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C.M. MIUR 26.05.2011, n. 46

Valutazione degli alunni ed esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione (anno scolastico 2010-2011).

Nell'imminenza della chiusura dell'anno scolastico e dello svolgimento degli esami di Stato a conclusione del primo ciclo di istruzione, si richiama la CM n. 49 del 20 maggio 2010, che deve intendersi pertanto confermata anche per l'anno scolastico in corso.

È opportuno, tuttavia, fornire alcune precisazioni rispetto a quanto già stabilito dalla menzionata circolare, in ordine allo svolgimento delle prove scritte di lingue comunitarie, alle modalità di attribuzione del voto finale e alla certificazione di competenze.

Prove scritte delle lingue comunitarie

Com'è noto, l'attuale ordinamento della scuola secondaria di primo grado, prevede l'insegnamento generalizzato della lingua inglese per tre ore settimanali e di una seconda lingua comunitaria per due ore settimanali. Infatti l'insegnamento della seconda lingua comunitaria è previsto, in via ordinaria, già dall'anno scolastico 2004/05 ed è oggetto di prova nell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione dall'anno scolastico 2006/07. A riguardo, la CM n. 28 del 15 marzo 2007 forniva orientamenti per la valutazione in via sperimentale della seconda lingua in sede d'esame, prevedendo in via transitoria e con l'obiettivo di dare gradualmente uguale peso all'insegnamento delle due lingue, lo svolgimento in forma scritta solo della prova della lingua inglese, salva diversa deliberazione del Collegio dei Docenti, che poteva così adottare tre soluzioni:

1. Prova scritta per la sola lingua inglese e valutazione della seconda lingua nell'ambito del colloquio interdisciplinare;

2. Unica prova scritta, svolta nella stessa giornata, per entrambe le lingue straniere, con unica votazione;

3. Prove scritte distinte svolte anche in giorni separati per le due lingue straniere, in presenza di consolidate esperienze di bilinguismo.

La nota prot. n. 4600 del 10.05.2007, a precisazione della CM n. 28/2007, prevedeva la possibilità per i Collegi dei Docenti di deliberare lo

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