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D.M. MIUR 13.07.2011, n. 62.

Art. 5 - Scelta della provincia e delle sedi scolastiche

1. La scelta della provincia in cui richiedere l'inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto e il numero massimo di scuole richiedibili in tale provincia sono disciplinati dall'art.5, commi 6, 7 e 8, del Regolamento.

Ai sensi delle predette disposizioni, l'aspirante può richiedere, tramite la compilazione del Modello B secondo le modalità indicate al successivo art. 6, comma 6, un massimo di 20 istituzioni scolastiche, appartenenti alla medesima provincia, con il limite, per quanto riguarda la scuola dell'infanzia e primaria, di 10 istituzioni di cui, al massimo, 2 circoli didattici. Ove, in alcune province, non sussistano le condizioni per la realizzabilità della predetta previsione, per carenza numerica di una o altra tipologia di istituzione scolastica, o comunque per rilevanti ragioni di carattere organizzativo, le competenti Direzioni regionali possono disporre, con proprio motivato provvedimento da pubblicare tempestivamente nei rispettivi siti internet regionali e provinciali, che per tali province gli aspiranti medesimi possono presentare domanda nel numero complessivo di 10 istituzioni scolastiche, senza tener conto dei limiti prescritti.

Le indicazioni relative ad istituti comprensivi si valutano per la scuola dell'infanzia e primaria solo entro il predetto limite di 10 istituzioni secondo l'ordine con cui l'aspirante le ha elencate nel Modello B.

Per gli aspiranti che intendano produrre domande agli Uffici Scolastici delle province di Trento, Bolzano e della Regione Valle d'Aosta vigono le specifiche disposizioni e termini adottati dai predetti Uffici secondo autonomi provvedimenti. La procedura di cui al presente decreto non è utilizzabile e non si applica per le predette province e regione.

2. Nell'ambito del numero delle scuole presc

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