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O.M. MIUR 11.05.2012, n. 41

Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e non statali. Anno scolastico 2011/2012.

Art. 9 - Crediti formativi

1. Per l'anno scolastico 2011/2012, valgono le disposizioni di cui al Decreto Ministeriale 24/2/2000, n. 49.

2. La documentazione relativa ai crediti formativi deve pervenire all'istituto sede di esame entro il 15 maggio 2012 per consentirne l'esame e la valutazione da parte degli organi competenti. È ammessa l'autocertificazione, ai sensi e con le modalità di cui al D.P.R. n. 445/2000, come modificato dall'articolo 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, nei casi di attività svolte presso pubbliche amministrazioni.

3. Qualora gli esami preliminari inizino prima del 15 maggio i candidati esterni devono essere opportunamente informati perché possano presentare gli eventuali crediti formativi prima della data fissata per l'inizio degli esami stessi.

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