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D.M. MIUR 13.07.2011, n. 62.

Art. 6 - Termini e modalità di presentazione dei moduli di domande per l'inclusione nelle graduatorie di circolo e d'istituto

A) Disposizioni comuni

1. Le domande di inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto A/1, A/2 e A/2 bis devono essere presentate, utilizzando esclusivamente gli appositi modelli conformi a quelli allegati al presente decreto, entro il termine perentorio di 30 giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'avviso dell'avvenuta emanazione del presente decreto, che sarà pubblicato sul sito web del Ministero dell'Istruzione (www.istruzione.it) e sulla rete intranet, così come previsto dal successivo art. 13, fermo restando che tutti i titoli valutabili devono essere posseduti entro la medesima data.

2. Ciascun aspirante a supplenza temporanea deve presentare il modello o i modelli di domanda per tutte le graduatorie di personale docente ed educativo, in cui ha titolo ad essere incluso secondo le indicazioni di cui ai precedenti articoli 4 e 5; indirizzandoli ad una medesima istituzione scolastica che gestirà la domanda o le domande dell'aspirante. Tale istituzione scolastica deve essere indicata per prima nell'elencazione delle scuole prescelte nel modello B, le cui modalità di invio sono precisate nel successivo comma 6.

3. Il modello o i modelli di domanda devono essere spediti, con unico plico, mediante raccomandata r/r ovvero consegnati a mano all'istituzione scolastica prescelta per la gestione amministrativa della domanda secondo le istruzioni di cui al comma precedente.

4. Nel caso di aspiranti all'insegnamento in più settori scolastici, ai fini di cui ai commi precedenti, l'istituzione scolastica indicata per prima, cui è indirizzata la domanda, deve appartenere al tipo di istituzione scolastica di

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