IperTesto Unico IperTesto Unico

Decreto legislativo 23.06.2011, n. 118

Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42. (G.U. 26.07.2011, n. 172)

Titolo III - Ordinamento finanziario e contabile delle regioni 118

Art. 59 - Modalità di estinzione dei titoli di pagamento 119

1. Le regioni possono disporre, su richiesta scritta del creditore e con spese a suo carico, che i mandati di pagamento siano estinti mediante:

a) accreditamento in conto corrente postale intestato al creditore;

b) commutazione in vaglia cambiario o in assegno circolare, non trasferibile, all'ordine del creditore;

c) accreditamento in conto corrente bancario;

d) altre forme di pagamento previste dai sistemi bancari e postali.

2. Le dichiarazioni di accreditamento o di commutazione, che sostituiscono la quietanza del creditore, devono risultare da annotazione sul mandato di pagamento, o su evidenze informatiche, recante gli estremi relativi alle operazioni.

118

Titolo così sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, che ha sostituito l'originario Titolo III con gli attuali Titoli III, IV e V. Precedentemente la rubrica era la seguente: «Disposizioni finali e transitorie».

119

Articolo aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126.

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.