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Nota MIUR 09.04.2014, prot. n. 2581

Adozioni libri di testo - anno scolastico 2014/2015.

L'adozione dei libri di testo è stata di recente oggetto di particolare attenzione da parte del legislatore, nella prospettiva di limitare, per quanto possibile e fatte salve l'autonomia didattica e la libertà di scelta dei docenti, il costo che annualmente le famiglie devono sostenere per l'acquisto dell'intera dotazione libraria.

Le disposizioni legislative introdotte dall'articolo 15 della legge n. 133/2008 e dall'articolo 5 della legge n. 169/2008 hanno subito profonde modificazioni ad opera della legge n. 221/2012, del decreto ministeriale di applicazione n. 781/2013 e del decreto legge n. 104/2013 convertito, con modificazioni, dalla legge 128/2013.

Al fine di fornire utili indicazioni, si riassume l'intero quadro normativo a cui le istituzioni scolastiche devono attenersi per l'adozione dei libri di testo per l'anno scolastico 2014/2015.

1. Sviluppo della cultura digitale (art. 6, c. 2 quater, legge n. 128/2013)

Per promuovere lo sviluppo della cultura digitale e l'alfabetizzazione informatica, sono definite politiche di incentivo alla domanda di servizi digitali, anche tramite la definizione di nuove generazioni di testi scolastici, nonché attraverso la ricerca e l'innovazione tecnologica, considerati fattori essenziali di progresso ed opportunità di arricchimento economico, culturale e civile, così come previsto dal Codice dell'amministrazione digitale (decreto legislativo n. 82/2005).

2. Scelta dei testi scolastici (art. 6, comma 1, legge n. 128/2013)

Il collegio dei docenti può adottare, con formale delibera, libri di testo ovvero strumenti alternativi, in coerenza con il piano dell'offerta formativa, con l'ordinamento scolastico e con il limite di spesa stabilito per ciascuna classe di corso.

3. Realizzazione diretta di materiale didattico digitale (art. 6, c. 1, legge n. 128/2013)

La norma prevede che "nel termine di un triennio, a decorrere dall'anno scolastico 2014-2015

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