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C.M. MIUR 19.01.2012, n. 7

Limiti di reddito per l'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche per l'anno scolastico 2012/2013.

L'art. 21, comma 9, della legge 11-3-1988, n. 67 (legge finanziaria 1988) stabilisce, tra l'altro, che i limiti di reddito previsti dall'art.28, comma 4, della legge 28-2-1986, n.41 (legge finanziaria 1986) sono rivalutati, a decorrere dall'anno 1988,in ragione del tasso d'inflazione annuo programmato.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro - Direzione Generale Analisi Economica e Finanziaria ha comunicato in data 9 gennaio 2012 che il tasso d'inflazione programmato per il 2012 è pari all'1,5 per cento.

I limiti massimi di reddito, ai fini dell'esenzione dalle tasse scolastiche, pertanto, sono rivalutati, per l'anno scolastico 2012/2013, come dal seguente prospetto in euro:

per i nuclei familiari formati dal seguente numero di persone limite massimo di reddito per l'anno scolastico 2011/2012 riferito all'anno d'imposta 2010 rivalutazione in ragione dell'1,5% con arrotondamento all'unità di euro superiore limite massimo di reddito espresso in euro per l'a.s. 2012/2013 riferito all'anno d'imposta 2011
1 5.020,00 76,00 5.096,00
2 8.327,00 125,00 8.452,00
3 10.703,00 161,00 10.864,00
4 12.782,00 192,00 12.974,00
5 14.860,00 223,00 15.083,00
6 16.842,00 253,00 17.095,00
7 e oltre 18.819,00 283,00 19.102,00

La misura delle tasse scolastiche è stata determinata dal D.P.C.M. 18 maggio 1990 (G.U. Serie Generale n.118 del 23-5-1990).

Con la C.M. n. 2 del 4-1-2006 e con la C.M. n. 13 del 30-1-2007 è stato comunicato che gli studenti che si iscrivono al primo, secondo e terzo anno dei corsi di studio degli istituti

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