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Circolare Ministero dell'Economia e delle Finanze 26.04.2004, n. 426

Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 12 febbraio 2004, recante criteri organizzativi per l'assegnazione delle domande agli organismi di accertamento sanitario e approvazione dei modelli di verbale utilizzabili e determinazione delle tipologie di accertamenti sanitari eseguiti e delle modalità di svolgimento dei lavori.

Nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 23 febbraio 2004 è stato pubblicato il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 12 febbraio 2004, emanato di concerto con i Ministeri della Giustizia, dell'Interno, della Difesa e della Salute, recante i criteri organizzativi per l'assegnazione delle domande agli organismi di accertamento sanitario alternativi di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461 (Commissioni mediche AASSLL e Commissioni mediche di verifica), nonché l'approvazione dei modelli di verbale utilizzabili, la determinazione delle tipologie di accertamenti sanitari eseguiti e la definizione delle modalità di svolgimento dei lavori.

Con tale provvedimento interministeriale (di seguito denominato "Decreto") si dà concreta attuazione a quanto previsto dall'art. 6, comma 13, del D.P.R. n. 461/2001, pubblicato nella G.U. n. 5 del 7.01.2002 (di seguito denominato "Regolamento"), emanato in materia di semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizione del Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie (ora Comitato di verifica per le cause di servizio).

Per quanto concerne la determinazione della data di entrata in vigore del Decreto - la quale assume rilevanza ai fini dell'applicazione del regime transitorio dettato dall'art. 9 - si osserva quanto segue.

Il Decreto interministeriale (rectius: interdirigenziale), a firma dei dirigenti preposti alle strutture di livello dirigenziale generale delle varie Amministrazioni previste dal Regolamento, non possiede né forma né contenuto regolamentare; esso, inoltre, reca prescrizioni di carattere eminentemente gestionale e non appare, quindi, avere, sotto il profilo sostanziale, contenuto normativo in senso tecnico.

Poiché il Decreto non è da considerasi fonte

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