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D.M. MIUR 13.07.2011, n. 62.

Art. 7 - Dati contenuti nel modulo di domanda-Validità-Controlli

1. Nei moduli di domanda e nelle relative avvertenze e note -che fanno parte integrante del presente provvedimento -sono previste tutte le indicazioni relative ai requisiti e dati influenti ai fini della presente procedura concorsuale; vigono, al riguardo, le disposizioni legislative e regolamentari, di cui al Testo Unico in materia di documentazione amministrativa, emanato con D.P.R. 28.12.2000, n. 445.

2. È ammessa, esclusivamente, la dichiarazione di requisiti, qualità e titoli, di cui l'aspirante sia in possesso entro la data di scadenza dei termini di presentazione delle domande di cui al precedente art. 6.

3. I candidati compilano il modulo di domanda senza produrre alcuna certificazione, fatta eccezione per l'obbligo di documentazione relativamente a:

- titoli artistici prodotti dai candidati di "strumento musicale nella scuola media", secondo le disposizioni previste dalle rispettive tabelle di valutazione di cui al precedente art.4, tenuto, comunque, conto di quanto stabilito dal precedente art.4, comma 4, in materia di conservazione del punteggio già acquisito dagli aspiranti presenti nelle graduatorie d'istituto dell'a.s. 2008/09, relativamente alla valutazione dei titoli artistici medesimi;

- titoli di studio conseguiti all'estero (v. precedente art. 2, comma 3);

- corrispondenza del titolo estero a diploma di maturità per gli aspiranti all'insegnamento di conversazione in lingua estera (v. precedente art. 2, lett. g);

- servizi di insegnamento prestati nei Paesi dell'Unione Europea (nota 2 al punto D della tabella di valutazione annessa al Regolamento);

- servizi di insegnamento prestati con contratti atipici (nota 19 al punto D della tabella di valutazione annessa al Regolamento).

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