Nota operativa INPDAP 21.07.2011, n. 27
1. Premessa
Nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 16 luglio 2011 è stata pubblicata la legge 15 luglio 2011, n. 111 che ha convertito, con modificazioni, il D.L. 6 luglio 2011, n. 98. La legge è entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (17 luglio 2011).
Con la presente nota si illustrano le innovazioni introdotte in materia previdenziale dalle disposizioni legislative in oggetto ed aventi effetto sulle prestazioni erogate dall'Istituto, suddividendo quelle di immediata applicazione da quelle che avranno effetto a partire dal 2012 in poi.
2. Disposizioni di immediata applicazione
2.1. Interpretazione autentica in merito alle variazioni dell'indennità integrativa speciale al raggiungimento dell'età pensionabile (art. 18, commi 6-9)
Come già anticipato nella comunicazione prot. n. 11595 del giorno 8 luglio 2011, il legislatore ha fornito l'interpretazione autentica dell'articolo 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730 chiarendo che le percentuali di incremento della indennità integrativa speciale ivi previste vanno corrisposte nell'aliquota massima, calcolata sulla quota della indennità medesima effettivamente spettante in proporzione alla anzianità conseguita alla data di cessazione dal servizio.
L'articolo 10, comma 4, del decreto legge 29 gennaio 1983, n. 17, nel testo sostituito dalla legge di conversione 25 marzo 1983, n. 79, che prevedeva che le variazioni dell'indennità integrativa speciale venissero attribuite per l'intero importo dalla data del raggiungimento dell'età di pensionamento da parte del titolare della pensione, ovvero dalla data di decorrenza della pensione di riversibilità a favore dei superstiti, si intende pertanto implicitamente abrogato dal 29 dicembre 1983 (data di entrata in vigore della legge 27 dicembre 1983, n. 730).
Sono in ogni caso fatti salvi i trattamenti pensionistici più favorevoli in godimento alla data del 6 luglio 2011, già definiti con sentenza passata in autorità di cosa giudicata o definiti irrevocabilmente dai Comitati di vigilanza dell'Inpdap, con riassorbimento sui futuri miglioramenti pensionistici.
Dal punto di vista operativo, pertanto, si confermano le istruzioni alle Sedi fornite con la citata comunicazione n. 11595 dell'8/7/2011.
2.2. Contributo di perequazione (art. 18, comma 22-bis)
È introdotto, a decorrere dal 1° agosto 2011 e fino al 31 dicembre 2014, un contributo di perequazione da applicarsi a tutte le tipologie di trattamenti pensionistici i cui importi complessivi (ivi compresi, quindi, quelli derivanti dal cumulo di più pensioni corrisposte a diverso titolo e quelli a prestazione definita erogati da forme pensionistiche in aggiunta o ad integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio, individuati dalla disposizione in esame) superino i 90.000 euro lordi annui.
La trattenuta da effettuarsi sui trattamenti sopra indicati è pari al 5% della parte eccedente i 90.000 euro lordi annui e fino a 150.000 euro e del 10% per la parte eccedente 150.000 euro; in ogni caso il trattamento pensionistico complessivo a seguito della predetta riduzione non può essere inferiore a 90.000 euro.
L'Istituto attuerà la citata disposizione a partire dalla rata di agosto, comunicando agli interessati l'avvenuta trattenuta ed il relativo importo mediante invio di uno specifico cedolino con l'evidenziazione della voce relativa.
Per il computo del contributo di perequazione è preso a riferimento il trattamento pensionistico complessivo lordo per l'anno considerato e la trattenuta è applicata, in via preventiva e salvo conguaglio a conclusione dell'anno di riferimento, all'atto della corresponsione di ciascun rateo mensile.
In caso di titolarità di più pensioni erogate da enti diversi, la trattenuta è effettuata sulla base degli elementi risultanti dal casellario centrale dei pensionati gestito dall'INPS, secondo modalità proporzionali ai trattamenti erogati.
3. Disposizioni aventi effetto a partire dal 2012
Il decreto legge n. 98/2011 e la relativa legge di conversione n. 111/2011 introducono ulteriori modificazioni in materia previdenziale che producono effetti a partire dall'anno 2012 che sono di seguito illustrate.
3.1. Modifica al sistema di rivalutazione automatica delle pensioni (art. 18, comma 3)
Per gli anni 2012 e 2013, è modificata la perequazione delle pensioni superiori a cinque volte il trattamento minimo Inps per le quali essa è concessa solo per la fascia di importo inferiore a tre volte il predetto minimo Inps e nella misura del 70 per cento.
È previsto un correttivo in base al quale sulle pensioni anzidette, il cui ammontare sia inferiore al limite costituito dall'importo corrispondente a cinque volte il trattamento minimo Inps incrementato della quota di perequazione, l'aumento è attribuito fino a concorrenza di tale limite perequato.
Nulla è per il resto innovato.
3.2. Adeguamento dei requisiti prescritti per il diritto a pensione (art. 18, comma 4)
È modificato il sistema di adeguamento dei requisiti per il conseguimento del diritto a pensione previsto dall'articolo 12, commi 12-bis e 12-ter della legge n. 122/2010.
In particolare, l'adeguamento automatico dell'età pensionabile alla speranza di vita individuata dall'Istat, già programmato dal 1° gennaio 2015, viene anticipato al 1° gennaio 2013 ed il dato relativo alla variazione nel triennio precedente della speranza di vita viene fornito dall'Istat a partire dall'anno 2011 e reso disponibile entro il 31 dicembre dello stesso anno. Di conseguenza, a partire dal 1° gennaio 2013 i requisiti anagrafici prescritti per i pensionamenti di vecchiaia ovvero i requisiti di età e i valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva di cui alla Tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004 n. 243 e s.m.i. (c.d. sistema delle quote) sono incrementati di 3 mesi. In tal senso si intende modificato il paragrafo 2.5. della Circolare n. 18 emanata da questo Istituto in data 8 ottobre 2010.
Per un'immediata visualizzazione degli effetti derivanti dalla disposizione in esame nell'anno 2013, si riporta di seguito uno schema riepilogativo.
| Anno | Requisito anagrafico pensione di vecchiaia | Requisiti pensione di anzianità (quote) |
|---|---|---|
| 2013 | 65 anni e 3 mesi | - 61 anni e 3 mesi di età + 36 anni di contribuzione - 62 anni e 3 mesi di età + 35 anni di contribuzione (quota 97 e 3) |
3.3. Pensioni di reversibilità (art. 18, comma 5)
Le pensioni ai superstiti aventi decorrenza dal 1° gennaio 2012 sono soggette ad una riduzione dell'aliquota percentuale, rispetto alla disciplina generale, nei casi in cui il matrimonio con il dante causa sia stato contratto ad un'età del medesimo superiore a 70 anni, la differenza di età tra i coniugi sia superiore a 20 anni ed il matrimonio sia stato contratto per un periodo di tempo inferiore ai dieci anni.
In tal caso la riduzione dell'aliquota di riversibilità è pari al 10% in ragione di ogni anno di matrimonio con il dante causa mancante rispetto al numero di dieci. Nei casi di frazione di anno la predetta riduzione percentuale è proporzionalmente rideterminata.
La riduzione non si applica nei casi di presenza di figli di minore età, studenti, ovvero inabili.
Resta in ogni caso confermato il regime di cumulabilità di cui all'articolo 1, comma 41, della legge n. 335/1995 (tabella F), ove applicabile secondo le regole generali.
3.4. Accesso al trattamento pensionistico con il possesso del solo requisito della massima anzianità contributiva (art. 18, comma 22-ter, 22-quater, 22-quinquies)
Chi matura, nel 2012, il diritto a pensione con il solo requisito della massima anzianità contributiva, indipendentemente dall'età anagrafica (40 anni di anzianità contributiva), potrà accedere al pensionamento decorsi 13 mesi dal raggiungimento del predetto requisito (12 mesi per la c.d. "finestra mobile", già prevista dalla legge n. 122/2010, più un mese di ulteriore posticipo).
Chi matura il diritto nel 2013 potrà accedere al pensionamento decorsi 14 mesi dal raggiungimento del requisito della massima anzianità contributiva mentre chi matura il diritto a partire dal 2014 potrà accedere al pensionamento decorsi 15 mesi dal raggiungimento del citato requisito.
Detta disposizione non si applica nei confronti del personale del comparto scuola per il quale restano confermate le disposizioni di cui al comma 9, dell'articolo 59 della legge n. 449/1997.
I posticipi della decorrenza della pensione sopra indicati non si applicano inoltre, anche se maturano il requisito per il diritto a pensione con la massima anzianità contributiva a decorrere dal 2012, nei limiti di 5000 unità, ai seguenti lavoratori:
a) ai lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 30 giugno 2011 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità' di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
b) ai lavoratori collocati in mobilità lunga ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 30 giugno 2011;
c) ai lavoratori che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Il monitoraggio sull'attuazione della presente deroga è demandato all'INPS.
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Per agevolare la lettura delle nuove disposizioni si allegano le norme richiamate nel testo della presente nota operativa.
Art 18, commi 6-9
6. L'articolo 10, quarto comma, del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17 , convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79, si intende abrogato implicitamente dall'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730 .
7. L'articolo 21, ottavo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, si interpreta nel senso che le percentuali di incremento dell'indennità integrativa speciale ivi previste vanno corrisposte nell'aliquota massima, calcolata sulla quota dell'indennità medesima effettivamente spettante in proporzione all'anzianità conseguita alla data dì cessazione dal servizio.
8. L'articolo 21, nono comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, si interpreta nel senso che è fatta salva la disciplina prevista per l'attribuzione, all'atto della cessazione dal servizio, dell'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, ivi compresa la normativa stabilita dall'articolo 10 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17 , convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79 , ad eccezione del comma quarto del predetto articolo 10 del decreto-legge n. 17 del 1983 .
9. Sono fatti salvi i trattamenti pensionistici più favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore del presente decreto, già definiti con sentenza passata in autorità di cosa giudicata o definiti irrevocabilmente dai Comitati di vigilanza dell'Inpdap, con riassorbimento sui futuri miglioramenti pensionistici.
Art. 18, comma 22-bis
In considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, a decorrere dal 1 º agosto 2011 e fino al 31 dicembre 2014, i trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, i cui importi complessivamente superino 90.000 euro lordi annui, sono assoggettati ad un contributo di perequazione pari al 5 per cento della parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonché pari al 10 per cento per la parte eccedente 150.000 euro; a seguito della predetta riduzione il trattamento pensionistico complessivo non può essere comunque inferiore a 90.000 euro lordi annui. Ai predetti importi concorrono anche i trattamenti erogati da forme pensionistiche che garantiscono prestazioni definite in aggiunta o ad integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio, ivi comprese quelle di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 563, al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, nonché i trattamenti che assicurano prestazioni definite dei dipendenti delle regioni a statuto speciale e degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, ivi compresa la gestione speciale ad esaurimento di cui all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, nonché le gestioni di previdenza obbligatorie presso l'INPS per il personale addetto alle imposte di consumo, per il personale dipendente dalle aziende private del gas e per il personale già addetto alle esattorie e alle ricevitorie delle imposte dirette. La trattenuta relativa al predetto contributo di perequazione è applicata, in via preventiva e salvo conguaglio, a conclusione dell'anno di riferimento, all'atto della corresponsione di ciascun rateo mensile. Ai fini dell'applicazione della predetta trattenuta è preso a riferimento il trattamento pensionistico complessivo lordo per l'anno considerato. L'INPS, sulla base dei dati che risultano dal casellario centrale dei pensionati, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, e successive modificazioni, è tenuto a fornire a tutti gli enti interessati i necessari elementi per l'effettuazione della trattenuta del contributo di perequazione, secondo modalità proporzionali ai trattamenti erogati. Le somme trattenute dagli enti vengono versate, entro il quindicesimo giorno dalla data in cui è erogato il trattamento su cui è effettuata la trattenuta, all'entrata del bilancio dello Stato".
Art. 18, comma 3
A titolo di concorso al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, per il biennio 2012-2013, ai trattamenti pensionistici superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS, la rivalutazione automatica delle pensioni, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non è concessa, con esclusione della fascia di importo inferiore a tre volte il predetto trattamento minimo INPS con riferimento alla quale l'indice di rivalutazione automatica delle pensioni è applicato, per il predetto biennio, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nella misura del 70 per cento. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base della normativa vigente, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato".
Art. 12, commi 12-bis e 12-ter della L. 122/2010 come modificati dall'art. 18, comma 4 della L. 111/2011
12-bis. In attuazione dell' articolo 22-ter, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 , concernente l'adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita, e tenuto anche conto delle esigenze di coordinamento degli istituti pensionistici e delle relative procedure di adeguamento dei parametri connessi agli andamenti demografici, a decorrere dal 1° gennaio 2013 i requisiti di età e i valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva di cui alla Tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243 , e successive modificazioni, i requisiti anagrafici di 65 anni e di 60 anni per il conseguimento della pensione di vecchiaia, il requisito anagrafico di cui all' articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 , e successive modificazioni, il requisito anagrafico di 65 anni di cui all' articolo 1 , comma 20, e all' articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335 , e successive modificazioni, devono essere aggiornati a cadenza triennale con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanare almeno dodici mesi prima della data di decorrenza di ogni aggiornamento. La mancata emanazione del predetto decreto direttoriale comporta responsabilità erariale. Il predetto aggiornamento è effettuato sulla base del procedimento di cui al comma 12-ter.
12-ter. A partire dall'anno 2011 l'ISTAT rende annualmente disponibile entro il 31 dicembre dell'anno medesimo il dato relativo alla variazione nel triennio precedente della speranza di vita all'età corrispondente a 65 anni in riferimento alla media della popolazione residente in Italia. A decorrere dalla data di cui al comma 12-bis e con i decreti a cadenza triennale di cui allo stesso comma 12-bis: a) i requisiti di età indicati al comma 12-bis sono aggiornati incrementando i requisiti in vigore in misura pari all'incremento della predetta speranza di vita accertato dall'ISTAT in relazione al triennio di riferimento. In sede di prima applicazione tale aggiornamento non può in ogni caso superare i tre mesi e lo stesso aggiornamento non viene effettuato nel caso di diminuzione della predetta speranza di vita. In caso di frazione di mese, l'aggiornamento viene effettuato con arrotondamento al decimale più prossimo. Il risultato in mesi si determina moltiplicando la parte decimale dell'incremento della speranza di vita per dodici, con arrotondamento all'unità; b) i valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva indicati al comma 12-bis sono conseguentemente incrementati in misura pari al valore dell'aggiornamento rapportato ad anno dei requisiti di età. In caso di frazione di unità, l'aggiornamento viene effettuato con arrotondamento al primo decimale. Restano fermi i requisiti di anzianità contributiva minima previsti dalla normativa vigente in via congiunta ai requisiti anagrafici, nonché la disciplina del diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico rispetto alla data di maturazione dei requisiti secondo quanto previsto dalla normativa vigente, come modificata ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo.
Art. 18, comma 5
Con effetto sulle pensioni decorrenti dal 1° gennaio 2012 l'aliquota percentuale della pensione a favore dei superstiti di assicurato e pensionato nell'ambito del regime dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme esclusive o sostitutive di detto regime, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è ridotta, nei casi in cui il matrimonio con il dante causa sia stato contratto ad età del medesimo superiori a settanta anni e la differenza di età tra i coniugi sia superiore a venti anni, del 10 per cento in ragione di ogni anno di matrimonio con il dante causa mancante rispetto al numero di 10. Nei casi di frazione di anno la predetta riduzione percentuale è proporzionalmente rideterminata. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano nei casi di presenza di figli di minore età, studenti, ovvero inabili. Resta fermo il regime di cumulabilità disciplinato dall'articolo 1, comma 41, della predetta legge n. 335 del 1995.
Art. 18, comma 22-ter e 22-quater e 22-quinquies
22-ter. Al comma 2 dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I soggetti di cui al presente comma che maturano i previsti requisiti per il diritto al pensionamento indipendentemente dall'età' anagrafica conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico con un posticipo ulteriore di un mese dalla data di maturazione dei previsti requisiti rispetto a quello stabilito al primo periodo del presente comma per coloro che maturano i requisiti nell'anno 2012, di due mesi per coloro che maturano i requisiti nell'anno 2013 e di tre mesi per coloro che maturano i requisiti a decorrere dal 1º gennaio 2014, fermo restando per il personale del comparto scuola quanto stabilito al comma 9 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni."
22-quater. Con riferimento ai soggetti di cui al comma 22-ter le disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, nei limiti del numero di 5.000 lavoratori beneficiari, ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1 º gennaio 2012:
a) ai lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 30 giugno 2011 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
b) ai lavoratori collocati in mobilità lunga ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 30 giugno 2011;
c) ai lavoratori che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
22-quinquies. L'INPS provvede al monitoraggio, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori di cui al comma 22-ter che intendono avvalersi del regime delle decorrenze previsto dalla normativa vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del numero di 5.000 domande di pensione, l'INPS non prenderà in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al comma 22-quater».
