Decreto legislativo 23.06.2011, n. 118
Titolo III - Ordinamento finanziario e contabile delle regioni 144
1. Gli amministratori e i dipendenti della regione, per danni arrecati nell'esercizio delle loro funzioni, rispondono nei soli casi e negli stessi limiti di cui alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni. Si applicano alle indicate ipotesi di responsabilità gli istituti processuali valevoli per i dipendenti delle amministrazioni statali.
Titolo così sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, che ha sostituito l'originario Titolo III con gli attuali Titoli III, IV e V. Precedentemente la rubrica era la seguente: «Disposizioni finali e transitorie».
Articolo aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126.
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