Circolare INPS 16.12.2009, n. 125
1. PREMESSA
In data 5 agosto 2009 è stata sottoscritta la Convenzione in oggetto - che si allega - volta ad agevolare il personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) che, già destinatario nell'anno scolastico 2008/2009 di contratto di supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche, non ha avuto, nel corrente anno scolastico, la possibilità di stipulare analogo contratto, a seguito degli interventi di razionalizzazione della spesa previsti dall'art. 64 del decreto legge 112 del 25/6/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 133 del 6/8/2008.
A detto personale spetta, per i periodi di utilizzo, il trattamento economico previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto scuola, da corrispondersi a carico dello stato di previsione del bilancio del MIUR, con riferimento alle ore di servizio effettivamente svolte.
Per i periodi di "non lavoro" durante l'anno solare, il personale precario docente e ATA avrà diritto all'indennità ordinaria di disoccupazione.
La Convenzione in oggetto ha durata triennale salvo modifiche dovute al mutare del quadro normativo.
È intervenuto, successivamente, il Decreto Legge n. 134 del 25/9/2009 che ha dettato ulteriori disposizioni per consentire una maggiore efficienza in termini di risparmio di tempo e di risorse nel conferimento delle supplenze, al fine di garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno scolastico 2009/2010. Il citato decreto, prevede che " l'amministrazione scolastica assegni le supplenze, con precedenza assoluta ed a prescindere dall'inserimento nelle graduatorie di Istituto, al personale inserito nelle graduatorie ad esaurimento.
L'amministrazione scolastica può promuovere, in collaborazione con le Regioni, progetti della durata di tre mesi, prorogabili a otto, da realizzarsi prioritariamente mediante l'utilizzo dei lavoratori precari della scuola, percettori dell'indennità di disoccupazione, a cui può essere corrisposta un'indennità di partecipazione a carico delle risorse messe a disposizione delle Regioni".
2. BENEFICIARI E D.I.D.
I soggetti interessati sono i docenti e gli amministrativi, tecnici e ausiliari delle Istituzioni Scolastiche già titolari di un contratto di supplenza annuale o sino al termine delle attività didattiche nell'anno scolastico 2008/2009 che non otterranno un analogo nuovo contratto nell'anno scolastico 2009/2010. Come è noto questi lavoratori sono assicurati contro la disoccupazione involontaria ed ai medesimi, ricorrendone le condizioni, spetta l'indennità di disoccupazione ordinaria.
Ai sensi dell'art. 19 comma 10 del D.L. n. 185/2008, convertito nella Legge n. 2/2009 nonché del punto 4 della Convenzione in argomento per beneficiare della prestazione, il lavoratore deve sottoscrivere la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o ad un percorso di riqualificazione professionale, pena la relativa decadenza utilizzando l'apposito campo del modello di domanda.
3. DOMANDA, TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE
Per ottenere la prestazione, i lavoratori devono presentare la domanda utilizzando l'apposito modello DS21, scaricabile dal sito www.inps.it.
La domanda deve essere presentata:
a) direttamente alla struttura INPS di residenza del lavoratore e contestualmente copia della domanda o attestazione dell'avvenuta presentazione a INPS, presso la Scuola dove è stato prestato servizio nell'anno scolastico 2008/2009;
b) per il tramite di un Ente di Patronato, e contestualmente copia o attestazione dell'avvenuta presentazione, anche alla Scuola dove e' stato prestato servizio nell'anno scolastico 2008/2009;
Le domande eventualmente già giacenti presso le Istituzioni Scolastiche dovranno pervenire, nel più breve tempo possibile, alla struttura INPS territorialmente competente, a cura delle stesse Istituzioni Scolastiche.
Nella fattispecie si possono verificare i seguenti casi:
1) nell'ipotesi in cui il lavoratore ha già presentato domanda di disoccupazione, la stessa viene considerata valida;
2) nell'ipotesi in cui il lavoratore non ha ancora presentato la domanda di disoccupazione sono valide le modalità sopra descritte.
Al fine di agevolare questa tipologia di lavoratori che potranno alternare periodi di disoccupazione a periodi di supplenze è sufficiente, fermo restando il limite temporale dell'anno scolastico 2009/2010:
a) la presentazione di una sola domanda anche in caso di riprese lavorative superiori ai 5 giorni;
b) una sola dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o a una offerta formativa congrua all'atto della presentazione della domanda (D.I.D.).
Resta fermo che il lavoratore deve recarsi al Centro per l'Impiego competente in base alla residenza, al fine di certificare il proprio status di disoccupato.
Le singole Istituzioni Scolastiche, al fine di garantire la regolarità della erogazione della prestazione da parte dell'INPS, devono tempestivamente comunicare all'Istituto, attraverso UNILAV ed Emens, così come previsto nel punto 3 della convenzione, il conferimento di supplenze temporanee di qualsiasi durata e la data di cessazione delle medesime.
È data facoltà, comunque, al lavoratore, di comunicare alla Struttura INPS di residenza, la supplenza o la cessazione della medesima.
Inoltre, le Istituzioni Scolastiche, devono tempestivamente comunicare alla Struttura INPS di residenza del lavoratore, in via cartacea ed in attesa di concordare le modalità per lo scambio telematico dei flussi informativi, i casi di rifiuto immotivato delle offerte di contratti di supplenza temporanea, con l'indicazione dei dati anagrafici del lavoratore (compreso il codice fiscale), e della data del rifiuto.
Il mancato puntuale invio di dette informazioni per l'aggiornamento degli archivi sopra indicati, può comportare, ai sensi dell'articolo 12, comma 3 del D.I. 19 maggio 2009, responsabilità per danno erariale.
Resta ferma la modalità di richiesta per l'indennità di disoccupazione con requisiti ridotti per l'eventuale personale docente e ATA avente diritto.
4. REQUISITI
Ai sensi della normativa vigente, per beneficiare dell'indennità occorre possedere:
a) requisito assicurativo: 2 anni di anzianità assicurativa;
b) requisito contributivo: 1 anno di contribuzione (52 contributi settimanali contro la disoccupazione) nel biennio.
5. DURATA E MISURA DELLA PRESTAZIONE
L'indennità viene corrisposta per un massimo di 8 mesi, al lavoratore disoccupato con età inferiore ai 50 anni; per il disoccupato ultracinquantenne, l'indennità può essere corrisposta fino a 12 mesi, ed in entrambe le ipotesi spetta, nelle seguenti percentuali:
- per i primi 6 mesi il 60% della retribuzione media degli ultimi tre mesi precedenti l'inizio del periodo i disoccupazione;
- per i 2 mesi successivi, il 50% della retribuzione media degli ultimi tre mesi precedenti l'inizio del periodo i disoccupazione;
- per i restanti mesi, il 40% della retribuzione media degli ultimi tre mesi precedenti l'inizio del periodo i disoccupazione.
I contratti di supplenza stipulati per l'anno scolastico 2009/2010, prorogano il periodo di durata della prestazione, di cui alla domanda presentata come al punto 3, in misura pari alla durata del contratto.
6. LIQUIDAZIONE
Per consentire la sollecita liquidazione della prestazione, in applicazione delle disposizioni emanate con la circolare n. 115/2008, in caso di mancato aggiornamento della banca dati e degli archivi UNILAV e E-mens, le strutture possono, ove lo ritengano necessario, per assicurare la tempestiva erogazione, consultare il sito del MEF www.spt.mef.gov.it sull'icona Contratti Scuola.
7. ASPETTI PROCEDURALI
Il MIUR dovrà far pervenire all'INPS, in via telematica, l'elenco di tutto il personale potenzialmente beneficiario della prestazione.
Successivamente sarà resa disponibile la consultazione di detto elenco agli utenti di sede mediante apposito link nella Banca dati percettori.
Allegato -Convenzione
Convenzione tra Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca, Istituto Nazionale di Previdenza Sociale
VISTO
l'articolo 1-quinquies, del decreto legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291;
l'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297;
l'articolo 64 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
l'articolo 19 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
la legge n. 241 del 7 agosto 1990 e successive modificazioni ed integrazioni;
il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;
il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003;
il decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 "Codice dell'amministrazione digitale";
RILEVATO CHE
- ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 «il diritto a percepire qualsiasi trattamento di sostegno al reddito, ai sensi della legislazione vigente in materia di ammortizzatori sociali, è subordinato alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale (...). In caso di rifiuto di sottoscrivere la dichiarazione di immediata disponibilità ovvero, una volta sottoscritta la dichiarazione, in caso di rifiuto di un percorso di riqualificazione professionale o di un lavoro congruo ai sensi dell'articolo 1-quinquies del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni, il lavoratore destinatario dei trattamenti di sostegno del reddito perde il diritto a qualsiasi erogazione di carattere retributivo e previdenziale, anche a carico del datore di lavoro, fatti salvi i diritti già maturati»;
- ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 è stata costituita presso l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale una apposita banca dati dei percettori di forme di trattamento di sostegno al reddito, alla quale possono accedere anche i servizi competenti di cui all'articolo 1, comma 2, lett. g), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297
RILEVATO ALTRESÌ CHE
- a seguito della riduzione di personale attuata ai sensi dell'articolo 64 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, una quota del personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) delle Istituzioni Scolastiche, titolare di un contratto di supplenza annuale o sino al termine delle attività didattiche nell'a.s. 2008/09, non otterrà un analogo nuovo contratto nell'a.s. 2009/10;
- per questo personale viene versata all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, dalle singole Istituzioni Scolastiche, la contribuzione contro la disoccupazione involontaria;
- ove ne ricorrano i requisiti soggettivi previsti dalla normativa vigente, a questo personale docente e amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) spetta l'indennità di disoccupazione ordinaria;
- questo personale docente e amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) è tenuto, al pari degli altri percettori di reddito, ad accettare una offerta di lavoro congrua ovvero una offerta di riqualificazione professionale
SI CONVIENE QUANTO SEGUE
1. L'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale realizza, nell'ambito dell'apposita banca dati dei percettori di trattamento di sostegno al reddito ed entro trenta giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione, una sezione dedicata al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) delle Istituzioni Scolastiche, che nell'anno scolastico 2008/2009 sia stato destinatario di un contratto a tempo determinato annuale o fino al termine delle lezioni e che non abbia ottenuto il rinnovo della stessa tipologia di contratto per l' anno successivo.
2. La Direzione Generale per il Personale Scolastico, la Direzione Generale per la Politica Finanziaria e per il Bilancio, la Direzione Generale per gli Studi, la Statistica e i Sistemi Informativi, le competenti Direzioni Generali Regionali del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e le Istituzioni Scolastiche interessate avranno accesso alla sezione della banca dati di cui al punto che precede per il raggiungimento degli obiettivi di cui alla presente Convenzione attraverso la ricognizione degli aventi titolo alla inclusione nella sezione della banca dati destinata al personale dell'amministrazione scolastica e l'aggiornamento continuo della medesima a seguito delle eventuali variazioni di stato.
3. Le singole Istituzioni Scolastiche, ai fini dell'aggiornamento della specifica sezione della banca dati di cui al punto 1, devono comunicare all'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale il conferimento di supplenze temporanee di qualsiasi durata, la data di cessazione delle medesime ed i casi di rifiuto immotivato, ai sensi della normativa vigente, di offerta di contratti di supplenza temporanea. Il mancato invio tempestivo di dette informazioni può comportare, per i responsabili delle amministrazioni coinvolte, responsabilità per danno erariale.
4. La Direzione Generale per il Personale Scolastico, la Direzione Generale per la Politica Finanziaria e per il Bilancio, la Direzione Generale per gli Studi, la Statistica e i Sistemi Informativi, le competenti Direzioni Generali Regionali del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale definiscono specifiche modalità e procedure per la presentazione delle domande di disoccupazione degli insegnanti e per la sottoscrizione della dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o ad una offerta formativa congrua al fine di semplificare i relativi procedimenti amministrativi.
5. La Direzione Generale per il Personale Scolastico, la Direzione Generale per la Politica Finanziaria e per il Bilancio, la Direzione Generale per gli Studi, la Statistica e i Sistemi Informativi, le competenti Direzioni Generali Regionali del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale condividono, altresì, i relativi flussi di dati secondo le modalità che verranno definite in apposito allegato tecnico. In tale allegato saranno precisate, inoltre, anche le modalità tecnico-operative per l'accesso alla sezione della banca dati di cui al punto 1.
6. Le parti si attengono alla legislazione vigente in materia di privacy ed in particolare agli obblighi che scaturiscono dall'applicazione del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e alle direttive impartite dall'Autorità garante.
È fatto divieto espresso alle parti di utilizzare le informazioni assunte per mezzo della presente Convenzione per fini diversi da quelli previsti dalla legge, da quelli inerenti ai propri fini istituzionali e consentiti dalla normativa vigente in materia di consultazione delle banche dati, nonché di cedere a terzi i dati oggetto di trattamento.
Le parti comunicheranno vicendevolmente per atto scritto i nominativi dei responsabili del trattamento dei dati e avranno cura di designare gli incaricati del trattamento ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ed impartire loro le relative istruzioni.
Il trattamento dei dati da parte dei soggetti incaricati deve comunque avvenire nel rispetto dei canoni di proporzionalità, adeguatezza e pertinenza, ammettendo alla consultazione soltanto il personale a tal fine autorizzato.
7. Gli oneri sostenuti per la realizzazione della presente Convenzione sono compensati tra le Parti in considerazione dei reciproci apporti.
8. La presente Convenzione ha durata di tre anni, con decorrenza dalla data di sottoscrizione, e può essere rinnovata su conforme volontà delle Parti da manifestarsi per atto scritto. Le Parti si impegnano ad adeguare il contenuto della stessa Convenzione alle modifiche del quadro normativo. La Convenzione, inoltre, si risolve in seguito a modifiche del quadro normativo che la rendano contrastante con il perseguimento del pubblico interesse.



