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Decreto legislativo 23.06.2011, n. 118

Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42. (G.U. 26.07.2011, n. 172)

Titolo I - Principi contabili generali e applicati per le regioni, le province autonome e gli enti locali

Art. 7 - Modalità di codificazione delle transazioni elementari

1. Al fine di garantire l'omogeneità dei bilanci pubblici, le amministrazioni di cui all'articolo 2 codificano le transazioni elementari uniformandosi alle istruzioni degli appositi glossari. È vietato:

a) l'adozione del criterio della prevalenza, salvi i casi in cui è espressamente previsto;

b) l'imputazione provvisoria di operazioni alle partite di giro/servizi per conto terzi;

c) assumere impegni sui fondi di riserva e sugli altri accantonamenti stanziati in bilancio. 24

1-bis. I residui provenienti dagli esercizi precedenti all'entrata in vigore del presente decreto, che non sono stati oggetto del riaccertamento di cui all'art. 3, comma 7, non imputabili ad una sola tipologia di entrata, o ad un solo programma di spesa, possono essere codificati adottando il criterio della prevalenza. 25

24

Comma così modificato dall' art. 1, comma 1, lett. h), n. 1), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126.

25

Comma aggiunto dall' art. 1, comma 1, lett. h), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126.

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