Esame di stato 1° ciclo d’istruzione: le novità, i rinvii, i dubbi e le scelte
Abbiamo a lungo atteso che l’annunciato “Regolamento di coordinamento delle norme sulla valutazione” completasse il suo iter procedurale. Docenti e dirigenti si erano esercitati a lungo ad analizzare le varie versioni che si sono susseguiti a partire dalla prima presentata al CNPI del dicembre scorso1, con la speranza di trovarvi soluzioni ai molti interrogativi che continuano a permanere.
Ma sembra invece che per i suoi effetti dovremo attendere il prossimo anno scolastico. C’è un parere favorevole (con alcune interessanti osservazioni) del Consiglio di Stato del 6 aprile 20092, c’è l’approvazione definitiva del Consiglio dei Ministri avvenuta in data odierna (28 maggio 2009, seduta n. 52), manca ancora la firma del Capo dello Stato, la registrazione alla Corte dei Conti e la relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Nell’ipotesi che questi ultimi passaggi si completino entro un tempo standard (quindici giorni), la sua entrata in vigore verrebbe a coincidere con la fase di espletamento delle prove d’esame per il primo ciclo d’istruzione e degli scrutini per il secondo ciclo. È pur vero che nel comma 9 dell’articolo 14 si dice espressamente che l’entrata in vigore del regolamento avverrà “il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana”, ma resta difficile, sul piano operativo, modificare procedure già in atto, specialmente per quelle operazioni non perfettamente coincidenti con le indicazioni del Regolamento stesso. Ad evitare, comunque, interpretazioni dubbie, nelle norme provvisorie (art. 14, comma 1) si specifica già che “Per l’anno scolastico 2008/2009 sono confermate, per l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo, le materie e le prove previste dalle disposizioni ministeriali vigenti”.
Prima di entrare nel merito su come le scuole si orienteranno tra vecchie e nuove regole, ricordiamo che lo stesso Consiglio di Stato, nell’espressione del parere, ha voluto mettere in evidenza la “difficoltà nella ricostruzione del quadro normativo” anche a causa della scelta di “tenere ferma la normativa vigente”. Tale scelta – sottolinea – se “da una parte semplifica l’intervento normativo, dall’altra rende più complesso il compito di chi è poi chiamato ad operare nel settore”.
Le difficoltà che le scuole hanno sempre posto all’attenzione dei decisori politici non sono, quindi, solo effetto di problemi dettati da forme di autoreferenzialità, ma riconosciuti oggettivi perfino a un organo di rilievo costituzionale.
Il Consiglio di Stato suggerisce, inoltre, “l’opportunità di promuovere la realizzazione di un testo organico, volto a rendere palese ai vari destinatari – docenti, famiglie, studenti – le modalità applicative in materia in modo esaustivo, eventualmente agendo, nell’immediato, tramite proprie circolari”.
È forse anche a seguito di questo suggerimento che il MIUR è intervenuto, prima ancora dell’approvazione definitiva del Regolamento da parte del Consiglio dei Ministri, con due circolari, la n. 50 e la n. 51, ambedue del 20 maggio con lo scopo di:
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rammentare i cambiamenti già voluti dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169,
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apportare ulteriori novità;
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sospendere indirettamente alcune indicazioni del Regolamento.
Tutto ciò ha posto docenti e dirigenti nelle condizioni di agire eliminando alcuni dubbi sul piano interpretativo, ma non è stato sufficiente a rimuovere qualche perplessità su scelte apparentemente poco coerenti sia con la storia della nostra scuola “media” sia con le prospettive future (vedi di seguito: “I dubbi e le scelte”, punto 3), imponendo alle istituzioni scolastiche opzioni necessariamente autonome, ma, come tali, non sempre uniformi a livello nazionale.
Le novità
Per effetto della legge 169/2008, come è noto, i 600 mila e più studenti che andranno all'esame di licenza quest'anno, per essere ammessi alla classe successiva, dovranno conseguire in ogni disciplina la sufficienza, espressa con un voto decimale.
Il giudizio di idoneità per quest’anno non sarà, però, espresso in decimi (sarebbe stato possibile solo grazie al Regolamento che ha introdotto modalità applicative dell’art. 3 della legge 169/20083), ma costituirà comunque la sintesi di giudizi analitici di ogni singola disciplina, espressi questi in decimi. È idoneo lo studente che riporterà solo voti positivi.
Il voto di comportamento sarà fondamentale per la promozione e per l’ammissione (l’eventuale insufficienza determinerà la ripetenza). Una valutazione, questa, completamente assente negli anni passati.
La commissione d’esame dovrà inoltre tener conto, in maniera significativa, dell'esito della prova scritta nazionale (italiano e matematica) predisposta dall'Invalsi, mentre lo scorso anno poteva decidere liberamente quale peso assegnarle.
I rinvii
In realtà nello schema di Regolamento si potevano intravedere alcune indicazioni (modalità applicative della legge) che oggi, però, non vanno tenute presenti per i motivi già indicati in premessa. Le ricordiamo sinteticamente:
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il giudizio di ammissione non può essere espresso in decimi4;
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non è possibile attribuire la lode ai più bravi5;
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il voto finale non costituisce più il risultato della media di tutte le prove scritte, orali e del voto di ammissione6;
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la certificazione di competenze verrà realizzata dalle scuole sulla base delle passate esperienze: in maniera autonoma, quindi, ancora in attesa della definizione del modello nazionale previsto dall’art. 10 del DPR 275/1999.
Tutto questo ci porta ad esprimere alcune considerazioni. Le sintetizziamo raggruppandole all’interno di tre tematiche che, a nostro parere, appaiono più significative e su cui vale la pena soffermarsi a riflettere:
1. il giudizio di idoneità;
2. la sufficienza in tutte le discipline;
3. il “peso” del curricolo dello studente sull’esito finale.
I dubbi e le scelte
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Il giudizio di idoneità – Nella circolare n. 50 del 20 maggio 2009, al punto 2.1 si legge che l’ammissione agli esami di Stato di 1° ciclo è disposta dal Consiglio di classe con “Giudizio di idoneità”.
Si presuppone che i criteri per le espressione di tali giudizi debbano essere stabiliti dal Consiglio di classe (dal momento che nella circolare non viene indicata alcuna preferenza) e che si possano adottare sia formule sintetiche (“è idoneo”, “non è idoneo”) sia formule analitiche, non dissimili da quelle descrittive adottate negli anni passati.
Ma la scelta dell’una o dell’altra formula non è ininfluente.
A parte il maggior onere per i docenti richiesto dal modello analitico, che potrebbe far protendere i Consigli di classe a preferire strumentalmente la sintesi, resta il dubbio sul senso dell’una o dell’altra opzione.
Il modello analitico presuppone che il “giudizio di ammissione” costituisca una sintesi efficace del percorso formativo triennale e che le informazioni ivi contenute possano influire sull’esito finale. Vedremo al successivo punto 3 se ciò è possibile.
Il modello sintetico porta a livellare i diversi curricoli degli studenti. Ciò che nella pura espressione di “idoneità” appare fondamentale è solo il raggiungimento della sufficienza in tutte le discipline, condizione per l’ammissione all’esame di Stato.
Vedremo al punto 2 come si rende possibile tale esito e con quali procedure formali.
Resta il fatto che, anche se si adotta la scelta sintetica, sarebbe comunque opportuno mettere a disposizione della commissione d’esame tutte le informazioni relative al percorso di studio, utilizzando anche la stessa pagella dell’ultimo anno.
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La sufficienza in tutte le discipline – L’ammissione alla classe seguente o all’esame avviene solo in presenza di voti positivi (cioè non inferiori al ‘6’), compreso quello del comportamento. In presenza di un’insufficienza, dunque, l’alunno dovrebbe ripetere l’anno.
Ma l’ammissione è disposta dal Consiglio di classe con “Giudizio di idoneità” a seguito di decisione assunta a maggioranza. Ne consegue che sarà lo stesso Consiglio di classe (e non il singolo insegnante) a valutare i casi dubbi e, quindi, a decidere se la proposta di una o più insufficienze da parte del docente di classe deve essere ratificata o se invece dovrà essere “sanata” sulla base di altri indicatori.
È noto che in ogni classe c’è un’alta percentuale di studenti (di norma oltre il 60%) che presentano almeno una insufficienza in una disciplina di studio. Non è pensabile che tale percentuale possa coincidere con quella dei non idonei (e quindi dei bocciati).
Se il Consiglio di classe decide di “sanare” con un voto sufficiente eventuali carenze di uno studente, tale decisione dovrà essere innanzitutto formalizzata analiticamente sul registro dei verbali, ma anche notificata alle famiglie. I genitori hanno il diritto-dovere di essere informati sui percorsi di studio dei propri figli, soprattutto se si è in presenza di difficoltà, ancorché lievi. Le scuole decideranno in maniera autonoma le strategie informative che riterranno più funzionali (colloqui individuali – prima o dopo la comunicazione dei risultati – nota formale7, ecc.), come pure quelle più idonee per aiutare gli studenti a superare le eventuali difficoltà.
Alle famiglie si dovranno fornire informazioni non approssimate. L’obiettivo è quello di coinvolgerle nei processi formativi dei propri figli e stimolarle a prendersi cura anche del loro apprendimento. Sarebbe molto importante se le scuole potessero garantire interventi di recupero personalizzati e mirati con accertamenti, anche formali, degli esiti poi conseguiti (diritto allo studio, sancito dalla Costituzione). Sappiamo però quanto sia oggi complesso organizzare corsi efficaci in presenza di una progressiva riduzione della spesa per l’istruzione.
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Il “peso” del curricolo dello studente sull’esito finale – Nella CM n. 50 del 20 maggio 2009 (art. 3, punto 3.2) si dice che al voto finale (espresso in decimi) concorrono le valutazioni delle prove scritte interne, la valutazione della prova scritta nazionale e quella del colloquio pluridisciplinare. Ciò viene ribadito anche dalla CM 51 (stessa data). Sembrerebbe quindi che il percorso triennale non avrebbe alcun peso nella determinazione del voto finale.
È pur vero, nella CM 51/2009 si dice anche che è compito della “Commissione plenaria, nella seduta preliminare” definire “i criteri per la determinazione del voto finale”, ma estendere alla definizione dei criteri anche la scelta di assegnare un valore al percorso triennale appare, di fatto, una interpretazione un po’ forzata. Stabilire i criteri potrebbe significare decidere, per esempio, come trasformare, in voto decimale, tutti gli elementi valutativi espressi in maniera descrittiva o con altri sistemi; individuare le modalità di documentazione della valutazione delle prove scritte ed orali; tradurre gli esiti della prova nazionale in decimi (se ciò non verrà stabilito direttamente dall’Invalsi), ecc.
Come comportarsi, allora, di fronte a risultati quantitativamente identici ottenuti da studenti con curricoli completamente diversi? Decidere che l’esito delle prove d’esame non debba tener conto di possibili variabili personali o di contesto? Oppure trovare, comunque, forme di ponderazione soggettive o matematiche?
Si riportano, a questo proposito, due considerazioni.
La prima: Negli anni passati il valore assegnato al giudizio di ammissione era molto rilevante; di norma superava il 60/70% del valore complessivo della somma di tutte le altre prove. L’esperienza della prova nazionale dello scorso anno non ha, nella maggior parte dei casi, influito sull’esito finale già tutto in nuce nel giudizio di ammissione. È chiaro che il permanere di un simile comportamento finirebbe per vanificare l’esame stesso.
La seconda: nella scuola secondaria di secondo grado ogni studente può fruire di crediti che danno conto del curricolo scolastico. Quest’anno sono stati anche aumentati: 25 punti su 100. Si tratta di una percentuale importante e significativa. Il già citato Regolamento, di fatto già approvato definitivamente dal Consiglio dei Ministri e in attesa della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, prevede il voto finale dell'esame come sintesi della media di tutte le prove scritte e orali sostenute ma anche del voto di ammissione (art. 3, comma 6)8. Un trend, quindi, che porta alla giusta valorizzazione del percorso formativo senza annullare il valore dell’esame.
Permane quindi il dubbio del perché le circolari 50 e 51 abbiano voluto ignorare tale necessità, andando anche oltre le più recenti tendenze. Un’ipotesi interessante (ma non completamente convincente) potrebbe essere quella di aver voluto distinguere il voto finale dalla certificazione delle competenze. Il primo, valutando solo i risultati delle prove, costituirebbe la “misura” dell’esame; la seconda testimonierebbe invece gli esiti di tutto il percorso formativo. Potrebbe essere questa una scelta interessante se fosse ben esplicitata, frutto di una condivisione o esito di percorsi di ricerche, comunque, resa operativa.
Resta il fatto che la certificazione delle competenze costituisce un “oggetto” ancora tutta da indagare. La circolare 50/2009 al punto 3.3, riprendendo le indicazioni della legge 169/2008, ricorda che “l’esito conclusivo dell’esame, espresso in decimi, è illustrato da una certificazione analitica dei traguardi di competenza e del livello globale di maturazione raggiunti dall’alunno”. Al punto 5 della stessa circolare viene precisato che, in attesa del modello certificativo previsto dall’art. 10 del DPR 275/1999, le istituzioni scolastiche dovranno disporre in modo autonomo forme e modalità proprie.
Si dovranno tenere presenti, dunque, i “traguardi di competenza” (cfr. “Indicazioni per il curricolo”), ma anche “il livello globale di maturazione raggiunto dall’alunno” (cfr. Legge 517/1977). Entrambi i termini sono fatti propri dalla legge 169/2008, e rammentati nella CM 50/2009.
Le scuole, dunque, hanno molto su cui pensare, ma questo, forse, è il periodo in cui devono pensare soprattutto ad agire.
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1 Cfr “Notizie” n. 8, 16-31 dicembre 2008
2 N. della Sezione: 1012/2009
3 Lo prevede, infatti, lo schema di Regolamento all’ art. 3, comma 2: “L’ammissione all’esame di Stato (…) è disposta, previo accertamento della prescritta frequenza ai fini della validità dell’anno scolastico, nei confronti dell’alunno che ha conseguito una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. Il giudizio di idoneità (…) è espresso dal consiglio di classe in decimi considerando il percorso scolastico compiuto dall’allievo nella scuola secondaria di primo grado”.
4 Cfr. nota 3.
5 Lo prevede lo schema di Regolamento (art. 3, comma 8): “Ai candidati che conseguono il punteggio di dieci decimi può essere assegnata la lode da parte della commissione esaminatrice con decisione assunta all’unanimità”.
6 Così dice il Regolamento (art. 3, comma 6): “All’esito dell’esame di Stato concorrono gli esiti delle prove scritte e orali, ivi compresa la prova di cui al comma 4, e il giudizio di idoneità di cui al comma 2. Il voto finale è costituito dalla media dei voti in decimi ottenuti nelle singole prove e nel giudizio di idoneità, arrotondata all’unità superiore per frazione pari o superiore a 0,5”.
7 La nota formale è prevista dallo schema di Regolamento (art. 2, comma 7): “Nel caso in cui l’ammissione alla classe successiva sia comunque deliberata in presenza di carenze relativamente al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento, la scuola provvede ad inserire una specifica nota al riguardo nel documento individuale di valutazione di cui al comma 2 e a trasmettere quest’ultimo alla famiglia dell’alunno”.
8 Cfr. nota 6.





