Decreto legislativo 18.04.2011, n. 59
1. All'articolo 118 del Codice della strada sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole: « il certificato di abilitazione professionale» sono sostituite dalle seguenti: «la carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone»;
b) al comma 2, le parole: « il tipo di certificato di abilitazione professionale» sono sostituite dalle seguenti: «la carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone»;
c) al comma 6, le parole: «dal certificato di abilitazione professionale, qualora prescritto» sono sostituite dalle seguenti: «dalla carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone»;
d) ai commi 11 e 12, le parole: «del certificato di abilitazione professionale, quando richiesto» sono sostituite dalle seguenti: «della carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone».
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