Linee guida per il diritto allo studio di alunni e studenti con DSA

Tecnicamente, i DSA rappresentano una questione distinta dalle problematiche del­l’handicap. Si tratta di disturbi di origine neurobiologica che si possono manifestare sotto forma di dislessia, discalculia, disortografia, disgrafia. Si presentano in soggetti privi di altre patologie neurologiche o sensoriali, generalmente con un’intelligenza adeguata.

Il Decreto n. 5669 del 12 luglio 2011 è stato emanato in attuazione dell’art. 7, comma 2, della legge 8 ottobre 2010, n. 170. Tecnicamente, i DSA rappresentano una questione distinta dalle problematiche del­l’handicap. Si tratta di disturbi di origine neurobiologica che si possono manifestare sotto forma di dislessia, discalculia, disortografia, disgrafia. Si presentano in soggetti privi di altre patologie neurologiche o sensoriali, generalmente con un’intelligenza adeguata. Già la citata L. 170/10 aveva definitivamente stabilito che una diagnosi specialistica di DSA implica la conseguente obbligatoria predisposizione da parte della scuola di strumenti dispensativi e compensativi e di percorsi ad hoc per andare incontro alle esigenze di alunni che hanno diritto a tempi più lunghi e all’eventuale utilizzo di mezzi informatici per potersi cimentare con le attività proposte. Il disturbo di apprendimento non implica l’assegnazione dell’insegnante di sostegno. Il Decreto riportato di seguito, con l’Allegato: "Linee guida", illustra in modo puntuale e articolato i percorsi didattici da privilegiare con gli alunni affetti da DSA e apre un canale di tutela del diritto allo studio diverso da quello previsto dalla L. 104/92 perché focalizzato sulla didattica individualizzata e personalizzata, sugli strumenti compensativi, sulle misure dispensative e su adeguate forme di verifica e di valutazione. Vediamone, in estrema sintesi, i punti salienti.

 

Finalità

Le finalità vanno nella direzione di individuare e definire le modalità di formazione dei docenti e dei dirigenti, le misure educative e didattiche di supporto nel processo di insegnamento e apprendimento, le forme di verifica e valutazione per garantire il diritto allo studio degli alunni con DSA, dalla scuola dell’infanzia all’Università.

Finalità ambiziose, come si comprende facilmente, perché i DSA, in quanto di origine neurobiologica, non si esauriscono all’interno di questo o quel percorso scolastico, ma accompagnano il soggetto per la vita. L’eziologia ci porta infatti a parlare di un disturbo che appare legato ad apprendimenti specifici (lettura, scrittura, calcolo) che si realizzano sostanzialmente a scuola ma che si manifestano nella quotidianità. Il tutto, a prescindere da patologie di altro tipo (ritardo mentale, problemi sensoriali…).

 

Individuazione alunni e studenti con DSA

Quale il percorso per individuare eventuali soggetti con DSA? Poiché, come abbiamo visto, il disturbo specifico di apprendimento si evidenzia in modo particolare durante il percorso scolastico (fine scuola infanzia-inizio scuola primaria: l’intervento tempestivo è sempre vantaggioso, anche se la diagnosi, con relativa certificazione, non potrà essere formulata prima della seconda classe di scuola primaria!), può essere la scuola a segnalare eventuali problemi alla famiglia che può rivolgersi alle strutture sanitarie preposte. La certificazione diagnostica di DSA viene consegnata alla famiglia (o allo studente se maggiorenne) che a sua volta la consegna alla scuola. In questo modo si attiva il percorso che porta alla predisposizione di misure adeguate sul piano didattico.

 

Linee guida

Le misure contenute nelle Linee Guida offrono un interessante panorama di suggeri-menti operativi nella logica della didattica individualizzata e personalizzata e parlano, a tal fine, di strumenti compensativi (quello che è bene fare) e misure dispensative (quello che è bene non fare) che vanno nella direzione di evitare, per l’alunno, situazioni di affaticamento e disagio in compiti e attività coinvolti dal disturbo, senza per questo ridurre il livello degli obiettivi di apprendimento previsti dal curricolo. Si incide sul piano metodologico e non su quello contenutistico, in poche parole. La letteratura parlerebbe, a questo proposito, di adattamento di strumenti, materiali, strategie, tempi per creare il punto di contatto tra la programmazione individualizzata e personalizzata e quella del gruppo.

 

Interventi individualizzati e personalizzati

Come concretamente progettare, realizzare, gestire, fare memoria di interventi didattici che devono garantire contemporaneamente risposte ai bisogni specifici dell’alunno con DSA senza perdere di vista il curricolo della classe? Attraverso la redazione del Piano Didattico Personalizzato (PDP): una sorta di portfolio del percorso dell’alunno che dia conto dei vari strumenti e delle diverse misure adottate, anche in vista della valutazione finale del percorso stesso. Quali elementi essenziali potrebbe contenere?: la tipologia del disturbo (dislessia, discalculia…in quale forma?);le attività didattiche individualizzate (l’intervento calibrato sulle caratteristiche individuali per il raggiungimento di obiettivi comuni alla classe); le attività didattiche personalizzate (l’intervento calibrato sullo sviluppo di poten-zialità per il raggiungimento di obiettivi diversi per ciascun alunno); gli strumenti compensativi utilizzati; le misure dispensative adottate; le forme di verifica e di valutazione personalizzate. Tutto ciò in raccordo con la famiglia che può comunicare eventuali osservazioni su esperienze extrascolastiche dell’alunno.

 

Verifica e valutazione

La valutazione è, come ben sappiamo, periodica e finale e, come tale, deve essere coe-rente con gli interventi di cui al PDP. Come procedere, dunque, al fine di garantire all’alunno con DSA di dimostrare il reale livello di apprendimento raggiunto? Attraverso l’applicazione di misure che determinino condizioni ottimali, a seconda dei casi, per l'e-spletamento delle prestazioni da valutare (tempi adeguati, strutturazione particolare delle prove, strumenti ad hoc, espressione orale lingue straniere, sostituzione prove scritte con prove orali, esonero insegnamento lingue straniere …). Spetta alle Commissioni degli esami di Stato, al termine del primo e del secondo ciclo di istruzione,tenute in considerazione le specifiche situazioni soggettive documentate nel PDP, stabilire tempi, individuare strumenti dispensativi e compensativi e adottare criteri valutativi, anche in riferimento alle prove invalsi. I candidati con DSA che superano l’esame di Stato conseguono il titolo valido per l’iscrizione alla scuola secondaria o all’università. I candidati con particolari gravità (comorbilità con altri disturbi e patologie certificate: L. 104/92) che hanno seguito un percorso differenziato e sono stati valutati dal CdC con l’attribuzione di voti e crediti relativi unicamente a tale piano, possono sostenere prove differenziate finalizzate solo al rilascio dell’attestazione (DPR 323/98, art. 13).

 

Formazione

Il MIUR prevede appositi piani di formazione. In particolare, l’attivazione di corsi e master di didattica speciale con le Facoltà di Scienze della Formazione. Le istituzioni scolastiche, singolarmente o in rete, possono attivarsi anche con la collaborazione dei Centri Territoriali di Supporto (CTS). Le Linee Guida prevedono inoltre l’attivazione di una specifica figura a livello scolastico: il Referente di Istituto che avrebbe il compito di promuovere lo sviluppo delle competenze dei singoli docenti per sostenere la “presa in carico” dell’alunno nella classe, all’interno di una logica di responsabilità diffusa e condivisa.

Mariangela Pasciuti