Decreto legge 18.10.2012, n. 179
Sezione X - Ulteriori misure per la crescita del Paese
1. Ai fini delle rendicontazioni non ancora concluse alla data di entrata in vigore del presente decreto e per pagamenti già effettuati entro la stessa data relativi ad interventi realizzati con finanziamenti pubblici, è da intendersi documentazione di spesa anche l'esibizione di copia autentica di assegni bancari emessi dal beneficiario a pagamento di forniture di beni e servizi, purché corredati di relativa fattura e lettera liberatoria.
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