione dell'assenza, nelle ipotesi in cui sia necessaria per poter usufruire dell'istituto richiesto (ad es. permessi per documentati motivi personali), deve avvenire mediante attestazione redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura pubblica o privata che ha erogato la prestazione (attestazione di presenza, v. p. 2 circolare Funzione Pubblica, cpv. 3 e 4). In alternativa, è possibile presentare dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta, ai sensi del combinato disposto degli artt.

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