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Decreto legge 18.10.2012, n. 179

Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese. (G.U. 19.10.2012, n. 245 - S.O. 194)

Sezione VI - Giustizia digitale

Art. 16 - Biglietti di cancelleria, comunicazioni e notificazioni per via telematica

1. All'articolo 136, primo comma, del codice di procedura civile, le parole: «in carta non bollata» sono soppresse.

2. All'articolo 149-bis, secondo comma, del codice di procedura civile, dopo le parole: «pubblici elenchi» sono inserite le seguenti: «o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni».

3. All'articolo 45 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma sono premesse le seguenti parole: «Quando viene redatto su supporto cartaceo»;

b) al secondo comma le parole «Esse contengono» sono sostituite dalle seguenti: «Il biglietto contiene»;

c) al secondo comma le parole «ed il nome delle parti» sono sostituite dalle seguenti: «il nome delle parti ed il testo integrale del provvedimento comunicato»;

d) dopo il terzo comma è aggiunto il seguente: «Quando viene trasmesso a mezzo posta elettronica certificata il biglietto di cancelleria è costituito dal messaggio di posta elettronica certificata, formato ed inviato nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.».

4. Nei procedimenti civili e in quelli davanti al Consiglio nazionale forense in sede giurisdizionale, 66 le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria sono effettuate esclusivamente per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o c

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