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D.M. MIUR 13.07.2011, n. 62.

Art. 1 - Graduatorie di circolo e d'istituto

1. Per gli anni scolastici 2011-2012, 2012-2013 e 2013-2014 in relazione agli insegnamenti effettivamente impartiti, in ciascuna istituzione scolastica sono costituite specifiche graduatorie di circolo e d'istituto per ogni posto d'insegnamento, classe di concorso o posto di personale educativo, ai sensi degli artt. 5 e 6 del Regolamento, approvato con D.M. 13 giugno 2007, d'ora in poi denominato Regolamento.

2. Le predette graduatorie, suddivise in 3 fasce, vengono utilizzate in ordine prioritario, secondo le indicazioni dell'art. 5, comma 3, del Regolamento, per l'attribuzione delle supplenze, nei casi previsti dagli artt. 1 e 7 del Regolamento stesso.

3. Le nuove graduatorie di circolo e d'istituto, che sostituiscono integralmente quelle vigenti nell'anno scolastico 2010/11 conservano validità per il triennio di cui al comma 1.

4. L'assolvimento degli obblighi derivanti dall'applicazione della legge 19 marzo 1999, n. 68 e dalle altre leggi speciali, che prescrivono riserve di posti in favore di particolari categorie, è interamente assolto in sede di costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato, mediante scorrimento delle graduatorie dei concorsi per esami e titoli e delle graduatorie ad esaurimento. Nello scorrimento delle graduatorie di circolo e di istituto non opera, pertanto, alcuna riserva di posti nei riguardi delle categorie beneficiarie delle suddette disposizioni.

5. Per la costituzione delle graduatorie di circolo e di istituto si applicano le disposizioni di cui al Regolamento, che si allega al presente provvedimento, integrate dalle disposizioni del presente decreto.

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