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Circolare Ministero dell'Economia e delle Finanze 05.08.2010 Legislazione e dottrina    

Circolare Ministero dell'Economia e delle Finanze 05.08.2010

Circolare interpretativa delle modifiche introdotte dall'art. 20 del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, alle disposizioni sulle limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore contenute nell'art. 49 e nell'art. 58 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modificazioni (attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e finanziamento del terrorismo nonché dello direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione).

L'art. 20 del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010, recante misure urgenti in tema di stabilizzazione finanziaria e competitività economica, modifica gli articoli 49 e 58 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, riducendo da 12.500 a 5.000 euro la soglia per la circolazione di strumenti di pagamento in forma libera, quali il contante, gli assegni trasferibili e i titoli al portatore e inasprendo le sanzioni relative a questa tipologia di violazioni.

La presente circolare fornisce indicazioni operative per la corretta applicazione della normativa antiriciclaggio.

Con effetto a decorrere dal 31 maggio 2010, la soglia ovunque indicata di 12.500 euro è ridotta a 5.000 euro, mentre rimane inalterata la struttura delle violazioni previste dai commi dall'1 al 19 dell'articolo 49 del decreto legislativo 231/2007. Non si applicano le sanzioni per le violazioni previste dai commi 1, 3 5, 8, 12 e 13 dell'articolo 49, commesse tra il 31 maggio 2010 e il 15 giugno 2010, quando riferite a importi compresi tra 5.000 e 12.500 euro.

Di conseguenza, rileggendo alla luce della nuova soglia le norme già contenute nel decreto legislativo 231/2007, si precisa quanto segue:

1. È consentito il trasferimento di contanti e titoli al portatore tra soggetti diversi solamente quando il valore oggetto del trasferimento è inferiore a 5.000 euro. Non sono consentiti i trasferimenti, di importo inferiore alla citata soglia, quando sono artificiosamente frazionati allo scopo di eludere la legge.

2. È consentita l'emissione di assegni bancari e postali, assegni circolari e vaglia postali e cambiari liberi per importi inferiori a 5.000 euro. Si conferma che, ai sensi dell'articolo 49, comma 10 del decreto legislativo 231/2007, il rilascio di assegni bancari, circolari, vaglia cambiari o postali in forma libera, di importo inferiore a 5.000 euro, è consentito soltanto previa richiesta in forma scritta e pagamento dell'imposta di bollo di 1,50 euro per singolo modulo di assegno o vaglia.

3. Gli assegni utilizzati, anche per la medesima transazione, non sono cumulabili ai fini del calcolo dell'importo totale del trasferimento. La soglia è intesa soltanto per il singolo assegno.

4. Gli assegni bancari e postali per importi pari o superiori a 5.000 euro devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario.

5. Gli assegni emessi all'ordine del traente (i cd. assegni "a me medesimo") non possono circolare, qualunque sia l'importo: l'unico utilizzo possibile è la girata per l'incasso allo stesso nome del traente/beneficiario.

6. Il saldo dei libretti al portatore in circolazione deve essere inferiore a 5.000 euro. I libretti che eccedano tale soglia al 31 maggio 2010 dovranno essere ricondotti al di sotto di 5.000 euro entro il 30 giugno 2011. I libretti circolanti aventi un saldo pari o superiore alla citata soglia potranno essere trasferiti prima di tale data, a condizione di essere stati riportati a un saldo inferiore a 5.000 euro.

Le sanzioni applicabili sono state parzialmente modificate: il nuovo comma 8 dell'art. 58 del decreto legislativo 231/2007 fissa a 3.000 euro l'importo minimo della sanzione. Questo valore di partenza per le sanzioni amministrative è applicabile a prescindere dalla tipologia di trasferimento in contanti o a mezzo assegni o titoli al portatore. L'intento è di scoraggiare l'uso di strumenti di pagamento anonimi che possono favorire il riciclaggio e l'evasione fiscale.

In merito alle sanzioni applicabili, si precisa quanto segue:

1. Per tutti i trasferimenti di importo tra 5.000 e 50.000 euro, avvenuti in violazione dei commi 1, 5, 6 e 7 dell'art. 49 del decreto legislativo 231/2007, si applica una sanzione compresa tra l'1 e il 40 per cento dell'importo trasferito. La sanzione non potrà comunque essere inferiore a 3.000 euro.

2. Per i trasferimenti di importo superiore a 50.000 euro, avvenuti in violazione delle disposizioni sopra ricordate, si applica una sanzione compresa tra il 5 per cento (cinque volte il minimo percentuale, che per tali violazioni è dell'1 per cento) e il 40 per cento dell'importo trasferito, fermo restando che l'importo della sanzione non potrà essere inferiore a 3.000 euro.

Un esempio per il comma 5 dell'articolo 49:

- per il trasferimento di un assegno bancario di 55.000 euro, privo della clausola di non trasferibilità, la sanzione minima prevista è pari a 3.000.

Un secondo esempio per il comma 5 dell'articolo 49:

- per il trasferimento di un assegno bancario di 100.000 euro, privo della clausola di non trasferibilità, applicando la sanzione minima del 5 per cento, la somma da pagare è di 5.000 euro.

Un terzo esempio per il comma 5 dell'articolo 49:

- per il trasferimento di un assegno bancario di 200.000 euro, privo della clausola di non trasferibilità, applicando la sanzione minima del 5 per cento, la somma da pagare è di 10.000 euro.

3. Resta in vigore la possibilità, per le violazioni dei commi 1, 5 e 7 dell'articolo 49, per transazioni di importo non superiore a 250.000 euro, di effettuare un pagamento in misura ridotta (oblazione), pari al 2 per cento dell'importo (doppio del minimo edittale) ai sensi dell'art. 60 dello stesso decreto. Il pagamento, da effettuarsi entro 60 giorni dall'avvenuta notifica della contestazione, definisce e chiude il procedimento sanzionatorio.

4. Per gli assegni trasferiti in violazione del comma 6 dell'articolo 49, la sanzione si applica anche per importi inferiori a 5.000 euro (gli assegni al traente non possono circolare). Per questa violazione non è prevista la facoltà di oblare.

Un esempio per il comma 6 dell'articolo 49:

- per il trasferimento di un assegno bancario di 1.000 euro, emesso all'ordine del traente, la sanzione minima è comunque di 3.000 euro.

5. Per le violazioni dei commi 12, 13, 14, 18 e 19 dell'articolo 49, per importi superiori a 50.000 euro, le sanzioni minime e massime sono aumentate del 50 per cento.

6. Si precisa che le violazioni oggetto di questo inasprimento riguardano anche i trasferimenti effettuati tramite esercenti attività di prestazione di servizi di pagamento, nella forma dell'incasso e trasferimento di fondi, limitatamente alle operazioni per le quali si avvalgono di agenti in attività finanziaria (money transfer), come specificato nei commi 18 e 19 dell'art. 49.

Un esempio per il comma 12 dell'articolo 49 per importi fino a 50.000 euro:

- per un libretto al portatore con saldo di 50.000 euro la sanzione minima a carico del possessore è di 10.000 euro (pari al 20 per cento), quella massima è di 20.000 euro (pari al 40 per cento).

Un secondo esempio per il comma 12 per importi superiori a 50.000 euro:

- per un libretto al portatore con saldo di 60.000 euro la sanzione minima a carico del possessore è di 18.000 euro (pari al 30 per cento), quella massima di 36.000 euro (pari al 60 per cento).

 

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