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O.M. MIUR 11.05.2012, n. 41

Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e non statali. Anno scolastico 2011/2012.

Art. 10 - Commissioni d'esame

1. Per l'anno scolastico 2011/2012, valgono le disposizioni di cui al D.M. in data 17 gennaio 2007, n. 6, - in applicazione della legge 11-1-2007, n. 1 - concernente modalità e termini per l'affidamento delle materie oggetto degli esami di Stato ai commissari esterni e i criteri e le modalità di nomina, designazione e sostituzione dei componenti delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore.

2. Per la Regione Lombardia, nelle commissioni di esame presso gli istituti professionali statali, cui sono assegnati, in qualità di candidati interni, studenti in possesso del diploma professionale di tecnico con frequenza del corso annuale, previsto dall'articolo 15, comma 6 di cui al Decreto legislativo n. 226/2005 e dall'Intesa tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e la Regione Lombardia del 16 marzo 2009, i docenti dell'istituzione formativa che ha erogato il servizio, in numero non superiore a tre, su designazione formale della medesima istituzione formativa, possono essere presenti alle operazioni d'esame in qualità di osservatori, senza poteri di intervento in alcuna fase dell'esame e senza che ciò comporti nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

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