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D.M. MIUR 07.03.2012

Requisiti per il riconoscimento della validità delle certificazioni delle competenze linguistico-comunicative in lingua straniera del personale scolastico. (G.U. 03.04.2012, n. 79)

Art. 2 - Soggetti qualificati

1. Sono considerati soggetti qualificati per il rilascio delle certificazioni di cui all'art. 1, comma 1, gli enti certificatori formalmente riconosciuti, direttamente ovvero per il tramite di istituzioni appositamente incaricate dai governi dei paesi nei quali la lingua straniera, oggetto della certificazione, è lingua ufficiale.

2. L'elenco degli enti certificatori di cui al comma 1 è costituito presso la direzione generale per gli affari internazionali di questo Ministero ed è reso disponibile al pubblico sul sito internet; è aggiornato su richiesta dei governi interessati per il tramite delle rispettive ambasciate ovvero attraverso la richiesta degli enti medesimi, previa presentazione della documentazione attestante il riconoscimento di cui al comma 1.

3. Ai fini della costituzione dell'elenco di cui al comma 2, la direzione generale per gli affari internazionali richiede formalmente l'elenco degli enti certificatori riconosciuti:

a) alle ambasciate dei governi dei paesi membri dell'Unione europea nei quali la lingua straniera è lingua ufficiale;

b) alle ambasciate dei governi dei paesi non comunitari la cui lingua ufficiale è insegnata in Italia.

4. A partire dalla pubblicazione dell'elenco di cui al comma 2, le corrispondenti certificazioni assumono validità ai sensi del presente decreto.

5. L'elenco viene aggiornato a cura della direzione generale per gli affari internazionali a seguito di verifiche periodiche.

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