Circolare Ministero dell'Economia e delle Finanze 05.08.2010
L'art. 20 del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010, recante misure urgenti in tema di stabilizzazione finanziaria e competitività economica, modifica gli articoli 49 e 58 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, riducendo da 12.500 a 5.000 euro la soglia per la circolazione di strumenti di pagamento in forma libera, quali il contante, gli assegni trasferibili e i titoli al portatore e inasprendo le sanzioni relative a questa tipologia di violazioni.
La presente circolare fornisce indicazioni operative per la corretta applicazione della normativa antiriciclaggio.
Con effetto a decorrere dal 31 maggio 2010, la soglia ovunque indicata di 12.500 euro è ridotta a 5.000 euro, mentre rimane inalterata la struttura delle violazioni previste dai commi dall'1 al 19 dell'articolo 49 del decreto legislativo 231/2007. Non si applicano le sanzioni per le violazioni previste dai commi 1, 3 5, 8, 12 e 13 dell'articolo 49, commesse tra il 31 maggio 2010 e il 15 giugno 2010, quando riferite a importi compresi tra 5.000 e 12.500 euro.
Di conseguenza, rileggendo alla luce della nuova soglia le norme già contenute nel decreto legislativo 231/2007, si precisa quanto segue:
1. È consentito il trasferimento di contanti e titoli al portatore tra soggetti diversi solamente quando il valore oggetto del trasferimento è inferiore a 5.000 euro. Non sono consentiti i trasferimenti, di importo inferiore alla citata soglia, quando sono artificiosamente frazionati allo scopo di eludere la legge.
2. È consentita l'emissione di assegni bancari e postali, assegni circolari e vaglia postali e cambiari liberi per importi inferiori a 5.000 euro. Si conferma che, ai sensi dell'articolo 49, comma 10 del decreto legislativo 231/2007, il rilascio di assegni bancari, circolari, vaglia cambiari o postali in forma libera, di importo inferiore a 5.000 euro, è consentito soltanto previa richiesta in forma scritta e pagamento dell'imposta di bollo di 1,50 euro per singolo modulo di assegno o vaglia.
3. Gli assegni utilizzati, anche per la medesima transazione, non sono cumulabili ai fini del calcolo dell'importo totale del trasferimento. La soglia è intesa soltanto per il singolo assegno.
4. Gli assegni bancari e postali per importi pari o superiori a 5.000 euro devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario.
5. Gli assegni emessi all'ordine del traente (i cd. assegni "a me medesimo") non possono circolare, qualunque sia l'importo: l'unico utilizzo possibile è la girata per l'incasso allo stesso nome del traente/beneficiario.
6. Il saldo dei libretti al portatore in circolazione deve essere inferiore a 5.000 euro. I libretti che eccedano tale soglia al 31 maggio 2010 dovranno essere ricondotti al di sotto di 5.000 euro entro il 30 giugno 2011. I libretti circolanti aventi un saldo pari o superiore alla citata soglia potranno essere trasferiti prima di tale data, a condizione di essere stati riportati a un saldo inferiore a 5.000 euro.
Le sanzioni applicabili sono state parzialmente modificate: il nuovo comma 8 dell'art. 58 del decreto legislativo 231/2007 fissa a 3.000 euro l'importo minimo della sanzione. Questo valore di partenza per le sanzioni amministrative è applicabile a prescindere dalla tipologia di trasferimento in contanti o a mezzo assegni o titoli al portatore. L'intento è di scoraggiare l'uso di strumenti di pagamento anonimi che possono favorire il riciclaggio e l'evasione fiscale.
In merito alle sanzioni applicabili, si precisa quanto segue:
1. Per tutti i trasferimenti di importo tra 5.000 e 50.000 euro, avvenuti in violazione dei commi 1, 5, 6 e 7 dell'art. 49 del decreto legislativo 231/2007, si applica una sanzione compresa tra l'1 e il 40 per cento dell'importo trasferito. La sanzione non potrà comunque essere inferiore a 3.000 euro.
2. Per i trasferimenti di importo superiore a 50.000 euro, avvenuti in violazione delle disposizioni sopra ricordate, si applica una sanzione compresa tra il 5 per cento (cinque volte il minimo percentuale, che per tali violazioni è dell'1 per cento) e il 40 per cento dell'importo trasferito, fermo restando che l'importo della sanzione non potrà essere inferiore a 3.000 euro.
Un esempio per il comma 5 dell'articolo 49:
- per il trasferimento di un assegno bancario di 55.000 euro, privo della clausola di non trasferibilità, la sanzione minima prevista è pari a 3.000.
Un secondo esempio per il comma 5 dell'articolo 49:
- per il trasferimento di un assegno bancario di 100.000 euro, privo della clausola di non trasferibilità, applicando la sanzione minima del 5 per cento, la somma da pagare è di 5.000 euro.
Un terzo esempio per il comma 5 dell'articolo 49:
- per il trasferimento di un assegno bancario di 200.000 euro, privo della clausola di non trasferibilità, applicando la sanzione minima del 5 per cento, la somma da pagare è di 10.000 euro.
3. Resta in vigore la possibilità, per le violazioni dei commi 1, 5 e 7 dell'articolo 49, per transazioni di importo non superiore a 250.000 euro, di effettuare un pagamento in misura ridotta (oblazione), pari al 2 per cento dell'importo (doppio del minimo edittale) ai sensi dell'art. 60 dello stesso decreto. Il pagamento, da effettuarsi entro 60 giorni dall'avvenuta notifica della contestazione, definisce e chiude il procedimento sanzionatorio.
4. Per gli assegni trasferiti in violazione del comma 6 dell'articolo 49, la sanzione si applica anche per importi inferiori a 5.000 euro (gli assegni al traente non possono circolare). Per questa violazione non è prevista la facoltà di oblare.
Un esempio per il comma 6 dell'articolo 49:
- per il trasferimento di un assegno bancario di 1.000 euro, emesso all'ordine del traente, la sanzione minima è comunque di 3.000 euro.
5. Per le violazioni dei commi 12, 13, 14, 18 e 19 dell'articolo 49, per importi superiori a 50.000 euro, le sanzioni minime e massime sono aumentate del 50 per cento.
6. Si precisa che le violazioni oggetto di questo inasprimento riguardano anche i trasferimenti effettuati tramite esercenti attività di prestazione di servizi di pagamento, nella forma dell'incasso e trasferimento di fondi, limitatamente alle operazioni per le quali si avvalgono di agenti in attività finanziaria (money transfer), come specificato nei commi 18 e 19 dell'art. 49.
Un esempio per il comma 12 dell'articolo 49 per importi fino a 50.000 euro:
- per un libretto al portatore con saldo di 50.000 euro la sanzione minima a carico del possessore è di 10.000 euro (pari al 20 per cento), quella massima è di 20.000 euro (pari al 40 per cento).
Un secondo esempio per il comma 12 per importi superiori a 50.000 euro:
- per un libretto al portatore con saldo di 60.000 euro la sanzione minima a carico del possessore è di 18.000 euro (pari al 30 per cento), quella massima di 36.000 euro (pari al 60 per cento).
