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C.M. MIUR 19.01.2012, n. 7 Legislazione e dottrina    

C.M. MIUR 19.01.2012, n. 7

Limiti di reddito per l'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche per l'anno scolastico 2012/2013.

L'art. 21, comma 9, della legge 11-3-1988, n. 67 (legge finanziaria 1988) stabilisce, tra l'altro, che i limiti di reddito previsti dall'art.28, comma 4, della legge 28-2­1986, n.41 (legge finanziaria 1986) sono rivalutati, a decorrere dall'anno 1988,in ragione del tasso d'inflazione annuo programmato.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro - Direzione Generale Analisi Economica e Finanziaria ha comunicato in data 9 gennaio 2012 che il tasso d'inflazione programmato per il 2012 è pari all'1,5 per cento.

I limiti massimi di reddito, ai fini dell'esenzione dalle tasse scolastiche, pertanto, sono rivalutati, per l'anno scolastico 2012/2013, come dal seguente prospetto in euro:

per i nuclei familiari formati dal seguente numero di persone limite massimo di reddito per l'anno scolastico 2011/2012 riferito all'anno d'imposta 2010 rivalutazione in ragione dell'1,5% con arrotondamento all'unità di euro superiore limite massimo di reddito espresso in euro per l'a.s. 2012/2013 riferito all'anno d'imposta 2011
1 5.020,00 76,00 5.096,00
2 8.327,00 125,00 8.452,00
3 10.703,00 161,00 10.864,00
4 12.782,00 192,00 12.974,00
5 14.860,00 223,00 15.083,00
6 16.842,00 253,00 17.095,00
7 e oltre 18.819,00 283,00 19.102,00

La misura delle tasse scolastiche è stata determinata dal D.P.C.M. 18 maggio 1990 (G.U. Serie Generale n.118 del 23-5-1990).

Con la C.M. n. 2 del 4-1-2006 e con la C.M. n. 13 del 30-1-2007 è stato comunicato che gli studenti che si iscrivono al primo, secondo e terzo anno dei corsi di studio degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado sono esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche erariali.

Tale esonero resta confermato anche per l'a.s. 2012/2013, risultando immutato il regime di adempimento dell'obbligo di istruzione.

In relazione al versamento della tassa erariale e del contributo da parte dei candidati esterni agli esami di Stato, sembra opportuno far presente che, come già precisato con la O.M. n.42 del 6 maggio 2011, art. 22, il versamento del contributo da parte di candidati esterni nella misura richiesta, regolarmente deliberata dal Consiglio di Istituto, è dovuto esclusivamente qualora essi intendano sostenere esami con prove pratiche di laboratorio.

La misura del contributo per le predette prove pratiche di laboratorio deve, comunque, essere stabilita con riferimento ai costi effettivamente sostenuti, pur nel rispetto delle autonome determinazioni ed attribuzioni sia delle istituzioni scolastiche statali che di quelle paritarie. Il pagamento della tassa erariale, nonché dell'eventuale contributo, deve essere effettuato e documentato all'istituto di assegnazione dei candidati, successivamente alla definizione della loro sede d'esame da parte del competente Direttore Generale.

 

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