Tu sei qui: Home Legislazione e dottrina Indice cronologico 2011 luglio O.M. MIUR 21.07.2011, n. 64 Allegato 2 - Tabella per le assegnazioni provvisorie del personale docente ed educativo
O.M. MIUR 21.07.2011, n. 64 Legislazione e dottrina    

O.M. MIUR 21.07.2011, n. 64

Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'anno scolastico 2011/2012.

Allegato 2 - Tabella per le assegnazioni provvisorie del personale docente ed educativo

Tipo di esigenza Punteggio
A) per ricongiungimento al coniuge o al convivente o per ricongiungimento ai figli minori o maggiorenni disabili in situazione di gravità( art. 3.- comma 3 - legge 104/92), o ai genitori di età superiore ai 65 anni (1)(2)(3) e ai minori o maggiorenni disabili in situazione di gravità ( art. 3.- comma 3 - legge 104/92) affidati (6)............................................................................................. Punti 6
B) per ogni figlio o affidato (6) che non abbia compiuto 6 anni di età (4) Punti 4
C) per ogni figlio o affidato (6) di età superiore ai 6 anni, ma che non abbia superato il 18 anno di età (4) ovvero per ogni figlio o affidato (6) maggiorenne che risulti totalmente o permanentemente inabile a proficuo lavoro.................. Punti 3
D) per la cura e l'assistenza dei figli o affidati (6) minorati fisici, psichici o sensoriali, tossicodipendenti, ovvero del coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabili al lavoro che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto (5)............................................................................... Punti 6

In caso di parità di precedenze e di punteggio prevale chi ha maggiore anzianità anagrafica.

Note alla tabella delle assegnazioni provvisorie del personale docente ed educativo

Ai fini della validità della certificazione richiesta si richiama quanto disposto dal D.PR. 445 del 28/12/2000 così come modificato ed integrato dall'art. 15 della legge 16 gennaio 2003 n. 3.

(1) il punteggio spetta per il comune di residenza della persona cui si chiede il ricongiungimento ai sensi dell'art. 7 a condizione che essi, alla data di presentazione della domanda vi risiedano effettivamente con iscrizione anagrafica da almeno tre mesi. La residenza della persona alla quale si chiede il ricongiungimento deve essere documentata con certificato anagrafico o con dichiarazione personale redatta ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000 come modificato ed integrato dall'art. 15 della legge 16 gennaio 2003 n. 3 nei quali dovrà essere indicata la decorrenza dell'iscrizione stessa. Dall'iscrizione anagrafica si prescinde quando si tratti di ricongiungimento al coniuge trasferito per servizio nei tre mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda. In tal caso, per l'attribuzione del punteggio, dovrà essere presentata una dichiarazione del datore di lavoro che attesti tale circostanza. Il punteggio di ricongiungimento spetta anche nel caso in cui nel comune di residenza del coniuge non vi siano istituzioni scolastiche richiedibili (cioè che non comprendano l'insegnamento del richiedente): in tal caso il punteggio sarà attribuito per tutte le scuole del comune più vicino, secondo le tabelle di viciniorietà, purché comprese fra le preferenze espresse. tale punteggio sarà attribuito anche nel caso in cui venga indicata dall'interessato una preferenza zonale (distretto e comune) che comprenda le predette scuole. I punteggi per le esigenze di famiglia di cui alle lettere a), b), c), d) sono cumulabili fra loro.

(2) Il punteggio deve essere riconosciuto anche qualora la certificazione attestante la gravità dell'handicap dichiari il soggetto disabile "rivedibile" purché sia certificata l'esigenza di assistenza permanente, continuativa e globale ( art. 3 - comma 3 - legge 104/92) e la durata del riconoscimento travalichi la durata la durata del provvedimento di utilizzazione o assegnazione provvisoria.

(3) il punteggio è attribuito anche nei casi in cui i genitori compiano i 65 anni tra il 1 gennaio e il 31 dicembre dell'anno in cui si effettua l'assegnazione provvisoria ad essi sono assimilati i genitori che si trovino nelle condizioni di cui alla successiva nota 5).

(4) il punteggio è attribuito anche per i figli che compiono i sei anni o i diciotto tra il 1 gennaio e il 31 dicembre dell'anno in cui si effettua l'assegnazione provvisoria.

(5) la valutazione è attribuita nei seguenti casi:

a) figlio disabile ovvero coniuge o genitore ricoverato permanentemente in un istituto di cura;

b) figlio disabile, ovvero coniuge o genitore bisognosi di cure continuative presso un istituto di cura, tali da comportare di necessità l'elezione del domicilio nella sede dello istituto medesimo;

c) figlio tossicodipendente sottoposto ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo da attuare presso le strutture pubbliche o private, di cui agli artt.114, 118, e 122, D.P.R. 09/10/1990, n. 309, programma che comporti di necessità il domicilio nella sede della struttura stessa, ovvero presso la residenza abituale con l'assistenza del medico di fiducia, come previsto dall'art. 122, comma 3, citato D.P.R. n. 309/1990.

(6) il provvedimento di affidamento deve risultare da atto giudiziario.

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