Faq ministeriali sui Percorsi Abilitanti Speciali

Cosa deve fare l’aspirante che, avendo comunicato due anni di servizio nella sezione “requisiti di accesso” e un terzo anno nella sezione “ulteriori anni di servizio” riceva il messaggio: “OPERAZIONE CORRETTAMENTE EFFETTUATA Non sono stati indicati almeno 3 anni di servizio per 180 gg.”

Il messaggio indica esclusivamente che il totale dei tre anni di servizio non ricade nell’intervallo temporale relativo agli anni scolastici 1999/2011. Infatti, in coerenza col D.D.G. 58/2013 il servizio prestato nell’a. s. 2012/13 va indicato nella sezione “ulteriori anni di servizio”. Le domande con queste caratteristiche vengono correttamente acquisite a sistema; pertanto non devono essere effettuate ulteriori azioni.Un’altra FAQ è dedicata alla dichiarazione di titolo di studio congiunto

Cosa deve fare l’aspirante che debba indicare per l’accesso un titolo congiunto che non è presente nel menù a tendina previsto dall’applicazione?

L’aspirante deve selezionare dal menù a tendina il titolo principale e deve inserire il titolo congiunto, con gli estremi del titolo (anno di conseguimento, presso) nel campo note.

Dove posso trovare i requisiti amministrativi per la presentazione delle domande di accesso al Percorso Abilitante Speciale?

I requisiti di accesso sono contenuti nel decreto attuativo D.D.G. n. 58/2013. Inoltre l`amministrazione ha predisposto una serie di FAQ di carattere ammministrativo consultabili accedendo al link: http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/faq-tfa-speciali

Cosa succede se l`aspirante inoltra una domanda che non risponde ai requisiti di accesso?

Le domande saranno registrate con motivazioni di “Esclusione” nei seguenti casi:-  Aspirante già di ruolo-  Mancata indicazione dei titoli di accesso-  Mancanza dei servizi o non raggiungimento di un periodo di servizio di 180 giorni per almeno un anno. In questi casi gli aspiranti riceveranno un appropriato messaggio di esclusione nella e-mail contenente il pdf della domanda.Tutti gli altri casi di mancanza dei requisiti di ammissione saranno esaminati dagli uffici competenti e le relative domande saranno quindi escluse successivamente.

Quali servizi possono essere indicati nella sezione “Ulteriori anni di servizio”?

L’aspirante avrà facoltà di dichiarare nella sezione denominata “Ulteriori Anni di Servizio” ulteriori anni di servizio, fino ad un massimo di 3, non dichiarabili nella sezione “Servizi” perchè relativi all’anno scolastico 2012/13 ovvero perchè non rientrano nelle possibili combinazioni delle tipologie di servizio e anno scolastico

 

La frequenza del dottorato è compatibile con la partecipazione ai TFA?

No. La frequenza dei percorsi TFA è incompatibile, ai sensi dell'articolo 142 del Regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, con l'iscrizione al corso di dottorato di ricerca, al post-doc e ad altro corso che, in Italia e all'estero, rilasci titoli avente valore legale o accademico. Considerando la natura del TFA attivato ai sensi dell'articolo 15 del DM 249, le Università, al fine di non precludere il conseguimento dell'abilitazione, possono procedere al "congelamento" del corso.

È possibile fruire di permessi per lo studio durante la frequenza dei PAS?

In riferimento all'art.3 del D.P.R. 395/1988 il personale della scuola ha titolo a beneficiare nel corso dell'anno solare, di permessi straordinari retribuiti nella misura massima di 150 ore. I criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio, sono altresì definiti attraverso il CCNL del comparto scuola, sottoscritto il 29.11.2007, e sono utilizzabili anche da personale con contratto a tempo determinato, come previsto dalla C.M. n. 130 del 21 aprile 2000. I predetti criteri vengono inoltre maggiormente declinati per mezzo della circolare n. 12 del 7 ottobre 2011, emanata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento della Funzione Pubblica (avente per oggetto “La formazione di livello universitario nelle pubbliche amministrazioni -  permessi per diritto allo studio). Viste le citate norme, allo stato normativo attuale, non è consentito concedere ulteriori permessi eccedenti le 150 ore, ai fini della partecipazione ai percorsi di TFA.

Considerato che il corso TFA si svolgerà per 60 CFU, di cui 18 di scienze dell'educazione, 18 di didattica delle discipline e laboratori, 19 di tirocinio, 5 di prova finale, si richiede quale parte del corso può essere erogata on line.

In relazione ai gruppi di attività previsti dall’art.3 del DM. 249/10 l'erogazione in forma on-line può essere prevista esclusivamente per erogare i 18 CFU per il gruppo di attività relativo alle scienze dell'educazione (didattica, didattica speciale e pedagogia sperimentale),insegnamenti comuni a tutte le classi di abilitazione. Inoltre, si conferma, per gli altri previsti gruppi di attività, il necessario svolgimento in presenza.

Sono laureato in Ingegneria Vecchio Ordinamento. Posso accedere alla classe A049?

In forza del D.M. n.354 del 10 agosto 1998, i laureati in ingegneria qualunque indirizzo, possono richiedere l'accesso alla classe di concorso:

47/A- Matematica, se lo specifico piano di studi seguito abbia compreso i corsi annuali (o quattro semestrali) di: analisi matematica I, analisi matematica II, geometria o geometria I, due corsi annuali (o quattro semestrali) tra i seguenti: geometria ed algebra o algebra ed elementi di geometria, calcolo delle probabilità, analisi numerica o calcolo numerico, e due corsi annuali (o quattro semestrali) di: fisica generale.

38/A - Fisica, se il piano di studi abbia compreso due corsi annuali (o quattro semestrali) di: fisica generale.

49/A, sempre relativamente ai laureati in ingegneria senza vincoli di indirizzo, se il piano di studi seguito abbia compreso i corsi annuali (o quattro semestrali) di: analisi matematica I, analisi matematica II, geometria o geometria I, due corsi annuali (o quattro semestrali) tra i seguenti: geometria ed algebra o algebra ed elementi di geometria, calcolo delle probabilità, analisi numerica o calcolo numerico, e due corsi annuali (o quattro semestrali) di: fisica generale.
Resta fermo quanto previsto per i laureati in ingegneria la cui laurea è valido titolo di accesso indipendentemente dal piano di studi seguito purché conseguita entro l'anno accademico 2000-2001.

Sono laureato in ingegneria dell’automazione L/S 29. Tale laurea non è prevista dal DM n. 22/05, né viene considerata titolo di accesso per l’iscrizione al TFA. Cosa devo fare?

Per le lauree non previste dal DM. n.39/98 e dal DM. n. 22/05 non è possibile l'iscrizione in quanto non sono state considerate "Titoli di ammissione". Pur tuttavia, se la laurea, nella fattispecie la L/S 29, è stata considerata equipollente ad altra laurea, già riconosciuta come titolo di accesso per una o più classi di concorso, la laurea o le lauree dichiarate equipollenti, alle lauree individuate come "Titoli di ammissione" dal DM. n. 39/98, dovranno in forza della dichiarata equipollenza, prevedere nel piano di studi i corsi annuali o semestrali prescritti dal citato DM. n. 39/98, ovvero i "requisiti minimi" in termini di CFU previsti dal DM. n.22/05

Se sono abilitata nella classe di concorso 52/A per insegnare italiano negli istituti tecnici mi devo abilitare nella classe di concorso 50/A?

In forza del DM 39/98 articolo 4 comma 1, "coloro che sono in possesso dell'abilitazione di cui alla colonna 2 dell'allegata Tabella A/2 del citato decreto, possono partecipare ai concorsi, al fine del conseguimento dell'abilitazione per la corrispondente classe della colonna 1 della medesima Tabella A/2" . La  predetta tabella prevede nella colonna 1: 52/A Materie letterarie, latino e greco nel liceo classico; e nella colonna 2: 50/A Materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado e 51/A Materie letterarie e latino nei licei e nell'istituto magistrale.
Pertanto, l'interpellante essendo abilitata per la classe di concorso 52/A è abilitata all'insegnamento anche per le classi di concorso 50/A e 51/A

 

Chi può partecipare ai percorsi formativi abilitanti speciali?

R.I docenti non di ruolo, compresi gli insegnanti tecnico pratici, in possesso dei titoli di studio previsti dal D.M. n.39/1998  e dal D.M. n.22/2005 che abbiano maturato, a decorrere dall’anno scolastico 1999/2000 fino all’anno scolastico 2012/2013 incluso, almeno tre anni di servizio in scuole statali, paritarie ovvero nei centri di formazione professionale, limitatamente ai corsi accreditati per l’assolvimento dell’obbligo scolastico.

Quali sono i servizi validi?

L’aspirante deve aver prestato servizio per almeno tre anni, ognuno dei quali su una specifica classe di concorso. Almeno un anno di servizio deve essere stato prestato sulla classe di concorso per la quale si chiede l’accesso al percorso formativo abilitante speciale. Ciascun anno scolastico dovrà comprendere un periodo di almeno 180 giorni ovvero quello valutabile come anno di servizio intero, ai sensi dell’art. 11, comma 14, della Legge n. 124/1999. Il suddetto requisito si raggiunge anche cumulando servizi prestati, nello stesso anno e per la stessa classe di concorso o posto, nelle scuole statali, paritarie e nei centri di formazione professionale.

 

Come è valutabile il servizio nei centri di formazione professionale?

Il servizio prestato nei centri di formazione professionale deve essere riconducibile a insegnamenti compresi in classi di concorso e prestato nei corsi accreditati dalle Regioni per garantire l’assolvimento dell’obbligo di istruzione a decorrere dall’anno scolastico 2008/2009.

 

È valido il servizio prestato nel sostegno?

Sì, alle stesse condizioni del servizio prestato su classi di concorso, avendo come riferimento la graduatoria che ha costituito titolo di accesso al servizio sul sostegno.

 

È necessario optare per una sola classe di concorso?

Sì. Gli aspiranti che abbiano prestato servizio in più anni e in più di una classe di concorso optano per una sola di esse, fermo restando il diritto a conseguire ulteriori abilitazioni nei percorsi di tirocinio ordinari

 

Quali sono le classi di concorso richiedibili?

Quelle previste nelle tabelle A, C e D allegate al D.M.39/98.

 

Come va inoltrata la domanda di partecipazione?

La domanda di partecipazione dovrà essere inoltrata agli Uffici Scolastici Regionali tramite apposita istanza online.

Si possono cumulare gli anni di servizio prestati nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria?

Sì, fermo restando che, ai fini del computo dei tre anni, per ciascun anno deve essere prestato il servizio nella stessa tipologia di posto.

I titoli di abilitazione conseguiti al termine dei percorsi formativi speciali come possono essere utilizzati?

I titoli di abilitazione consentono l’inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di istituto e costituiscono requisito di ammissione ai futuri concorsi per titoli e per esami e consentono l’assunzione con contratto a tempo indeterminato nelle scuole paritarie.