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Decreto legislativo 18.04.2011, n. 59

Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida. (G.U. 30.04.2011, n. 99)

Art. 2 - Modifiche all'articolo 115 del Codice della strada, in materia di requisiti per la guida dei veicoli e la conduzione di animali

1. All'articolo 115 del Codice della strada sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Fatte salve le disposizioni specifiche in materia di carta di qualificazione del conducente, chi guida veicoli o conduce animali deve essere idoneo per requisiti fisici e psichici e aver compiuto:

a) anni quattordici per guidare:

1) veicoli a trazione animale o condurre animali da tiro, da soma o da sella, ovvero armenti, greggi o altri raggruppamenti di animali;

2) sul territorio nazionale, veicoli cui abilita la patente di guida della categoria AM, purché non trasportino altre persone oltre al conducente;

b) anni sedici per guidare: 1

1) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria A1, purché non trasportino altre persone oltre al conducente;

2) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria B1, purché non trasportino altre persone oltre al conducente;

c) anni diciotto per guidare:

1) veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie AM, A1 e B1, che trasportano altre persone oltre al conducente;

2) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria A2;

3) veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie B e BE;

4) veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie C1 e C1E;

d) anni venti per guidare:

1) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria A, a condizione che il conducente sia titolare della patente di guida della categoria A2 da almeno due anni;

e) anni ventuno per guidare:

1) tricicli cui abilita la patente di

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