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Decreto legge 18.10.2012, n. 179

Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese. (G.U. 19.10.2012, n. 245 - S.O. 194)

Sezione I - Agenda e identità digitale

Art. 3 - Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni e Archivio nazionale dei numeri civici delle strade urbane

1. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e l'ISTAT, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i tempi di realizzazione del censimento della popolazione e delle abitazioni di cui all'articolo 15, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, effettuato dall'ISTAT con cadenza annuale, nel rispetto delle raccomandazioni internazionali e dei regolamenti europei.

2. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresì stabiliti i contenuti dell'Archivio nazionale dei numeri civici delle strade urbane (ANNCSU), realizzato ed aggiornato dall'ISTAT e dall'Agenzia del territorio, gli obblighi e le modalità di conferimento degli indirizzari e stradari comunali tenuti dai singoli comuni ai sensi del regolamento anagrafico della popolazione residente, le modalità di accesso all'ANNCSU da parte dei soggetti autorizzati, nonché i criteri per l'interoperabilità dell'ANNCSU con le altre banche dati di rilevanza nazionale e regionale, nel rispetto delle regole tecniche del sistema pubblico di connettività di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Per la realizzazione dell'ANNCSU l'ISTAT può stipulare apposite convenzioni con concessionari di servizi pubblici dotati di un archivio elettronico con dati toponomastici punt

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