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Circolare P.C.M. - D.F.P. 20.08.2014, n. 5

Prerogative sindacali nelle pubbliche amministrazioni. Articolo 7 del decreto-legge del 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazioni dalla legge n. 114 dell'11 agosto 2014.

1. Premessa

L'articolo 7 del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazioni dalla legge n. 114 dell'11 agosto 2014, stabilisce che, a decorrere dal 1° settembre 2014, i contingenti complessivi dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali già attribuiti al personale delle pubbliche amministrazioni, stabiliti a seconda dei rispettivi ordinamenti di settore mediante le procedure bilaterali tipizzate (procedimenti negoziali recepiti con decreti del Presidente della Repubblica e contratti collettivi nazionali), sono ridotti del cinquanta per cento per ciascuna associazione sindacale.

Per le Forze di polizia ad ordinamento civile e per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco (personale non direttivo e non dirigente e personale direttivo e dirigente), in sostituzione della riduzione del 50 per cento, il comma 1-bis prevede che alle riunioni sindacali indette dall'amministrazione possa partecipare un solo rappresentante per associazione sindacale.

Limitatamente ai distacchi sindacali, la riduzione derivante dalla decurtazione del cinquanta per cento è operata con arrotondamento dell'eventuale frazione residua all'unità superiore. La decurtazione del 50 per cento non trova comunque applicazione qualora l'associazione sindacale sia titolare di un solo distacco sindacale.

La disciplina in esame rinvia alle procedure contrattuali e negoziali, proprie di ciascun ordinamento di settore, l'eventuale modifica della ripartizione, tra le associazioni sindacali, dei contingenti delle prerogative sindacali derivanti dall'esito della riduzione.

 

2. Ambito di applicazione e fonti di riferimento

Le riduzioni derivanti dall'applicazione del citato articolo 7, con la richiamata specificità prevista dal comma 1-bis, si applicano alle prerogative sindacali riconosciute al personale di tutte le pubbliche amministrazioni, sia contrattualizzato sia in regime di diritto pubblico.

Le fon

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