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Circolare Ministero dell'Economia e delle Finanze 27.02.2012, n. 6 Legislazione e dottrina    

Circolare Ministero dell'Economia e delle Finanze 27.02.2012, n. 6

Monitoraggio e smaltimento dei residui passivi perenti. Applicazione dell'articolo 35 comma 1, lettera a) del decreto-legge n. 1 del 2012. Istruzioni per la ricognizione dei debiti fuori bilancio formatisi nell'anno 2011 ed attuazione dell'articolo 3, comma 39, della legge n. 244 del 2007 - Revisione residui passivi di conto capitale.

Premessa

L'articolo 35 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 concernente "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", prevede una serie di misure per migliorare la tempestività dei pagamenti e per accelerare l'estinzione dei debiti delle amministrazioni statali relativi alla fornitura di beni e servizi. Tali debiti sono iscritti come residui passivi accertati al 31 dicembre 2011 nel Conto del bilancio o come residui andati in perenzione nel Conto del patrimonio.

La possibilità che detti debiti possano essere soddisfatti è subordinata, per i primi, alla disponibilità di cassa iscritta in bilancio che, in caso di carenza, può essere integrata con apposite variazioni compensative da disporre da parte dell'amministrazione stessa o con apposita richiesta al Ministro dell'economia e delle finanze di prelevamento dal Fondo di riserva per l'integrazione delle dotazioni di cassa; per i secondi, all'entità delle risorse finanziarie iscritte sugli appositi fondi speciali, di parte corrente e di conto capitale, previsti, per la reiscrizione in bilancio di residui passivi perenti, dall'articolo 27 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Con la reiscrizione in bilancio, si rende possibile la piena attuazione di quanto stabilito dal primo comma dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 (legge di contabilità), tuttora vigente sebbene più volte modificato nel corso degli anni. La citata disposizione, nel prevedere per i residui passivi la perenzione agli effetti amministrativi (dopo due anni dall'iscrizione in bilancio) ovvero la loro eliminazione dalle scritture contabili, dà facoltà di riprodurre in bilancio le somme eliminate attraverso la loro riassegnazione ai pertinenti capitoli degli esercizi successivi. Ciò avviene mediante utilizzo dei richiamati fondi speciali.

Per l'anno 2011, i menzionati fondi, di parte corrente e di conto capitale, hanno avuto uno stanziamento di competenza approvato, rispettivamente, in euro 1 miliardo ed euro 1,5 miliardi. Dette somme hanno consentito nel corso del predetto anno il pagamento solo in parte delle richieste di reiscrizione pervenute, le quali, a loro volta, costituiscono una minima parte del complessivo stock dei residui perenti.

Al riguardo, l'articolo 35, del citato decreto-legge n. 1, al comma 1, lett. a), prevede per l'anno in corso l'incremento dei richiamati fondi speciali, finalizzato in particolare a soddisfare le richieste di pagamento dei debiti connessi a transazioni commerciali per la fornitura di beni e servizi.

Per debiti commerciali si intendono le somme dovute per forniture di beni e servizi già avvenute, ma per le quali non si sia ancora verificato il pagamento. Affinché le risorse aggiuntive rese disponibili dalla predetta norma possano essere utilizzate per il pagamento di tale tipo di debiti, occorre, ai sensi della norma stessa, che i conseguenti esborsi non comportino un peggioramento dell'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, secondo i criteri di contabilità nazionale.

La prevista integrazione dei predetti fondi per il complessivo importo di 2,7 miliardi di euro consentirà dunque di soddisfare un maggior numero di richieste di reiscrizione in bilancio di partite perente, purché riferite a debiti commerciali.

 

Revisione dei Residui Passivi Perenti

In vigenza del descritto quadro normativo e di bilancio, occorre porre assoluta attenzione alle situazioni giuridiche ereditate, da soddisfare.

In proposito, va evidenziato che, considerata la riscontrata strutturale limitatezza nella formulazione di richieste di pagamento direttamente riferibili a terzi creditori, si potrebbe verificare una non sempre definitivamente accertata corrispondenza tra partite debitorie iscritte nell'anagrafe dei residui perenti e situazioni giuridiche soggettive perfezionate riferibili a terzi estranei all'Amministrazione.

Si può quindi ipotizzare che molti residui perenti, sebbene iscritti nel conto del patrimonio in quanto corredati dai prescritti atti presupposti, potrebbero non più corrispondere a vere e proprie partite debitorie. Peraltro, va sottolineato che l'istituto della perenzione risponde essenzialmente ad esigenze di natura pratica quali sono la semplificazione delle scritture contabili e l'eliminazione di partite passive relative ad esercizi trascorsi.

Tale ipotizzata circostanza, allo scopo di fare la dovuta chiarezza sulle scritture contabili, dovrà essere accertata attraverso una apposita attività di revisione delle partite, sotto forma di due diligence da parte degli Uffici centrali del bilancio in maniera necessariamente coordinata con i responsabili della spesa dei coesistenti Ministeri.

Le Amministrazioni centrali, con l'aiuto degli Uffici centrali del bilancio, dovranno dunque procedere ad una revisione dello stock delle partite andate in perenzione, allo scopo di eliminare dal conto del patrimonio quelle non più dovute in quanto non più supportate da una persistente situazione giuridica passiva. A tal fine l'Ispettorato generale del bilancio rende disponibile ai menzionati Uffici centrali l'anagrafe dei Residui Passivi Perenti relativa a ciascuna amministrazione, in formato elaborabile, attraverso un'apposita funzionalità dell'area web SIPATR - Sistema del conto del patrimonio (http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/SIPATR/); si tratta in particolare della funzione "Scarico Anagrafe dei residui" accessibile dal menu "Interrogazione stampe".

Le Amministrazioni centrali comunicheranno agli Uffici centrali del bilancio, e per conoscenza all'Ispettorato generale del bilancio, l'avvenuto espletamento dell'attività di revisione, proponendo la cancellazione dal conto del patrimonio delle eventuali partite considerate non più dovute in esito alla stessa attività di revisione.

La revisione approfondita dei residui perenti dovrà diventare sistematica anche nell'ambito della consueta attività di controllo svolta dagli Uffici centrali del bilancio sulle proposte di reiscrizione pervenute dall'Amministrazione, accertando la permanenza di tutti i presupposti giuridici del debito, anche attraverso la richiesta di ulteriore documentazione alle Amministrazioni di spesa. In sede di trasmissione delle proposte di reiscrizione all'Ispettorato generale del bilancio, gli Uffici centrali del bilancio certificheranno l'avvenuto espletamento di detta attività di revisione attraverso apposita dichiarazione. Quest'ultima costituirà parte integrante del parere di competenza che gli Uffici centrali medesimi già rendono in esito all'attività di verifica e di controllo dagli stessi esercitata.

Qualora l'esito della verifica risultasse negativo, l'Ufficio centrale del bilancio procederà alla cancellazione dal Patrimonio della partita debitoria, dandone comunicazione all'Ispettorato generale del bilancio ed all'Amministrazione.

Tale indagine di approfondimento dovrà essere, altresì, svolta anche in coincidenza con le nuove perenzioni dei residui. Quando infatti i residui correnti giungono a scadenza, essendo per essi trascorso il periodo di possibile conservazione in bilancio a legislazione vigente, in sede di chiusura dell'esercizio finanziario, la loro cancellazione dalle scritture contabile non dovrà dar luogo, in maniera automatica, all'iscrizione della corrispondente partita debitoria nel conto del patrimonio, bensì, prima di ciò, quale adempimento propedeutico ed essenziale, dovranno essere svolti gli accertamenti sopra descritti.

 

Applicazione delle disposizioni dell'articolo 35, comma 1, lettera a) del decreto-legge n. 1 del 2012

Come già indicato, l'articolo 35, del citato decreto-legge n. 1 del 2012, al comma 1, lettera a), prevede l'incremento per l'anno in corso dei richiamati fondi speciali destinati alla reiscrizione in bilancio dei residui passivi perenti, finalizzato a soddisfare le richieste di pagamento dei debiti connessi a transazioni commerciali per la fornitura di beni e servizi.

A tale scopo, è prioritaria l'esigenza di individuare, anche alla luce della predetta attività di revisione dello stock complessivo dei residui passivi perenti, i crediti commerciali vantati nei confronti dell'Amministrazione statale al 31 dicembre 2011, secondo la definizione fornita in precedenza.

In particolare i debiti commerciali sono individuabili prevalentemente - ma non esclusivamente - nell'ambito della categoria economica 2 - consumi intermedi.

Per il raggiungimento del suddetto obiettivo va, quindi, messa in atto una puntuale attività ricognitiva dei debiti in parola, isolando gli stessi nell'ambito della massa complessiva.

Il descritto monitoraggio dovrà essere svolto dalle Amministrazioni intestatarie dei suddetti debiti con l'ausilio dei coesistenti Uffici centrali del bilancio che, previa adeguata attività di impulso, provvederanno alle verifiche e valutazioni di propria competenza anche con il sussidio di nuovi elementi informativi acquisiti all'occorrenza. Le richieste di reiscrizione delle partite così individuate verranno formulate con la procedura prevista dal Decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2001 n. 270.

Le citate richieste, dovranno quindi pervenire, attraverso le ordinarie modalità di trasmissione della corrispondenza, all'Ispettorato generale del bilancio sia per l'accertamento di regolarità delle stese, sia per le valutazioni di compatibilità con i saldi di finanza pubblica. In caso di accoglimento, per esse saranno predisposti appositi decreti di prelevamento dai menzionati fondi, esclusivamente dedicati alle stesse, mediante i quali saranno attribuite le somme occorrenti ai pertinenti capitoli degli stati di previsione dei Ministeri, preordinando così le risorse finanziarie da destinare al pagamento dei debiti.

In conclusione per dare piena attuazione alle disposizioni contenute nell'articolo 35 comma 1 lettera a) del decreto-legge n.1 del 2012 dovranno essere intraprese due distinte attività:

- la prima consistente nella puntuale revisione della complessiva massa debitoria al fine di eliminare le partite non più corrispondenti a situazioni giuridiche passive, da completare entro il 30 aprile 2013, al fine di poter cogliere, in sede di Rendiconto 2012, i risultati della suddetta due diligence;

- la seconda volta ad individuare i debiti commerciali allo scopo di conseguire in tempi contenuti l'estinzione delle richieste di pagamento pervenute da parte dei creditori.

 

Revisione dei residui passivi di conto capitale

Il comma 39 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato dall'articolo 10, comma 9, del decreto-legge n. 98 del 2011, prevede, con cadenza triennale, la possibilità di promuovere l'analisi e la valutazione dei residui passivi propri di conto capitale - di cui all'articolo 275, secondo comma, lettera c), del regolamento di cui al Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 - ai fini della verifica della permanenza dei presupposti indicati dall'articolo 34, secondo comma della legge n. 196 del 2009. Ciò potrà consentire l'iscrizione su un apposito fondo, nel limite degli effetti positivi stimati in termini di indebitamento netto della PA, di un importo corrispondente al 50 per cento dei residui passivi "eliminati" per effetto della revisione, per il finanziamento di nuovi programmi di spesa o di quelli già esistenti.

A tal fine è necessario avviare un apposito programma di ricognizione dei suddetti residui passivi, d'intesa con le Amministrazioni interessate, da attuare in sede di Conferenza permanente prevista dall'articolo 9 del regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38 e da concludere entro il 30 aprile del corrente anno.

Al termine della predetta ricognizione ed in esito alla Conferenza permanente tenutasi da parte delle Amministrazioni interessate, le Amministrazioni stesse dovranno comunicare, entro il 30 maggio prossimo, gli importi dei residui da eliminare al fine di consentire la conseguente adozione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze (di cui al comma 39 del medesimo articolo 3). Le suddette comunicazioni relativamente al citato decreto ministeriale, realizzeranno il previsto concerto.

Di seguito, i Ministeri, sulla base del menzionato provvedimento, disporranno il versamento all'entrata del bilancio statale dei residui individuati, dandone contestuale comunicazione all'Ispettorato generale del bilancio, a cura del quale potrà essere preordinata l'iscrizione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, del citato Fondo per il finanziamento di determinati programmi di spesa, come previsto dalle suddette disposizioni normative.

 

Debiti fuori bilancio

A prosecuzione degli interventi volti alla eliminazione delle situazioni debitorie pregresse, il comma 2 del ripetuto articolo 35 del decreto-legge n. 1 del 2012, attribuisce un importo massimo di 1.000 milioni di euro per provvedere alla estinzione dei crediti per spese relative a consumi intermedi, maturati nei confronti dei Ministeri alla data del 31 dicembre 2011, il cui pagamento rientri, secondo i criteri di contabilità nazionale, tra le regolazioni contabili pregresse e il cui ammontare è accertato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, secondo le medesime modalità di cui alla circolare n. 38 del 15 dicembre 2010.

In proposito, al fine della predisposizione del suddetto decreto accertativo, le Amministrazioni dovranno far pervenire allo scrivente, tramite i coesistenti Uffici centrali del bilancio, entro il 30 marzo 2012 i dati relativi ai debiti di tale natura formatisi nell'anno 2011 ed esistenti alla data del 31 dicembre del medesimo anno, individuati con le stesse modalità utilizzate negli anni precedenti.

Per quanto riguarda la trasmissione dei dati richiesti, nel ribadire di adottare scrupolosamente le medesime modalità di cui alla citata circolare n. 38, si raccomanda in modo particolare di attenersi a quanto di seguito specificato:

- dovrà pervenire all'Ispettorato generale del bilancio un unico rapporto per ciascuna amministrazione;

- l'ammontare complessivo dello stock dei debiti al 31 dicembre 2011 dovrà essere identico in tutte le tavole di compilazione di cui alla menzionata circolare n. 38 del 15 dicembre 2010;

- l'ammontare complessivo dello stock dei debiti al 31 dicembre 2011 nelle summenzionate tavole riguarda il totale dei debiti in essere al 31 dicembre 2011 anche formatisi in esercizi anteriori al 2011 e non ancora smaltiti; l'esercizio di formazione deve essere indicato nell'apposita colonna;

- le amministrazioni sono tenute a spiegare dettagliatamente le cause di formazione dei debiti, anche fornendo a corredo le necessarie informazioni quantitative (ad esempio ove la causa indicata fosse l'insufficiente dotazione di bilancio, occorre indicare il fabbisogno effettivo ed esplicitare il metodo di calcolo del fabbisogno);

- le amministrazioni sono tenute a esporre dettagliatamente gli interventi e le misure messi in atto o previsti per evitare o contenere la formazione dei debiti.

Nella certezza che sarà assicurata la consueta collaborazione, si evidenzia l'assoluta rilevanza degli adempimenti richiesti.

 

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