vecchio FAQ conferimento supplenze

aggiornate al 7 marzo 2011


Conferimento supplenze

Un servizio di consulenza e assistenza personalizzato rivolto ad aspiranti docenti e ad operatori scolastici coinvolti nella gestione delle supplenze.

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CONSULTA ANCHE LO SCADENZARIO RELATIVO AL CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE

 

 

Proroga supplenza: un supplente è stato in servizio per 5 mesi su di un'astensione obbligatoria, la titolare non rientra e sarà assente per un mese per astensione facoltativa, c'e bisogno di una nuova convocazione?

Per effetti di quanto stabilito dall’art. 6 del DM 131/07, quando il titolare si assenta senza soluzione di continuità il supplente ha l’obbligo di accettare la proroga della supplenza nel rispetto della continuità didattica. Se supplente rifiuta la proroga incorre nella sanzione stabilita dall’art. 8 del citato decreto.


Proroga della supplenza: la proroga della supplenza si concede anche nel caso in cui il titolare cambia la tipologia dell’assenza?

Sì. Non ha alcuna importanza quale sia la tipologia della nuova assenza del titolare. A titolo esemplificativo se il titolare passa dalla malattia all’astensione obbligatoria, o viceversa, il supplente in servizio avrà comunque diritto alla proroga.


Proroga della supplenza: il diritto alla proroga della supplenza si applica anche se l’assenza del titolare giunge sino al termine dell’anno scolastico?

Sì. La durata dell’assenza non influisce sulla proroga della supplenza. Si ipotizzi che un titolare proroga una prima assenza per malattia di 15 giorni dal 2 al 17 febbraio 2011 e chieda un’aspettativa sino al 30 giugno dello stesso anno. Il Regolamento delle supplenze non prevede che la proroga debba tener conto della durata della nuova assenza del titolare in quanto tutte le supplenze conferite dopo il 31 dicembre sono delle supplenze temporanee che il dirigente deve coprire facendo ricorso alle graduatorie d’istituto.

Proroga della supplenza: La proroga della supplenza compete anche se il titolare lascia definitivamente il posto per dimissioni o decesso?

Se il posto diventa disponibile dopo il 31 dicembre, non cambia la tipologia del contratto di supplenza che rimane sempre una supplenza temporanea con durata sino al termine delle lezioni, per cui si può procedere alla proroga della supplenza al docente in effettivo servizio. Se invece il posto resta disponibile prima del 31 dicembre, cambia la tipologia della supplenza che diventa una supplenza sino al termine delle attività didattiche, con termine del contratto al 30 giugno, con iscrizione del pagamento alla direzione provinciale del Tesoro.

Ricovero del titolare: è possibile fare le convocazioni su un ricovero ospedaliero per intervento chirurgico avendo solo il certificato di ricovero quindi non si sa il termine della supplenza.

Quando non vi sia chiarezza in riferimento alla durata dell’assenza del titolare come nel caso prospettato, è possibile ritenere che la supplenza abbia una durata presumibile di un certo numero di giorni (ad esempio almeno 15) e, quindi, effettuare la copertura del posto per poi procedere, a seconda dei casi, alla proroga della supplenza ovvero alla rescissione del contratto nel caso di rientro anticipato del titolare.

Sono un assistente amministrativo supplente annuale che, per motivi di salute, non ha potuto fruire delle ferie nell’a.s. 2009/2010. Ho diritto al pagamento sostitutivo delle ferie non pagate, ed in base a quale normativa?

Riportiamo una sintesi organica della normativa di riferimento in maniera da rispondere a quanti ci hanno fatto analoga richiesta di chiarimenti:
Riferimenti contrattuali
Personale a tempo indeterminato:
- art. 13 CCNL 2006/09
- art. 19 del CCNL 1994/97, come modificato dall'articolo 49, lettera A del CCNL 1998/2001;
- art. 15 del contratto 2006/09 per quanto attiene all'incidenza della fruizione dei permessi retribuiti;
- art. 39 e 58 del CCNL 2006/09 rispettivamente per il personale docente e ATA con rapporto di lavoro a tempo parziale.
Personale a tempo determinato (insegnanti di religione cattolica, supplenti annuali e fino al termine delle attività didattiche, supplenti temporanei):
- art. 19 CCNL 2006/09
- art. 25, commi 1, 2, 7 e 13 del CCNL 1995.
- per tale personale, inoltre, è stato sottoscritto in data 1 luglio 1997 un accordo di interpretazione autentica relativo alle modalità di fruizione.

Durata
Personale neo-assunto (sia a tempo indeterminato che determinato) fino al 3° anno di servizio:
- 30 giorni lavorativi per anno scolastico comprensivi dei due giorni di recupero festività soppresse (2,5 giorni al mese);
 Personale dal 4° anno di servizio (sia a tempo indeterminato che determinato):
- 32 giorni lavorativi per anno scolastico comprensivi dei 2 giorni di recupero festività soppresse (2,66 giorni al mese).

L'anzianità di servizio
Per determinare l'anzianità di servizio devono essere presi in considerazione tutti i servizi, anche non continuativi, prestati a qualsiasi titolo (anche le supplenze).
Per il personale docente viene valutato come anno intero il servizio prestato per almeno 180 giorni o dal 1° febbraio ininterrottamente fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.
Per il personale ATA si sommano tutti i periodi di supplenza effettuati, indipendentemente dall'anno scolastico di riferimento.
Per il personale a tempo indeterminato, nell'anno di assunzione e di cessazione dal servizio il periodo di ferie fruibili è determinato in proporzione ai dodicesimi di servizio prestato. Si considera mese intero la frazione superiore ai 15 giorni.
 Per il personale supplente annuale e fino al termine delle attività didattiche, le ferie spettano in misura proporzionale ai dodicesimi di servizio prestato nel corso dell'anno scolastico. Si considera mese intero (un dodicesimo) la frazione superiore a 15 giorni.
 Per il personale supplente saltuario le ferie spettano in misura proporzionale ai giorni di servizio prestato. Dal 1.1.2000 è prevista la liquidazione delle ferie non fruite al termine di ciascun rapporto di lavoro (C.M. 244/99).
 Al personale ATA che effettua l'orario di servizio in 5 giorni settimanali, il sesto giorno è considerato lavorativo ai fini del computo delle ferie, i giorni goduti per frazioni inferiori alla settimana sono calcolati in misura pari ad 1,2 per ciascun giorno fruito.

Personale con orario di lavoro a tempo parziale
 I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie pari a quello dei lavoratori a tempo pieno.
 Coloro che prestano servizio con orario a tempo parziale verticale (alcuni giorni della settimana, o periodi dell'anno) hanno diritto ad un numero di giorni ferie proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell'anno (art. 57, comma 11 CCNL 2002/05).

Maturazione del diritto alle ferie
 II diritto alle ferie è rapportato all'effettiva prestazione del servizio.
 A tale fine sono validi anche i periodi di assenza equiparati al servizio effettivo dalla legge, o dalle disposizioni contrattuali, quali:
- l'astensione obbligatoria per maternità e l'interdizione dal lavoro per complicanze della gestazione (articoli 4, 5 e 6 della Legge 1204/71);
- l'aspettativa per prestazione del servizio militare di leva o del servizio civile sostitutivo, e il congedo straordinario per richiamo alle armi (articoli 38 e 67 del D.P.R. n. 3/57);
- le assenze per malattia (purché retribuite, anche se parzialmente);
- le assenze per la fruizione dei permessi retribuiti previsti dall'art. 15 del CCNL 2006/09;
- i 3 giorni di permesso mensile previsti dall'alt. 33, comma 3 della legge 104/92 (diritti delle persone handicappate);
- i primi 30 giorni di astensione facoltativa per maternità e i primi 30 giorni di assenza per malattia del bambino di età superiore ad un anno e inferiore a otto anni (art. 12 comma 4 e 5 CCNL2003);
- i 15 giorni di permesso matrimoniale.
Riducono le ferie:
- le aspettative e i permessi non retribuiti;
- le assenze per malattia non retribuite;
- l'astensione facoltativa per maternità e le assenze per malattia del bambino di età inferiore a 8 anni (art. 7 della legge 1204/71) ad eccezione dei periodi retribuiti anche parzialmente dal personale a tempo indeterminato e determinato.

Retribuzione
 Al personale compete la normale retribuzione in godimento con esclusione delle indennità aggiuntive, straordinarie o non corrisposte per l'intero anno.

Validità dell'anno scolastico
 I docenti supplenti annuali e gli insegnanti di religione hanno diritto alla retribuzione fino al 31 agosto solo se nell'anno scolastico hanno prestato servizio per 180 giorni, o dal 1° febbraio continuativamente fino al termine degli scrutini finali. i 3 giorni di permesso mensile previsti dall'alt. 33, comma 3 della legge 104/92 (diritti delle persone handicappate);

Periodo e modalità di fruizione
 Le ferie sono fruite da parte di tutto il personale della scuola nel corso di ciascun anno scolastico, compatibilmente con le oggettive esigenze di servizio.
 Sono un diritto irrinunciabile, non sono monetizzabili, e devono essere richieste dal dipendente.
 Capi di Istituto: possono fruire delle ferie durante la sospensione dell'attività didattica e per un massimo di 15 giorni nel restante periodo dell'anno.
 Docenti ed Educativi: possono fruire delle ferie durante la sospensione dell'attività didattica. Nella restante parte dell'anno è consentita la fruizione di un periodo massimo di 6 giorni lavorativi a condizione che sia possibile la sostituzione con personale in servizio e senza oneri aggiuntivi (comprese le ore eccedenti).
 Personale ATA: può fruire delle ferie durante tutto l'arco dell'anno scolastico anche per periodi frazionati.
Nel periodo estivo compreso tra il 1° luglio e il 31 agosto, nel rispetto dei turni prestabiliti, dovrà essere assicurato il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi.
 Personale a tempo determinato: per i periodi e le modalità di fruizione si applicano le stesse disposizioni del personale a tempo indeterminato.

Ferie non godute
Personale a tempo indeterminato:
Le ferie non godute nel corso del rapporto di lavoro per motivate esigenze di servizio o di carattere personale e di malattia, possono essere fruite nel corso dell'anno scolastico successivo, secondo le seguenti modalità, distinte per tipologia di personale:
- Capi di istituto: anche nei periodi di normale attività con esclusione dell'avvio dell'anno scolastico, degli scrutini periodici e finali e degli esami.
- Docenti ed educativi: nei periodi di sospensione dell’attività didattica
- Personale ATA: non oltre il mese di aprile (modifica introdotta dall'art. 49, lettera A dei CCNL 26.5.99).
- In caso di cessazione del rapporto di lavoro (ad esempio per pensiona-mento del dipendente o dispensa dal servizio per inidoneità fisica all'impiego), la mancata fruizione delle ferie a causa di documentate esigenze di servizio da luogo al pagamento sostitutivo del periodo di ferie maturato e non fruito. Questa possibilità, prevista al comma 15 dell'ari. 19 del CCNL, rappresenta l'unica eccezione al principio della "non monetizzabilità" delle ferie.
- Personale a tempo determinato (ad esclusione dei supplenti annuali retribuiti fino al 31 agosto): le ferie non fruite sono retribuite in proporzione al periodo e all'orario di servizio prestato.

Liquidazione delle ferie
Dal 1° gennaio 2000, al personale nominato per supplenze brevi dal Capo di Istituto le ferie maturate (determinate sulla base dei giorni di servizio) e non fruite sono liquidate al termine di ciascun periodo di supplenza insieme al rateo di XIIIa mensilità (C.M. 244 del 14.10.1999).
Ai supplenti con nomina fino al termine delle attività didattiche (30 giugno), le ferie maturate (determinate in base ai dodicesimi di servizio) e non fruite sono liquidate con l'ultima retribuzione).

Interruzione delle ferie
Se l'interruzione si verifica per motivi di servizio si ha diritto:
- al rimborso delle spese documentate sostenute sia per il viaggio di rientro in sede e di eventuale ritorno al luogo di villeggiatura, che per il periodo di ferie non goduto;
- all'indennità di missione per i giorni di viaggio.
 In caso di malattia, le ferie sono sospese se interviene un ricovero ospedaliero o se la malattia è superiore a tre giorni. L'amministrazione deve essere tempestivamente informata e posta in grado di procedere all'accertamento dello stato di salute del dipendente.

Preferenze a parità di punteggio: in riferimento ai decreti di rettifica e/o inserimento in elenchi prioritari relativo al personale ata, la normativa prevede che a parità di punteggio degli aspiranti inseriti negli elenchi suddetti, il candidato di età più giovane precede tutti gli altri. Anche per i candidati che hanno dichiarato la disponibilità a progetti regione? Per i suddetti candidati si procede come sopra? Si è rilevato inoltre che dai decreti trasmessi non si evince la disponibilità o meno dei i candidati per i progetti regionali  in tal caso come si effettua la rettifica e/o inserimento?

Le precedenze a parità di punteggio sono determinate dalle procedure alla quali si correlano gli elenchi prioritari, vale a dire dalle stesse posizioni occupate nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di riferimento. In queste ultime, a parità di punteggio, vale prioritariamente l’anno di iscrizione in graduatoria e, successivamente, valgono le precedenza previste per legge (dalla lettera A in poi). In caso di ulteriore parità prevale lo stato di coniugato in ragione del numero dei figli, poi l’aver prestato servizio presso pubbliche amministrazione, ed infine la più giovane età.


Inserimento al Sidi pagamento ore aggiuntive: si richiede, con cortese sollecitudine, una risposta al seguente quesito: si e' provveduto alla stipula del contratto, codice n21, ad un docente temporaneo, (già in servizio su astensione obbligatoria e poi su allattamento), per integrazione di n.°2 (due) ore, su rinuncia all'estensione di cattedra, da parte della  docente  di ruolo. si era usato il codice n21 in quanto dette ore sono in organico di diritto. al sistema, è comparsa la dicitura "non soggetto a transazione spt e rts", pertanto, non è stato possibile convalidare tale contratto. come si dovrà gestire tale contratto? visto che tali operazioni non sono state possibili, sarà trattato come supplenza temporanea a carico della scuola?

La procedura è stata stabilita dalla nota del Miur 217 del 27.1.2009 che ha fornito  istruzioni operative per la predisposizione,  mediante le funzioni del SIDI, dei contratti di supplenza per il pagamento di ore aggiuntive di cui alla nota Prot. A00DGPER 12510 del 25.8.2008.
La nuova procedura (codice N21 - ORE AGGIUNTIVE) gestisce i casi in cui il dirigente scolastico propone un contratto per uno spezzone residuo fino a 6 ore ai seguenti supplenti, già destinatari di  contratto a tempo determinato nella stessa scuola:
1.  supplente annuale, o fino al termine delle attività, o art. 40; il contratto per ore aggiuntive sarà trasmesso a SPT e RTS; gli estremi del servizio devono essere compresi all’interno (o al più coincidere) con quelli del contratto di riferimento;
2.  incarico di Religione o art. 43-44; il contratto sarà pagato dal Tesoro su base cartacea;
3.  supplente breve, supplente breve fino all’avente diritto, supplente nominato su posto disponibile dopo il 31-12; il contratto sarà pagato dalla scuola;
4.  supplente in sostituzione di personale in maternità; al supplente il dirigente scolastico può proporre le ore aggiuntive solo se prestate dalla docente sostituita; il contratto sarà trasmesso a SPT;
5.  astensione obbligatoria durante supplenza breve; il contratto sarà trasmesso a SPT;
6.  trattamento di indennità fuori nomina; se l’interessata, nei 60 giorni precedenti l’astensione obbligatoria, era destinataria anche di un contratto di ore aggiuntive, l’indennità va calcolata anche su di esse.
Ovviamente le procedure già in esercizio (voci “Supplenze Annuali e Fino al Termine delle Attività” e “Supplenze Brevi e Maternità”) non consentiranno più l’inserimento di supplenze con ore aggiuntive contestuali all’orario ordinario. La funzione “Aggiornare Supplenze” permetterà di visualizzare i contratti già acquisiti con il campo “ore aggiuntive” valorizzato, che non potrà essere modificato.


Quali sono i codici per trasmettere al Sidi i contratti di lavoro per il personale supplente?

I codici da utilizzare sono i seguenti:

docente infanzia
• N02 servizio annuale
• N05 incarico di religione
• N11 servizio temporaneo fino al termine delle attività didattiche
• N14 supplenza fino alla nomina dell’avente diritto legge 449/97 art. 40

 docente primaria
• N02 servizio annuale
• N05 incarico di religione
• N11 servizio temporaneo fino al termine delle attività didattiche
• N14 supplenza fino alla nomina dell’avente diritto legge 449/97 art. 40

docente secondaria I grado
• N02 servizio annuale
• N05 incarico di religione
• N11 servizio temporaneo fino al termine delle attività didattiche
• N12 incarico a tempo indeterminato legge 270/80 art. 43-44
• N14 supplenza fino alla nomina dell’avente diritto legge 449/97 art. 40

docente secondaria II grado
• N02 servizio annuale
• N05 incarico di religione
• N11 servizio temporaneo fino al termine delle attività didattiche
• N12 incarico a tempo indeterminato legge 270/80 art. 43-44
• N14 supplenza fino alla nomina dell’avente diritto legge 449/97 art. 40


 personale educativo
• N02 servizio annuale
• N11 servizio temporaneo fino al termine delle attività didattiche
• N14 supplenza fino alla nomina dell’avente diritto legge 449/97 art. 40

 personale A.T.A.
• N02 servizio annuale
• N11 servizio temporaneo fino al termine delle attività didattiche
• N13 supplenza modelli viventi
• N14 supplenza fino alla nomina dell’avente diritto legge 449/97 art. 40

Proroga supplenza personale Ata: una coll. scolastica con contratto a tempo indeterminato è in malattia dal 08/02/2011 al 22/02/2011, questa scuola ha provveduto alla convocazione di un supplente scorrendo la graduatoria salvaprecari. La sig.ra aveva chiesto la visita medica-legale per inabilità. Oggi 21/02/2011 è arrivato il decreto di inabilità al servizio in modo temporaneo ed assoluto fino al 31/08/2011. Adesso come dobbiamo procedere: resta in servizio la coll. scol. chiamata dalla grad. salvaprecari oppure fare una nuova convocazione? da quale graduatoria? grazie

Per la continuità di servizio va confermata la supplente in servizio sino al termine delle lezioni in analogia, a parere dello scrivente, di quanto si verifica per il personale docente.


Continuità assenza per proroga supplenza: una docente titolare di posto comune da lunedi 21 febbraio 2011viene collocata in interdizione fino alla data del 5 giugno 2011, dopo della quale la signora sarà assente perchè in astensione obbligatoria (data presunta del parto 05/08/2011). Attualmente al posto della titolare c'è una supplente individuata dagli elenchi prioritari nominata dal 24/01/2011 al 20/02/2011 (a cui dovrebbe spettare la proroga). Il quesito è: considerato che il periodo di assenza della titolare relativo all'interdizione e alla successiva astensione obbligatoria potrebbe diventare un unico periodo senza soluzione di continuità, si deve dare la proroga alla supplente già in servizio? oppure  bisogna riconvocare utilizzando nuovamente gli elenchi prioritari  o  bisogna riconvocare utilizzando le graduatorie d'Istituto?  Rimane comunque la perplessità che l'interdizione è un periodo di assenza che potrebbe interrompersi prima del previsto.

Ad avviso dello scrivente occorre fare distinzione tra il periodo di interdizione e quello di astensione obbligatoria. Al momento esiste certezza solo della richiesta di interdizione ed è opportuno procedere alla sua sostituzione. Se poi l’assenza diventa ininterrotta allacciandosi all’astensione obbligatoria sarà in ogni caso prorogato il contratto di lavoro alla supplente in servizio.

Assegnazione ore eccedenti:  possiamo attribuire queste ore eccedenti a due docenti interni anche se non sono state riconosciute in organico? se la risposta risulta essere negativa, come purtroppo pensiamo, ci potrebbe individuare, se possibile, una soluzione?

Per ore eccedenti l’orario di servizio vanno intese quelle assegnate, ai docenti in servizio in tal senso disponibili, per la sostituzione dei titolari assenti per un periodo non superiore a 15 giorni nella suola ed a 5 giorni nella scuola primaria. Per le ore che derivino da frantumazione di una cattedra si procede alla nomina del supplente. Per le ore sino a 6 disponibili in classi collaterali (quelle in organico di diritto e/o di fatto) si procede all’assegnazione come ore eccedenti ai docenti in servizio nella scuola  e ,in alternativa, alla supplenza utilizzando le graduatorie d’istituto.

Supplenze su sostegno AD02:  dovendo nominare su una docente T.I. di Sostegno area AD02, cattedra, ci può cortesemente indicare le graduatorie dalle quali attingere?

Si utilizza lo specifico elenco del sostegno dell’area AD02. In caso di esaurimento si utilizzano gli altre 3 elenchi relativi alle altre aree AD01, AD03 e Ad04, provvedendo al loro ricompattamento per individuare i candidati con migliore posizione di fascia e di punteggio. In caso di esaurimento di tutti gli elenchi di sostegno si utilizzano gli elenchi di sostegno dell’area AD02 delle scuole viciniori a livello provinciale. In caso di totale esaurimento degli elenchi q livello provinciale, si procede alla nomina di supplente estrapolati dalle graduatorie curricolari inserite nella specifica area AD02.


Pagamento del sabato e della domenica: insegnante di scuola dell'Infanzia supplente per n.3 giorni (dal lunedì al mercoledì.  Dal giovedì l'ins.te titolare proroga per ulteriori gg.2; alla supplente la proroga spetta per altri 2 giorni o per 4 giorni (comprensiva del sabato e della domenica) essendo stata in servizio per l'intera settimana sullo stesso posto?

L’art. 40, comma 3 del CCNL 29-11-2007 del comparto scuola, stabilisce quanto segue: “nell’ipotesi che il docente completi tutto l’orario settimanale ordinario, ha ugualmente diritto al pagamento della domenica ai sensi dell’art. 2109, comma 1, del codice civile” L’Aran ha avuto modo di chiarire che, dal combinato disposto delle due norme citate nell’art. 40 del CCNL,  deriva sia il diritto del lavoratore ad un giorno di riposo ogni settimana, di regola in coincidenza con la domenica, sia il diritto alla retribuzione, come conseguenza naturale del riconoscimento degli effetti giuridici di un periodo di servizio per il quale il lavoratore ha stipulato un contratto.Nel caso prospettato, dunque, e a condizione che il docente supplente abbia svolto tutto l’orario settimanale proprio del docente titolare che va a sostituire, va retribuita non solo la giornata festiva della domenica, ma anche la giornata del sabato, ancorchè non lavorativa.

 

Convocazioni per supplenze tramite SMS: la nota 11052 del 20.12.2010 diffusa dal  Miur, sostituisce la normativa precedente in materia di interpelli dei supplenti? Quindi per le supplenze superiore ai 29 giorni non si invia più il telegramma?

L’art. 10 del D.M: 556 del 28.5.2009 già stabiliva le modalità di interpello dei supplenti., in applicazione dell’art. 7 comma 2 del regolamento delle supplenze (DM 13172007).  uest’ultimo stabilisce che  le scuole debbono obbligatoriamente utilizzare la procedura informatica di consultazione delle proprie graduatorie che rende possibile la prospettazione della situazione di occupazione totale o parziale ovvero di inoccupazione degli aspiranti e, conseguentemente, di procedere all’interpello e convocazione dei soli aspiranti che siano nella condizione di accettare la supplenza stessa e cioè:

 a) se totalmente inoccupati;

b) se parzialmente occupati, ai sensi delle disposizioni relative al completamento d’orario di cui all’art. 4 del regolamento;

c) anche se occupati, se ricorra la situazione di cui all’art. 8, comma 2, del regolamento, per cui il soggetto può lasciare una supplenza breve per una che va sino al termine delle lezioni.

   Le scuole interpellano gli aspiranti a supplenze e ne riscontrano la disponibilità o meno ad accettare la proposta di assunzione mediante l’utilizzo dei recapiti indicati dall’aspirante, in ordine preferenziale nel modello B di domanda, fatte salve le proposte di assunzione per supplenze pari o superiori a trenta giorni e per le supplenze fino a 10 giorni nelle scuole dell’infanzia e primaria, per le quali,  sono previste  specifiche modalità. Di tali comunicazioni, sotto qualsiasi modalità effettuate, va predisposta apposita conservazione agli atti della scuola. Ogni interessato doveva quindi indicare tassativamente il  numero del telefono cellulare o del telefono fisso per gli aspiranti a supplenze brevi sino a 10 giorni nelle scuole dell’infanzia e primaria, ed almeno 2 tra i seguenti sistemi di comunicazione:  telefono cellulare; telefono fisso; posta elettronica.  L’uso del mezzo telefonico, sia fisso che mobile deve assumere la forma del fonogramma, da registrare agli atti della scuola, con l’indicazione del giorno e dell’ora della comunicazione, del nominativo di chi l’effettua e della persona che abbia dato risposta o l’annotazione della mancata risposta. . Per le supplenze che si preannunciano di durata non inferiore a trenta giorni la proposta di assunzione deve essere effettuata, comunque, per telegramma o per Sms con avviso di ricezione o tramite e-mail, con avviso di ricezione, all’indirizzo di posta elettronica.

 

Proroga contratto di lavoro: in data 11/01/2011 ho nominato un supplente temporaneo dalla graduatoria "salvaprecari" per assenza per malattia di una docente t.i.; per la stessa mi è pervenuto a mezzo fax in data 18/01/2011 il verbale di visita collegiale che la dichiara inidonea all'insegnamento fino al 30/06/2012. Come regolarmi con il supplente? Gli devo prorogare il contratto oppure devo riconvocare perchè cambia la natura dell'assenza della titolare? Cambia la tipologia della supplenza? Continueremo a pagare noi oppure provvederà la D.P.S.V.T.?

A nostro parere, il caso in questione non implica una mutazione della tipologia della supplenza. In fatti, ai sensi del regolamento delle supplenze, tutti i posti che si rendono disponibili, per qualsiasi causa, dopo il 31 dicembre, sono considerati sempre delle supplenze temporanee anche se durano sino al termine delle lezioni. Cosa diversa, invece, sarebbe rappresentata dall’ipotesi in cui il posto fosse risultato disponibile prima del 31 dicembre. In tale ipotesi, infatti, si sarebbe verificata una supplenza sino al termine delle attività didattiche ed il destinatario della stessa dovrebbe essere individuato dalle graduatorie provinciali e non da quelle d’istituto.

  Tanto premesso nel caso di specie , a parere dello scrivente, va applicata l’ipotesi della proroga della supplenza per motivi di continuità didattica a favore del supplente in servizio.

 

Diploma liceo psico-pedagogico: posseggo il diploma del Liceo psico-pedagogico (Tecnico dei servizi sociali) conseguito nel 2001 e la Laurea triennale in Scienze dell'educazione + Laurea Specialistica in Educatori Professionali. Le mie domande sono: che sbocco lavorativo mi offre il mio diploma? E' vero che conseguito entro l'anno 2001 ha valore abilitante? Ci sono limiti regionali?

Il diploma di istituto magistrale o di liceo psicopedagogico sono titoli validi per accedere all’insegnamento nella scuola primaria (non abilitati), se conseguiti entro l’a.s. 2001/2002.

 

Supplenza su corsi Pas:  chiedo  alcuni chiarimenti su nomine corsi PAS (grad. salvaprecari): il supplente che accetta la nostra nomina  fino al 25/06/2011  può  lasciarla per un'altra supplenza al 30/06/2011.

Il regolamento delle supplenze stabilisce che è possibile  lasciare una supplenza solo per un’altra che duri almeno sino al termine delle lezioni.

 

Pagamento della domenica: Su un posto di docente scuola primaria 24 ore sett.li, vengono individuate 2 supplenti dal 17/01/2011 (lunedì) al 21/01/2011 (venerdì),  una per 12 ore, in quanto già titolare di contratto part-time fino al 30/06/2011(individuata dall' USP) e quindi completa l'orario una per le restanti 12 ore. Entrambe le docenti hanno diritto ad un contratto con scadenza fino al 23/01/2011 (domenica)?

A mio avviso non compete il pagamento della domenica in considerazione che trattasi  di posti in part time per i quali non può concretarsi l’ipotesi stabilita dall’art. 40 del CCNL.

 

 

Avendo esaurito le grad.prioritarie sia per l'infanzia che primaria, questa scuola ha dovuto conferire supplenze dalle grad. d'istituto. Il dubbio sorge su eventuali prossime proroghe o conferme delle supplenze in atto. Bisogna nominare dalle prioritarie o confermare le supplenti in servizio.

In ragione del rispetto della continuità didattica quando ad un primo periodo di assenza del titolare ne segue altro senza  interruzione, al supplente in servizio compete la proroga del contratto di lavoro.

 




Pubblicazione elenchi prioritari, nomine:  essendo da oggi  29.11.2010 pubblicati gli elenchi prioritari, si chiede se le eventuali proroghe o conferme che partono dalla data odierna vanno conferite alle supplenti nominate in precedenza dalle graduatorie d'istituto a.s. 2010/2011 o bisogna riconvocare dagli elenchi prioritari.

Come stabilito dal Miur anche nello scorso anno e come previsto dal DM 68/2010 i contratti stipulati per il personale supplente in corso al momento della pubblicazione degli elenchi prioritari definitivi, mantengono la loro validità unitamente alle eventuali conferme e/o proroghe per il prosieguo dell’assenza del titolare senza soluzione di continuità.

 

Nomina ATA da elenchi prioritari: con l’avvenuta pubblicazione degli elenchi  prioritari definitivi per il personale ATA, si chiede se il coll. scol.co in servizio  c/o questa istituzione scolastica (su assenza del titolare a t. i. per inidoneità dal 22/11/2010) fino all'avente diritto debba essere licenziato o trattenuto in servizio in seguito a nuovi elenchi prioritari.

Il posto in questione è da coprire attraverso l’utilizzo delle graduatorie provinciali e non dagli elenchi prioritari che vanno utilizzati per le supplenze brevi.

 

Nomina assistente tecnico: in questa Istituzione Scolastica risulta disponibile una supplenza  temporanea di assistente tecnico per 36 h, dovendo provvedere alla copertura della stessa, si chiede se, nell’assegnazione della supplenza, spetta la precedenza all’assistente tecnico in servizio c/o questa Istituzione con contratto part-time (18H verticale) con nomina del C.S.A. fino al 30/06/10 oppure bisogna assegnare la supplenza dalle graduatorie salvaprecari a chi la precede? Come possiamo procedere?

Per la supplenza in questione occorre far riferimento agli elenchi prioritari per cui non compete alcuna priorità all’assistente in servizio.

 

Rinuncia a nomina dall’elenco prioritario: chiediamo il suo gentile intervento in merito al seguente quesito: Un assistente amministrativo, in servizio con contratto a T.D., assunto con convocazione da graduatoria di istituto e inserito nella graduatoria dei salvaprecari, rinunciando ad un incarico del C.S.A. a quali conseguenze va incontro.

È possibile rinunciare ad un contratto di lavoro dalle grad. provinciali senza alcuna conseguenza per quanto riguarda la posizione occupata nelle grad. d’istituto e negli elenchi prioritari.

 

Permessi per assistenza disabili: la Legge 104/92 concede permessi di assistenza per familiari o affini entro il 2°grado, pari a 3 giorni mensili, invece al lavoratore disabile sono concessi o tre giorni di permesso mensile due ore (se l'orario di lavoro è superiore alle 6 ore lavorate) o un'ora (se l'orario di lavoro è pari o inferiore alle 6 ore). Arrivano invece tante richieste di permessi orari l. 104/92, da docenti che effettuano assistenza ad un disabile, che richiamano l'art. 71 comma 4° del dl 112/2008. Ne hanno diritto? Se sì, possono nello stesso mese chiedere permessi orari giornalieri e mensili? Se un docente in una giornata ha 3 ore, è da intendere un giorno di permesso o tre ore di permesso orario?

Esaminiamo modalità e fruizione dei permessi alla luce delle recenti innovazioni apportate alla legge 104/92.

 Ai sensi dell’art. 33 della legge 104/92 così come modificata dal decreto legislativo 151/2001, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre di minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, hanno diritto al prolungamento fino a tre anni del congedo parentale a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati.  Fino al compimento del terzo anno di vita del bambino con handicap in situazione di gravità e in alternativa al prolungamento del periodo di congedo parentale, si applica l’articolo 33, comma 2, della legge 104/92, relativo alle due ore di riposo giornaliero retribuito.

Il prolungamento dell’assenza facoltativa è coperto da contribuzione figurativa utile ai fini dell’anzianità di servizio. Inoltre, sotto il profilo retributivo, gode di un’indennità giornaliera pari al 30% della retribuzione. Se si sceglie di non fruire di questa opportunità è possibile usufruire di due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino. Da questi benefici sono ancora escluse le lavoratrici autonome e quelle che svolgono la propria attività a domicilio o svolgono lavori domestici (Circolari INPS 24 marzo 1995 n. 80, punto 4, e 15 marzo 2001 n. 64, punto 2, circolare Inpdap 27711/2000 n. 49).  In caso di prestazione di lavoro inferiore alle sei ore giornaliere può essere concessa una sola ora di permesso.

 Successivamente al compimento del terzo anno di età del bambino con handicap in situazione di gravità, il diritto a fruire dei permessi di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (3 giorni di permesso mensile), e successive modificazioni, è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente, anche in maniera continuativa nell'ambito del mese. (5bis)

 Dopo il compimento della maggiore età, la lavoratrice madre, o – in alternativa – il lavoratore padre, ha diritto ai tre giorni mensili a condizione che sussista convivenza con il figlio o, in assenza di convivenza, che l’assistenza al figlio sia continuativa ed esclusiva. Sia INPS che INPDAP – pur con diverse modulazioni – hanno ripreso nelle loro circolari queste indicazioni. Anche in questo caso i permessi lavorativi spettano al genitore anche nel caso in cui l’altro non ne abbia diritto.

Ai sensi dell’articolo 20 della legge 53/2000, detti permessi, fruibili anche in maniera continuativa nell’ambito del mese, spettano a condizione che sussista convivenza con il figlio o, in assenza di convivenza, che l’assistenza al figlio sia continuativa ed esclusiva. (5 ter)

(5bis) Comma così sostituito dallart. 24 comma 2 lettera a) della legge 4.11.2010, n. 183

(5ter) Comma così abrogato dall'articolo 24 comma 2 lettera b) della legge 4.11.2010, n. 183

È importante sottolineare che la legge 53/2000 (articolo 20) ha precisato definitivamente che i permessi lavorativi spettano al genitore anche nel caso in cui l’altro non ne abbia diritto. Ad esempio, quindi, i permessi spettano al lavoratore padre anche nel caso la moglie sia casalinga o disoccupata, o alla lavoratrice madre se il padre è lavoratore autonomo.

Inoltre, l'articolo 24 della legge 183/2010 ha introdotto un elemento di ulteriore flessibilità: ha precisato che il diritto ai tre giorni di permesso "è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente, anche in maniera continuativa nell’ambito del mese."


Parenti, affini e coniuge

L’articolo 33 della Legge 104/1992 prevede che i permessi di tre giorni possano essere concessi anche a familiari diversi dai genitori del disabile grave accertato tale con specifica certificazione di handicap (articolo 3, comma 3, della Legge 104/1992) dall’apposita Commissione operante in ogni Azienda USL.

L’articolo 24 della legge 183/2010 ha ridefinito la platea degli aventi diritto, modificando l’articolo 33 della Legge 104/1992.

Secondo la vigente disposizione in assenza di ricovero della persona con handicap grave da assistere, posso godere dei tre giorni di permesso mensile retribuiti e coperti da contributi:

1. il genitore;

2. il coniuge;

3. il parente o l’affine entro il secondo grado (esempio, nonni, nipoti in quanto figli del figlio, fratello).

I parenti ed affini di terzo grado (esempio, zii e bisnonni) possono fruire dei permessi lavorativi solo ad una delle seguenti condizioni:

a) quando i genitori o il coniuge della persona con handicap siano deceduti o mancanti;

b) quando i genitori o il coniuge della persona con handicap abbiano compiuto i 65 anni oppure siano affetti da patologie invalidanti.

Va anche sottolineato che, in forza delle modificazioni introdotte dalla Legge 183/2010 sono scomparsi dalla normativa i requisiti di assistenza esclusiva e continuativa richiesti, in precedenza, nel caso il lavoratore non fosse convivente con la persona con disabilità. L’obbligo di convivenza era stato superato dall’articolo 20, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53 a condizione, appunto, che sussistesse la continuità e l’esclusività dell’assistenza.

 

Lavoratori con handicap

I lavoratori disabili, in possesso del certificato di handicap con connotazione di gravità, possono richiedere due tipi di permessi: un permesso pari a due ore giornaliere, oppure tre giorni di permesso mensile.

Dopo una serie di pareri e sentenze di segno opposto, la legge 53/2000 ha definitivamente chiarito (articolo 19) che i due tipi di permesso non sono fra loro cumulabili, ma sono alternativi: o si usufruisce dei tre giorni di permesso oppure delle due ore giornaliere.

Per gli assicurati INPS una Circolare (n. 133/2000, punto 1) ammette che la variazione da fruizione a ore a fruizione in giornate e viceversa possa essere eccezionalmente consentita, anche nell’ambito di ciascun mese, nel caso in cui sopraggiungano esigenze improvvise, non prevedibili all’atto della richiesta di permessi, esigenze che, peraltro, devono essere opportunamente documentate dal lavoratore.

Indicazioni analoghe vengono fornite dalla circolare Inpdap 9/12/2002 n. 33: «Alcuni contratti collettivi di lavoro (es. art. 9, comma 3, del CCNL del Comparto dei Ministeri, stipulato in data 16.2.99) hanno introdotto, rispetto alla previsione normativa, l’ulteriore agevolazione della frazionabilità ad ore dei permessi a giorni, di cui al comma 3 dell’art. 33 della legge 104/92, allo scopo di consentire al personale beneficiario una più efficace soddisfazione dell’interesse tutelato. Pertanto, sotto il profilo delle modalità di utilizzo, il dipendente non incontra alcun limite prestabilito.

È, quindi, possibile, eccezionalmente, nel caso in cui dovessero sopraggiungere esigenze improvvise, non prevedibili all’atto della richiesta dei permessi, variare anche nell’ambito di ciascun mese la programmazione già effettuata in precedenza. Pertanto, nei casi in cui il dipendente intenda fruire nello stesso mese sia di permessi orari che di quelli giornalieri, si procederà alla conversione in giorni lavorativi delle ore di permesso fruite, che quindi andrà a ridurre il numero dei giorni di permesso mensile spettanti, previsti dalle specifiche norme contrattuali di settore. Solo un residuo di ore non inferiore alla giornata lavorativa dà il diritto alla fruizione di un intero giorno di permesso».

Anche in questo caso va ricordato che i permessi non spettano nel caso il richiedente sia impegnato in lavoro domestico o presso il proprio domicilio.

 

Prosieguo assenze varie tipologie: La scrivente istituzione scolastica le espone  i seguenti quesiti: 1) Abbiamo una docente che intervalla  periodi di assenza per malattia con i tre giorni di permessi retribuiti per la legge 104; sulla docente in questione abbiamo una supplente e proprio riguardo quest'ultima, dopo l'interruzione della malattia con i permessi retribuiti, la successiva supplenza su assenza per malattia, spetta sempre a lei  per continuità o si deve rinominare? 2) Al momento della pubblicazione degli elenchi prioritari, per le supplenze brevi in corso, si deve lasciare che abbiano la naturale fine o rinominare immediatamente, attingendo dai suddetti elenchi?

1) Se le assenze della titolare sono legittime e si susseguono senza soluzione di continuità, spetta la proroga alla supplente in servizio.

2) I contratti in corso alla data di pubblicazione degli elenchi prioritari definitivi, vanno confermati.

 

Permessi per motivi di studio: un insegnante che ha già terminato i permessi studio (150 ore); ha fatto richiesta di 1 giorno di permesso per concorso/esami per sostenere un esame universitario. Da come interpreto io la normativa, ciò non è possibile, questi permessi sono previsti per eventuali concorsi esterni all'amministrazione, per partecipazione a convegni che riguardano l'aggiornamento del proprio ambito lavorativo ecc. ma certamente non per fare esami all'università per laurearsi.

L’art. 15 del CCNL personale scolastico stabilisce che il  dipendente della scuola con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ha diritto, sulla base di idonea documentazione anche autocertificata, a permessi retribuiti per i seguenti casi:

- partecipazione a concorsi od esami: gg. 8 complessivi per anno scolastico, ivi compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio;

- lutti per perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado, di soggetto componente la famiglia anagrafica o convivente stabile e di affini di primo grado: gg. 3 per evento, anche non continuativi.

I permessi sono erogati a domanda, da presentarsi al dirigente scolastico da parte del personale docente ed ATA.

 Ritengo, pertanto, che il permesso per sostenere un esame universitario possa rientrare nella casistica prevista dal contratto.

 


 

 Proroga supplenza: Abbiamo in servizio una docente di scuola secondaria 1° grado fino all' avente diritto e la stessa in data 3.11.2010 è stata convocata presso altra scuola per incarico fino all' avente diritto. La cessazione, dando per certo che accetti l' incarico, dobbiamo effettuarla il giorno 30.10.2010, visto che i giorni 1 - 2 - 3 non c'è attività didattica, o il 02.11.2010 considerando che la stessa comunque lavorerà per i famosi sette giorni dopo presso un'altra scuola ?

La normativa in vigore consente di lasciare una supplenza per una che duri almeno sino al termine delle lezioni. Pertanto non è possibile lasciare una supplenza sino all’avente titolo per una della stessa tipologia.

Rescissione supplenze per pubblicazione nuove graduatorie: In data odierna (26 ottobre 2010 sono state affisse all'albo le graduatorie d'istituto di 1^ fascia del personale Ata. Alla data odierna, inoltre sono in servizio presso questa Istituzione n°2 collaboratori scolastici supplenti brevi su assenza per malattia dei titolari (una supplenza termina il 31/10 e un'altra il 28/11). Bisogna rescindere entrambi i contratti e riconvocare dalla nuova graduatoria? I nuovi contratti dovranno essere stipulati fino a nomina dell'avente diritto per la prossima pubblicazione della graduatoria salvaprecari?

A nostro avviso i contratti di lavoro in corso vanno rispettati e mantenuti sino alla loro naturale scadenza. I contratti sono a titolo definitivo a prescindere dalla pubblicazione degli elenchi prioritari.

Rescissione supplenze per pubblicazione nuove graduatorie: si chiede di conoscere se, con la pubblicazione delle graduatorie ata definitive di 1^ fascia, avvenuta in data odierna, bisogna azzerare eventuali nomine già conferite per supplenze brevi utilizzando la graduatoria di 1^ fascia per l'anno scolastico 2009/10. Dalla circolare prot. n. 3060 dell'ufficio scolastico regionale non si evince l'eventuale azzeramento di nomine già conferite.In caso di mantenimento in servizio fino alla scadenza naturale della nomina già conferita, eventuali proroghe possono essere conferite?

grazie per il contributo.
Come detto in precedenza per altro analogo quesito, si ritiene che le supplenze che durino per brevi periodi possano essere portate a termine nonostante la pubblicazione delle nuove graduatorie. Ovviamente non si potrà applicare il principio della proroga del contratto di lavoro.

Laurea in traduzione ed interpretariato, accesso all’insegnamento: spero che questa email sia sufficiente per avere delle notizie riguardo l'abilitazione all'insegnamento. Più precisamente vorrei sapere se io , laureata in Traduzione ed Interpretariato (laurea triennale) abbia i requisiti necessari per poter effettuare il concorso per accedere all'abilitazione all'insegnamento della lingua inglese o francese per le scuole medie. Vi chiedo questo perchè dalle informazioni presenti su internet si fa molta confusione a capire se occorre avere anche una laurea specialistica o meno in quanto, stando alle documentazioni presenti in rete, nel mio caso dovrei avere i seguenti requisiti: 12 crediti in linguistica generale, 24 crediti nelle letterature e 36 crediti nelle lingue straniere, tutti crediti che ho già accumulato nella laurea triennale. Vorrei dunque sapere se sono idonea per il concorso e inoltre sapere se c'è già una data ipotetica per l'inizio di tale concorso.

Con la laurea triennale non è possibile accedere all’insegnamento, ma occorre essere in possesso di una laurea specialistica e/o magistrale in base al D.M. 2272005. Nel suo caso per insegnare le lingue è necessario il possesso della laurea specialistica LS-104 / LM-94: Traduzione letteraria e traduzione tecnico-scientifica – Traduzione specialistica e interpretariato con un piano di studi comprendente almeno 12 crediti nei settori scientifico disciplinari L-LIN 01 o L-LIN 02 e un corso di durata triennale della lingua (36 crediti) e UN Corso di durata biennale della relativa letteratura (24 crediti), documentati da certificato degli esami rilasciato dall’Università degli studi (vanno ovviamente bene quelli conseguiti anche durante il conseguimento della laurea triennale).

Una docente di ruolo in assegnazione provvisoria per 19/18 ore settimanali di lezione in 2 scuole diverse ( 10h in una e 9 h nell’altra risulta in astensione obbligatoria. Ogni scuola ha proceduto a convocare in base alle proprie graduatorie ed è risultata destinataria della supplenza la stessa persona. Può la stessa supplire su 19 ore?

Il regolamento delle supplenze di cui al DM 131/2007 stabilisce che il cumulo di più rapporti di lavoro è possibile nel limite dello stesso orario del corrispondente personale di ruolo. Pertanto nel caso di specie, a nostro avviso, trattandosi di supplire un unico docente è consentito superare le 18 ore.

Contratti in attesa della pubblicazione elenco prioritario: Disponibilità di 12.5 ore di sostegno scuola dell'infanzia o. f. - graduatorie esaurite .Il D.S. individua la docente dalla graduatoria di prima fascia comune , il contratto alla docente è fino al 30/06 o fino all'avente diritto ? Considerando anche le prossime graduatorie dei salvaprecari ?

Il contratto va stipulato sino al 30 giugno 2011 considerato che gli elenchi prioritari esplicano la loro validità giuridica dal giorno della loro pubblicazione in via definitiva.

Laurea in economia del turismo, accesso all’insegnamento: mi permetto di disturbarvi perchè ho un grossissimo problema inerente alla laurea conseguita in Economia del Turismo (precedente Ordinamento). Premetto che per varie vicissitudini mi sono laureata con eccessivo ritardo,e volendomi far strada nel mondo dell'insegnamento ho fatto delle messe a disposizioni,e ogni volta a colloquio lo stesso imbarazzo e umiliazione:"la sua laurea non esiste".Mi sono rivolta invano,al preside dell'università parthenope di napoli dove ho conseguito la laurea,a sindacati scolastici,a URP del ministero della pubblica istruzione,a USP per capire a quale DM devo far riferimento per individuare le classi di concorso a cui posso accedere. C'è troppa confusione,non capisco se posso insegnare matematica applicata? geografia e diritto senza dover fare esami integrativi .?.Vi prego di fugare i miei dubbi,oppure indirizzatemi verso chi può farlo. Mi sento Disperata! Vi ringrazio in anticipo per la cortese attenzione.

L’accesso all’insegnamento con la laurea vecchio ordinamento in Economia del turismo è stabilito dal DM 22/2005 e prevede la possibilità di insegnare le seguenti discipline: 17/A (discipline economico-aziendali), senza alcuna condizione i riferimento agli esami sostenuti,
la classe 19/A (diritto ed economia), per accedere alla quale sono necessari i seguenti esami: con i corsi annuali (o due semestrali) di: diritto pubblico generale (esami affini: istituzioni di diritto pubblico, nozioni giuridiche fondamentali, diritto costituzionale), istituzioni di diritto privato (esami affini: diritto civile, nozioni giuridiche fondamentali), diritto amministrativo (esami affini: diritto degli enti locali, diritto processuale amministrativo, contabilità di stato), diritto commerciale (esami affini: diritto fallimentare, diritto commerciale comunitario, diritto industriale), ovvero se conseguita entro l’a.a. 2000/01 a prescindere da qualsiasi piano di studi. Ed infine la classe 39/A (geografia) per la quale sono necessari e seguenti esami: con i corsi annuali (o due semestrali) di: geografia - due annualità- (esami affini: per la 1° annualità non ci sono esami affini - 2° annualità: cartografia, geografia regionale, geografia urbana e regionale, storia della geografia e delle esplorazioni), geografia economico-politica (esami affini: cartografia tematica, geografia economica, geografia dello sviluppo),geografia umana (esami affini: geografia delle lingue). Il citato decreto 22/2005 non precede, invece, l’accesso all’insegnamento della classe di concorso 48/A (matematica applicata)

 

Rinuncia alla supplenza ed inclusione negli elenchi prioritari: la scrivente, docente inclusa nelle graduatorie ad esaurimento per il sostegno AD03 in provincia di  Napoli e nelle code della provincia di Cuneo, ha accettato, per delega, una proposta di assunzione nella provincia di Cuneo anche perché non aveva i requisiti per essere inserita negli elenchi prioritari in provincia di napoli non essendo ancora stato emanato il decreto 80/2010 che ha esteso i benefici anche ai soggetti che avevano maturato i requisiti nell’a.s. 2009/2010. Ora vorrei rinunciare al rapporto di lavoro a Cuneo ma mi hanno detto che incorro nella sanzione di essere depennata dalle graduatorie d’istituto: cosa fare?

Il decreto n. 131 del 13.6.2007 stabilisce che la mancata assunzione in servizio dopo l’accettazione della supplenza per la posizione occupata nelle graduatorie ad esaurimento comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla base delle graduatorie ad esaurimento e d’istituto. Resterebbe il dubbio se tale sanzione si applica anche negli elenchi prioritari nei quali lei avrebbe avuto titolo ad essere inserita se non avesse accettato il rapporto di lavoro a Cuneo. Questo dubbio viene chiarito dal D.M. 82/2009 che  all’art. 6  richiama le disposizioni previste dal succitato DM 131/2007. Tanto premesso l’unica strada percorribile è quella di rappresentare  al dirigente della scuola di Cuneo dei validi motivi che La inducono a non accettare l’assunzione in servizio come stabilito dal comma 4 dell’art. 8 del citato DM 131/2007. Se il dirigente scolastico accoglie le motivazione addotte non verrà emanato alcun decreto sanzionatorio e Lei potrà iscriversi negli elenchi prioritari.

 

Rapporti di lavoro in province diverse; Se una docente accetta una supplenza di 9 ore con incarico del C.S.A. in una provincia, può accettare il completamento orario in una provincia diversa, da graduatoria d'istituto?

Il Miur ha più volte chiarito che non è possibile stipulare contratti di lavoro in province diverse.

 

Elenchi prioritari per l’a.s. 2010/2011: ho svolto un servizio per supplenza annuale nell’a.s. 2009/2010: posso chiedere l’inserimento negli elenchi prioritari per l’a.s. 2010/2011?

Il Miur ha emanato il D.M. 15 settembre 2010  n 80 che consente anche a coloro che hanno supplito nell’a.s.  2009/10 la possibilità di inserirsi negli elenchi prioritari.

 

Elenchi prioritari per le supplenze: mi hanno detto che coloro che hanno i maturato nell’a.s. 2009/2010 i requisiti per l’inserimento negli elenchi prioritari saranno inseriti in coda a coloro che hanno maturato il diritto nell’a.s. 2008/2009: è vero?

Il decreto 80/2010  emanato dal Miur  stabilisce che gli elenchi prioritari di coloro che hanno maturato i requisiti nell’a.s. 2009/10  verranno utilizzati in sub ordine a quelli dei destinatari del precedente decreto 68/2010.

 

Quali sono i requisiti per l’iscrizione negli elenchi prioritari per le supplenze?

Ha titolo all’inserimento nell’elenco prioritario:

1)    Il personale docente ed educativo inserito a pieno titolo nell’a.s. 2010/2011 nelle graduatorie provinciali  ad esaurimento;

2)    Il personale ATA inserito a pieno titolo per l’a.s. 2010/11 nelle graduatorie provinciali permanenti e negli elenchi ad esaurimento di cui al D.M. 75/2001.

 I requisiti da possedere sono i seguenti:

- aver stipulato nell’a.s. 2009/10 un rapporto di lavoro per supplenza annuale o sino al termine delle attività didattiche attraverso l’utilizzo delle graduatorie provinciali, ovvero una supplenza di almeno 180 giorni  in un’unica istituzione scolastica attraverso l’utilizzo delle graduatorie, anche se a seguito di proroghe o conferme di vari contratti di lavoro;

- i contratti di lavoro devono riguardare le classi di concorso ed i posti ai quali si riferisce l’inserimento nelle graduatorie provinciali;

- non aver ottenuto, per l’a.s. 2010/11, un contratto per le classi ed i posti di inserimento in graduatoria provinciale, ovvero di aver lavorato per un numero di ore inferiore a quello di cattedra per mancanza di disponibilità.

 

Esclusione dagli elenchi prioritari: per quali motivi un soggetto può andare incontro all’esclusione dagli elenchi prioritari per le supplenze?

Sono esclusi dagli elenchi prioritari quei supplenti che per l’a.s. 2010/11 rinuncino ad una supplenza ad orario intero conferita per orario intero attraverso l’utilizzo delle graduatorie provinciali e d’istituto. Ciò vale solo per le rinunce relativi alla provincia di prima inclusione ad esclusione, quindi, delle rinunce relativi alle graduatorie di coda. E’ possibile quindi rinunciare ad uno spezzone orario senza subire conseguenze in caso di indisponibilità di  cattedre.

  Benefici.

  L’inclusione negli elenchi prioritari comporta i seguenti benefici:

1)    precedenza assoluta nelle scuole richieste per il conferimento di supplenze temporanee per assenze del personale in servizio;

2)     per il personale docente, diritto alla valutazione dell’intero anno di servizio ai fini dell’attribuzione del punteggio nelle graduatorie ad esaurimento;

3)    per il personale ATA, attribuzione dello stesso punteggio conseguito nell’a.s. 2009/10 in occasione dell’aggiornamento delle graduatorie permanenti.

Il punteggio va attribuito per la stessa classe di concorso, posto di insegnamento, profilo professionale, per il quale l’interessato ha prestato servizio nell’a.s. 2009/10.

 

Presentazione domanda elenchi prioritari: sono incluso nelle grad. ad esaurimento di Napoli e nelle graduatorie d’istituto di Avellino. A chi devo presentare domanda per l’inclusione negli elenchi prioritari?

La domanda va indirizzata,  per il tramite della scuola nella quale è stato prestato servizio, all’Ufficio scolastico regionale che ha compilato le graduatorie ad esaurimento per il personale docente e le permanenti e gli elenchi ad esaurimento per il personale ATA, ovvero all’ Ufficio scolastico regionale al quale corrisponde l’inserimento in graduatoria d’istituto. Se Lei presenta domanda a Napoli tenga presente che l’inclusione nelle graduatorie d’istituto di Avellino  è sospesa tranne che per l’assegnazione di eventuali  supplenze annuali o sino al termine delle attività didattiche.

 

 

 

 

 

Ho accettato una supplenza come docente sulla classe A059 per n. 12 ore, pur in presenza di cattedra intera sede a me non gradita. E’ possibile ottenere il completamento dell’orario con altri rapporti di lavoro?

L’art. 4 del Regolamento delle supplenze di cui al DM 13.6.2007, stabilisce che il completamento sino a 18 ore, competa cumulando rapporti di lavoro in massimo 3 scuole ubicate in non più di 2 comuni, a condizione che l’accettazione dello spezzone orario sia dovuto a mancanza di posti interi. Tale ultima condizione è stata, ogni anno, sempre derogata da parte del Miur che ha consentito il completamento d’orario anche se l’accettazione dello spezzone orario sia avvenuto in presenza di altre disponibilità ad orario intero. Ne consegue che lei ha diritto al completamento sia sulla classe di concorso per la quale ha accettato le 12 ore, sia per altre graduatorie ad esaurimento e d’istituto.Per l’a.s. 2009/2010 tale deroga è stata prevista dalla nota del Miur prot. n. 12643 del 31.8.2009.

 

Ho accettato una supplenza per 8 ore sulla classe A060. Sono stato poi successivamente convocato per la classe A059. Posso rinunciare alla precedente nomina per accettare una cattedra intera sulla classe A059?

E’ possibile a condizione che non sia stato stipulato il contratto di lavoro (nota Miur prot. n. 12643 del 31.8.2009).

 

Ho inviato delega per l’accettazione della nomina a supplente all’USP di Verona nel mese di agosto. Considerato che la competenza alle convocazioni dal 1° settembre passa ai dirigenti delle scuola appositamente individuate sul territorio, devo ripetere la delega?

Non è necessario. La delega fatta al Dirigente dell’USP di Verona esplica i suoi effetti anche per le convocazioni da parte del dirigente della scuola polo (cfr nota miur prot. n. 12360 del 25.8.2009).

 

Ho inviato delega all’USP di Milano per l’accettazione di una nomina come docente sulla classe A043 in quanto inserito nella graduatoria di coda. Nell’ipotesi fossi individuato destinatario di un rapporto di lavoro, è possibile rifiutare la nomina? Ed a quali condizioni?

Il Regolamento delle supplenze (DM 13 giugno 2007) stabilisce, all’art. 8, che la mancata assunzione in servizio, senza giustificati e comprovati motivi, dopo l’accettazione della nomina da graduatoria ad esaurimento (anche disposta in seguito a delega), comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base delle graduatorie ad esaurimento che di quelle di circolo e di istituto, per il medesimo insegnamento.

 

Ho stipulato un contratto di lavoro per supplenza sino al termine delle attività didattiche per la posizione occupata nelle graduatorie ad esaurimento ed assunto regolarmente servizio. Ora vorrei lasciare il servizio per poter poi lavorare dalle graduatorie d’istituto di altra provincia. E’ possibile?

Il Regolamento delle supplenze (DM 13 giugno 2007) stabilisce, all’art. 8, che l’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base delle graduatorie ad esaurimento che di quelle di circolo e di istituto, per tutte le graduatorie di insegnamento, limitatamente all’anno scolastico di riferimento.

Affinché la sanzione non venga disposta sarebbe necessario presentare al dirigente scolastico della sede di servizio dei motivi che comprovino delle situazioni che renda giustificabile la rescissione anticipata del rapporto di lavoro.

E’ nella discrezione del dirigente scolastico accettare o meno le motivazioni addotte.

 

Come vengono disposte le nomine su posti di sostegno in caso di esaurimento degli elenchi provinciali?

In caso di esaurimento degli elenchi degli insegnanti di sostegno compresi nelle graduatorie ad esaurimento, i posti eventualmente residuati saranno assegnati dai dirigenti scolastici delle scuole in cui esistono le disponibilità, nel seguente ordine:

  • utilizzando gli elenchi tratti dalle graduatorie di circolo e di istituto, di prima, seconda e terza fascia, validi per l’a.s. 2009/2010;

  • utilizzando gli elenchi delle altre scuole della provincia secondo il criterio della viciniorità;

  • nominando i soggetti sprovvisti del titolo inclusi nelle graduatorie di posto normale.

 

Ho avuto una nomina di supplenza come docente di sostegno in attesa dell’avente titolo, durata 20 giorni. Dopo la pubblicazione delle graduatorie ad esaurimento definitive ho ricevuto una nomina di supplenza annuale sino al 31.8.2010. Come viene considerato il periodo effettuato con la nomina sino all’avente titolo?

Con riguardo a supplenze conferite sia su posti di sostegno che su posti di insegnamento comune, quando al medesimo docente e sul medesimo posto sia attribuita prima una supplenza temporanea in attesa dell’avente titolo e poi una supplenza annuale o temporanea sino al termine delle attività didattiche, l’intero periodo assume il regime giuridico del provvedimento attribuito a titolo definitivo (cfr nota Miur n. 12360del 25.8.2009)

 

Come avvengono le nomine del personale educativo in caso di esaurimento delle graduatorie provinciali?

In caso di esaurimento della graduatoria ad esaurimento del personale educativo in possesso del titolo di specializzazione per la copertura dei relativi posti nei convitti speciali e, ove risulti analoga assenza di aspiranti specializzati anche nelle graduatorie delle predette istituzioni speciali, tutte le disponibilità di posti di personale educativo nei convitti, anche speciali, vengono assegnate contestualmente in base alle graduatorie ad esaurimento consentendo il diritto di opzione agli aspiranti.

Quali sono gli spezzoni orario sino a 6 ore che rimangono nella competenza delle scuole?

Le ore in questione sono dette anche “ore in classi collaterali” costituite da disponibilità in organico di diritto e di fatto che , nella fase deterministica degli abbinamenti, non è stato possibile utilizzare per formare delle cattedre ad orario intero.


Come vengono coperte le ore in classi collaterali sino a 6?

Gli USP possono utilizzare queste ore solo abbinandole ad altri spezzoni orario (massimo 3 spezzoni corrispondenti a 3 scuole ubicate in non più di 2 comuni), per raggiungere l’orario di cattedra (nella scuola secondaria almeno 18 ore). Se l’abbinamento non è possibile, le ore vengono restituite alla competenza dei dirigenti scolastici ed assegnate nel seguente ordine:

1) ai docenti con contratto a tempo determinato avente titolo al completamento dell’orario in servizio nella scuola medesima, forniti di specifica abilitazione per l’insegnamento di cui trattasi;

2) ai docenti con contratto a tempo indeterminato in servizio nella scuola medesima, forniti di specifica abilitazione per l’insegnamento di cui trattasi;

3) ai docenti con contratto a tempo determinato in servizio nella scuola medesima, forniti di specifica abilitazione per l’insegnamento di cui trattasi.

 

Quali documenti devo presentare all’atto dell’immissione in ruolo?

A decorrere dal CCNL 2002/2005 (CCNL 24 luglio 2003) la documentazione di rito (cittadinanza, diritti politici, casellario giudiziario, ecc…) non è più richiesta, ritenendosi sufficiente, per l’adempimento della presentazione di tale documentazione, quanto sottoscritto dall’interessato all’atto della presentazione della domanda per l’inserimento nelle varie graduatorie (concorsi, graduatorie permanenti provinciali e d’istituto). Dichiarazioni che, essendo state rese in virtù e ai sensi del TU-DPR 28.12.2000 n. 445 hanno valore permanente e sostitutivo della relativa certificazione formale. Tale principio trova del resto conferma anche nelle disposizioni del MIUR emanate con CM n. 65 del 29.07. 2003, lettera C), recante disposizioni sulla liquidazione delle competenze e sulla "contrattualistica".

 

Una docente di scuola media, cl. conc. A059, è stata assegnata alla nostra scuola su Assegnazione Provvisoria.  La stessa, ha comunicato di avere un contratto dal 01/11/2007 al 31/10/2009 con la Seconda Università degli Studi di Napoli   per frequenza di borsa di studio di eccellenza, attività di ricerca post-dottorato di durata biennale bandita con il D.P.R. n. 395 del 7.2./2007.
Si chiede di conoscere 1) la tipologia di posto da coprire sino al rientro della titolare, 2) se il contratto debba essere stipulato sino all’avente titolo; 3) se la retribuzione è a carico della DPT ovvero della scuola.

Il posto lasciato libero dalla titolare è da coprire con una supplenza temporanea utilizzando le graduatorie d’istituto. Il problema che si pone in questo periodo di inizio dell’anno scolastico 2009/2010 è rappresentato dalla circostanza che le graduatorie d’istituto definitive per il biennio 2009/2011, nella provincia di interesse, non sono state ancora pubblicate.

Sulla scorta di quanto indicato dal Miur su casi analoghi verificatisi negli scorsi anni, è possibile, in tale caso, ricorrere alle graduatorie d’istituto dello scorso biennio, vigenti sino alla pubblicazione delle nuove graduatorie per il biennio 2009/2011, stipulando, con il supplente un contratto sino all’avente titolo.

 

Quale è l'orario minino settimanale per avere il punteggio lavorando presso una scuola paritaria?

Per avere diritto al punteggio previsto per la valutazione del servizio di insegnamento, sia se prestato nelle scuole statali che in quelle paritarie (o non paritarie), è sufficiente anche una sola ora settimanale di lezione.


Ho avuto un contratto di lavoro in una scuola non paritaria come docente per poche ore settimanali dal mese di settembre al mese di gennaio 2010. Posso, per lo stesso periodo, stipulare contratti di lavoro come personale non docente?

No. Ai sensi dell’art. 4 del Regolamento delle supplenze (DM 13 giugno 2007), non è possibile cumulare rapporti di lavoro, per uno stesso periodo temporale, tra categorie di personale dalla differente tipologia, come nel caso in esame.

 

Sono una supplente di scuola primaria abilitata per la classe di concorso A050. Posso stipulare un contratto di lavoro per la scuola secondaria durante il periodo di supplenza nella scuola primaria?

No. L’art. 4 del DM 13.6.2007 stabilisce che non è possibile cumulare, durante uno stesso periodo temporale, rapporti di lavoro tra scuola secondaria e scuole del settore primario (scuola dell’infanzia, primaria e personale educativo). Il cumulo è consentito solo tra classi di concorso della scuola secondaria (media e secondaria superiore o nell’ambito dello stesso grado di scuola), ovvero tra i vari ordini del settore di studi primario (scuola dell’infanzia, primaria e personale educativo).

 

Ho stipulato un contratto di supplenza in part time con l’USP essendo inclusa nelle graduatorie ad esaurimento. Posso cumulare altri rapporti di lavoro?

Le disposizioni sul regime del rapporto di lavoro in part time nelle pubbliche amministrazioni (D.Lgs 165/2001 art. 53) prevedono che il lavoratore che ha optato per un rapporto di lavoro in part time non possa cumulare altri rapporti di lavoro con pubbliche amministrazioni. E’ invece possibile cumulare un rapporto di lavoro con un datore di lavoro privato, dandone comunicazione al proprio dirigente scolastico.

 

La tabella di valutazione dei titoli valida per le graduatorie d’istituto di III fascia, stabilisce l’attribuzione di 3 punti per altri titoli di studio di livello pari o superiore a quello valutato per l’inserimento in graduatoria ; per il superamento di altri concorsi, per titoli ed esami o altri esami anche ai soli fini abilitativi relativi ad altre classi di concorso o ad altri posti.
Si chiede di conoscere se siano valutabili i seguenti titoli:
1) concorso per titoli ed esami superato presso un Ente Locale (Comune) cat. D1 (laurea)
2) concorso per titoli ed esami area C1 presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II
3) esami di abilitazione all'esercizio della professione: avvocato, ingegnere, medico)

La tabella di valutazione prende ad oggetto solo la valutazione di concorsi per titoli ed esami riferiti ad altre classi di concorso (quindi sostenuti nella scuola media ovvero nella scuola secondaria superiore), ovvero ad altri posti (quindi concorsi nella scuola dell’infanzia, primaria e come personale educativo).

Ne consegue che non sono valutabili i concorsi presso altre pubbliche amministrazioni.

Allo stesso modo non sono valutabili le abilitazioni per l’esercizio delle libere professioni in quanto non riferite alle abilitazioni all’insegnamento.

 

Per l'inserimento in graduatoria d'Istituto di III Fascia Docenti: è obbligatorio la Laurea Specialistica con i relativi CFU oppure basta soltanto la semplice Laurea triennale anche a proposito delle classi di concorso A017 - A019 - A048? La Laurea Specialistica con i relativi CFU non dà semplicemente maggior punteggio?

Per l’insegnamento nella scuola secondaria i titoli di studio di accesso sono previsti dal DM 39/98 per il vecchio ordinamento universitario e dal DM 22 /2005 per le lauree specialistiche del nuovo ordinamento universitario. Purtroppo le lauree triennali non trovano accesso all’insegnamento.

 

Come è possibile accedere all’insegnamento nelle scuole speciali per non vedenti e non udenti?

E’ necessario essere in possesso oltre del titolo di studio previsto per le classi di concorso attivate presso le scuole speciali, del titolo di specializzazione per il sostegno. Ovviamente la domanda andava fatta al momento dell’inserimento in graduatoria ad esaurimento (barrando le caselle appositamente riportate nel modulo di domanda), ovvero all’atto della compilazione del modello B per l’inserimento nelle graduatorie d’istituto.

 

In quali casi è previsto che la convocazione dalle graduatorie d’istituto di II e III fascia possa avvenire via SMS?

Ai sensi dell’art. 10 del DM 56/2009, per le supplenze che si preannunciano di durata non inferiore a trenta giorni la proposta di assunzione deve essere effettuata, comunque, per telegramma o per SMS con avviso di ricezione o tramite e-mail, con avviso di ricezione, all’indirizzo di posta elettronica.

 

Quali sono le tipologie di supplenze che possono essere conferite per il personale docente dai dirigenti scolastici utilizzando le graduatorie d’istituto?

I dirigenti scolastici conferiscono supplenze utilizzando le rispettive graduatorie di circolo e di istituto in relazione alle seguenti situazioni e secondo le correlate tipologie:

  1. supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d’insegnamento vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre, non coperte dagli USP a causa dell’esaurimento delle corrispondenti graduatorie provinciali ad esaurimento;

  2. supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre e posti d’insegnamento non vacanti, di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell’anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario;

  3. supplenze temporanee per la sostituzione del personale temporaneamente assente e per la copertura di posti resisi disponibili, per qualsiasi causa, dopo il 31 dicembre di ciascun anno.

 

Quali sono le assenze minime dei docenti titolari affinché un dirigente scolastico possa chiamare un supplente nella scuola secondaria?

Per le assenze di durata sino a 15 giorni il dirigente scolastico, ai sensi della legge 448/2001(art. 22 c. 6), può utilizzare personale a disposizione o che si è reso disponibile con orario in eccedenza sino a 24 ore settimanali. Per docenti a disposizione si intendono coloro che devono completare l’orario di cattedra, o che, per situazioni particolari, siano senza classe (viaggi, stage, ecc.) oppure siano rientrati dopo il 30 Aprile a disposizione della scuola.

 

Per quali motivi può essere rescisso un contratto di lavoro per il personale supplente?

Il contratto individuale specifica le cause che ne costituiscono condizioni risolutive e specifica, altresì, che il rapporto di lavoro è regolato dalla disciplina del presente CCNL. E' comunque causa di risoluzione del contratto l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.(cfr art 23 CCNL/2003 comparto scuola). E’ altresì condizione di risoluzione del rapporto di lavoro del supplente su posti di breve durata, il rientro del titolare.

 

Quali docenti vanno convocati dalla graduatoria d’istituto?

Il sistema informatico del Ministero dell’istruzione, fornisce alle segreterie scolastiche nella sezione delle rete Intranet “Reclutamento/ Diffusione telematica delle graduatorie” le graduatorie dei supplenti distintamente per fasce di appartenenza, con accanto a ciascun nominativo il numero di ore eventualmente coperte per supplenza.

Le segreterie convocheranno soltanto quei supplenti che risultano totalmente o parzialmente inoccupati, ovvero che abbiano titolo a lasciare la supplenza breve in quanto il posto da ricoprire ha una durata sino al termine delle lezioni.

 

Quali documenti inerenti le procedure delle convocazioni vanno conservati agli atti della scuola?

Il giorno stesso della convocazione le segreterie scolastiche devono stampare lo stralcio della graduatoria utilizzata per le convocazioni con le annotazioni afferenti le risposte fornite per fonogramma nell’ipotesi in cui la convocazione abbia per oggetto una supplenza di durata inferiore ai 30 giorni.

 

Quali sono le modalità per le convocazioni nella scuola primaria e dell’infanzia per supplenze della durata massima di 10 giorni?

Le segreterie scolastiche interpellano gli aspiranti durante la fascia oraria di reperibilità che va dalle ore 7.30 alle ore 9.00, utilizzando il recapito di telefono cellulare e/o fisso . La mancata risposta, fatta salva l’applicazione di eventuali sanzioni, comporta l’immediato ulteriore scorrimento delle graduatorie. In caso di esito negativo, in quanto nel predetto arco orario nessuno abbia contestualmente accettato la supplenza, dalle ore 9,00 alle ore 10,00, possono essere prese in considerazione situazioni eventualmente lasciate in sospeso nella fase precedente ( in quanto non è avvenuto un contatto diretto con l’aspirante), attribuendo la supplenza al primo aspirante disponibile;

 

A chi spetta nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria la proroga di una supplenza inizialmente della durata di 10 giorni?

Nel caso di prosecuzione dell’assenza del titolare si dà luogo alle operazioni di proroga o conferma del supplente in servizio solo se il periodo di ulteriore assenza non è superiore a 10 giorni, mentre si procede all’attribuzione della supplenza mediante il normale scorri­men­to delle graduatorie ove il sopravvenuto periodo di assenza ecceda tale limite (c. 7 art 7 DM 13.6.2007).

 

Come si effettuano le convocazioni di durata sino a 29 giorni?

Le convocazioni per supplenze della durata sino a 29 giorni si possono effettuare a mezzo telefono, sia fisso che mobile, con la forma del fonogramma, da registrare agli atti della scuola, con l’indicazione del giorno e dell’ora della comunicazione, del nominativo di chi l’effettua e della persona che abbia dato risposta o l’annotazione della mancata risposta. Di tali comunicazioni, sotto qualsiasi modalità effettuate, va predisposta apposita conservazione agli atti della scuola.

 

In quali casi è possibile dare una preventiva accettazione della supplenza riservandosi di assumere servizio in data successiva?

Nel caso di supplenze che abbiano la durata di almeno 30 giorni e quando vengono convocati più candidati. In tali casi, infatti, è previsto che:

  • la proposta di assunzione venga effettuata per telegramma o per SMS con avviso di ricezione o tramite e-mail, con avviso di ricezione, all’indirizzo di posta elettronica;

  • la comunicazione concernente la proposta di assunzione debba contenere i dati essenziali relativi alla supplenza e, cioè, la data di inizio, la durata, l’orario di prestazione settimanale e il termine tassativo entro cui deve avvenire il riscontro;

  • vangano indicati il giorno e l’ora della convocazione nonché l’ordine di graduatoria in cui ciascuno si colloca rispetto agli altri contestualmente convocati;

  • la proposta di assunzione venga inviata con un preavviso di almeno due giorni rispetto alla data di convocazione. La stessa può essere positivamente riscontrata, oltre che con la presenza dell’aspirante nel giorno e ora indicati, anche con l’accettazione telegrafica o via fax che pervenga entro i medesimi termini; in quest’ultimo caso l’aspirante, ove la scuola gli comunichi telefonicamente che risulta destinatario della supplenza, deve tassativamente assumere servizio entro 24 ore da quest’ultima comunicazione.

 

Come vengono sostituiti i docenti assenti temporaneamente titolari su cattedre orario nella scuola secondaria?

Per la sostituzione del personale docente con orario d’insegnamento strutturato su più scuole, ciascuna scuola procede autonomamente per le ore di rispettiva competenza. (c. 6 art. 7 regolamento).

 

Come si conferiscono le supplenze dei docenti in caso di esaurimento delle graduatorie d’istituto?

Nel caso di esaurimento della graduatoria di circolo e di istituto il dirigente scolastico provvede al conferimento della supplenza utilizzando le graduatorie di altri istituti della provincia secondo un criterio di viciniorità e previe le opportune intese con i competenti dirigenti scolastici.

Nella scuola secondaria di secondo grado, l’esaurimento dello specifico elenco dell’area disciplinare su cui debba disporsi la nomina, individuata secondo la normativa vigente, comporta il conferimento del posto tramite lo scorrimento incrociato degli elenchi di sostegno delle altre aree disciplinari (art.6, c. 3, del DM 131/2007).

Se gli elenchi del sostegno di tutte le scuole a livello provinciale dovessero, a loro volta, risultare esauriti, le relative supplenze vengono conferite, secondo modalità annualmente definite con provvedimento ministeriale, nel seguente ordine:

  • ad aspiranti inclusi nelle competenti graduatorie che risultino comunque in possesso del predetto titolo di specializzazione, anche se conseguito successivamente ai termini previsti per l’inclusione negli elenchi medesimi;

  • ad aspiranti privi di titolo di specializzazione. I dirigenti scolastici individueranno gli interessati mediante lo scorrimento della graduatoria di riferimento se trattasi di scuola dell’infanzia e primaria e tramite lo scorrimento incrociato delle graduatorie d'istituto secondo l’ordine prioritario di fascia se trattasi di scuola secondaria di primo grado o di secondo grado con gli stessi criteri adottati al riguardo per la formazione degli elenchi del sostegno descritti in precedenza (art. 6, c. 1 del DM 131/2007, integrato dall’art.6, comma 3 e seguenti, del D.D.G. 16 marzo 2007).

 

Come sono composte le graduatorie d’istituto?

Per ciascun insegnamento previsto nell’organico della scuola vengono predisposte le seguenti graduatorie:

  • Prima fascia: vi sono compresi gli aspiranti inclusi, nello stesso ordine di punteggi e di preferenze, nelle corrispondenti graduatorie provinciali ad esaurimento;

  • Seconda fascia: vi sono compresi gli aspiranti in possesso dell’abilitazione e/o dell’idoneità per un determinato insegnamento non inclusi in graduatoria provinciale ad esaurimento. Ai sensi dell’art.5, comma 4, del Regolamento tali aspiranti sono graduati secondo la tabella di valutazione dei titoli utilizzata per le graduatorie ad esaurimento di III fascia allegata, quale tab. 2,al D.M. 42 dell’8 aprile 2009, ed annessa anche all’attuale DM. Per gli aspiranti abilitati per la classe di concorso di “strumento musicale nella scuola media” occorre fra riferimento alla Tab. 3 allegata al D.M. 42 dell’8 aprile 2009 ed all’attuale D.M.

  • Terza fascia: aspiranti non abilitati in possesso del titolo di studio valido per accedere all’insegnamento. La valutazione dei titoli avviene in base alla Tab 1 annessa al D.M. 56/2009.

 

È possibile presentare domanda di messa a disposizione nelle scuole per supplire?

La domanda di messa a disposizione presentata in carta libera direttamente ai dirigenti scolastici è una procedura non prevista dalla normativa vigente. In effetti, sia pure in linea teorica, è possibile che un dirigente scolastico esaurisca tutte le possibilità di coprire un posto libero nella scuola per l’esaurimento delle graduatorie all’interno dell’intera provincia.

In tale ipotesi il dirigente scolastico deve ricorrere ad individuare il destinatario della supplenza attraverso una procedura che prevede di ricorrere alla libera presentazione di domande da parte degli aspiranti. Per ovvi motivi di trasparenza e per consentire la massima partecipazione alla procedura in questione, si ritiene doveroso da parte del dirigente di dare la massima pubblicità possibile alla richiesta di copertura del posto dandone avviso all’USP, sul sito Internet della scuola e con affissione all’Albo della scuola. Nell’avviso verrà stabilito il termine entro il quale gli interessati potranno presentare domanda di messa a disposizione.

 

Sono incluso con riserva nella graduatorie ad esaurimento. Posso accettare delle supplenze in caso di convocazione?

L’inclusione con riserva nelle graduatorie ad esaurimento comporta l’analoga inclusione con riserva nelle corrispondenti graduatorie d’istituto di I fascia nelle scuole indicate nel modello B. Tale situazione giuridica comporta l’impossibilità di essere individuati destinatari di rapporti di lavoro.

 

Quali controlli sono previsti all’atto della stipula di un rapporto di lavoro a tempo determinato?

I dirigenti delle scuole che hanno gestito le relative domande di II e III fascia del personale docente aspirante a supplenze, in occasione dell’attribuzione agli aspiranti del primo rapporto di lavoro nel biennio di vigenza delle graduatorie, effettuano, con le modalità previste dagli artt. 71 e 72 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, i relativi controlli in merito alle dichiarazioni degli aspiranti medesimi. I predetti controlli sono effettuati, anche se richiesti da altre scuole interessate, dall’istituzione scolastica che gestisce la domanda dell’aspirante e devono riguardare il complesso delle situazioni dichiarate dall’aspirante medesimo, per tutte le graduatorie richieste in cui è risultato incluso.

Il dirigente scolastico che gestisce la domanda dell’aspirante rilascia all’interessato apposita certificazione dell’avvenuta verifica e convalida dei dati contenuti nella domanda; tale certificazione viene consegnata, in copia, dall'aspirante a ciascuna scuola con la quale contrae rapporti di lavoro durante tutto il periodo di validità delle graduatorie di circolo e di istituto in questione.

In caso di mancata convalida dei dati il dirigente scolastico, nei confronti dell’interessato, provvede:

  • alle conseguenti determinazioni ai fini dell’eventuale responsabilità penale, di cui all’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445,

  • a decretarne l’esclusione dalle graduatorie, per tutto il periodo della loro vigenza,

  • a rideterminare i punteggi e le posizioni assegnati al candidato nelle graduatorie di circolo e di istituto, dandone conseguente comunicazione al Sistema Informativo per i necessari adeguamenti.

 

Sono in possesso del diploma di conservatorio di musica. Posso accedere all’insegnamento di educazione musicale nella scuola media?

I diplomi di Conservatorio di musica rilasciati ai sensi dell’ordinamento previgente alla legge 21 dicembre 1999, n. 508 conservano l’accesso alle classi di concorso 31/A e 32/A.

 

Quali titoli sono validi per insegnare educazione fisica?

Per accedere alle graduatorie per le classi di concorso 29/A e 30/A (Educazione fisica), sono necessari i seguenti titoli di studio:

  • il diploma I.S.E.F.,

  • le lauree specialistiche afferenti alle classi 53/S, 75/S e 76/S,

  • il diploma di laurea quadriennale in scienze motorie equiparata, ai sensi del D.M. 5 maggio 2004, alle succitate lauree specialistiche.

 

Come si accede all’insegnamento di conversazione in lingua stranera?

Per l’insegnamento di conversazione in lingua straniera negli istituti secondari, è necessario essere in possesso di un titolo di studio conseguito nel Paese o in uno dei Paesi in cui la lingua, oggetto della conversazione, è lingua ufficiale, corrispondente a diploma di istruzione secondaria di secondo grado, purché congiunto all’accertamento dei titoli professionali.

E’ necessario allegare alla domanda la dichiarazione di valore rilasciata dall’Autorità consolare italiana competente per territorio, dalla quale risulti la corrispondenza del titolo estero al diploma di istruzione secondaria di secondo Grado.

Tale corrispondenza si verifica quando il titolo estero è di livello tale da consentire, nell’ordinamento scolastico del paese in cui è stato conseguito, l’accesso agli studi universitari.

I dirigenti scolastici dovranno accertare anche il possesso di titoli o di esperienze professionali, cui sia attribuibile una valenza in campo didattico, educativo, culturale.

 

Quali lauree sono abilitanti per l’insegnamento?

Hanno valore abilitante per l’insegnamento i seguenti titoli:

- laurea in scienze della formazione primaria per l’indirizzo di scuola dell’infanzia;

- laurea in scienze della formazione primaria per l’indirizzo di scuola primaria;

- diploma di didattica della musica congiunto al diploma di scuola secondaria di secondo grado ed al diploma di conservatorio, conseguito sia ai sensi del vigente ordinamento di cui alla legge 21 dicembre 1999, n.508, che dell’ordinamento previgente, dà titolo all’inclusione nelle graduatorie 31/A e 32/A.

 

Ho accettato una supplenza sino al termine dell’anno scolastico ma, per motivi di salute, non possono presentarmi in servizio. Cosa accade in questi casi?

Ci troviamo davanti ad un caso di legittimo impedimento per cui l’assunzione in servizio viene differita a causa di uno stato di malattia. Le consigliamo di presentare istanza al dirigente scolastico presentando il certificato medico. Il periodo che decorre dalla nomina all’assunzione in servizio non sarà considerato servizio effettivo.

 

Nella tabella di valutazione dei titoli per le graduatorie di II e III fascia si attribuisce il punteggio aggiuntivo di 4 punti ai diplomi di maturità conseguiti con il massimo dei voti?

Il punteggio aggiuntivo spetta solo se il diploma è stato conseguito con il massimo dei voti e la lode che è stata introdotta a decorrere dagli esami di Stato per l’a.s. 2006/2007.

 

Per le classi di concorso alle quali si accede con una qualsiasi laurea congiunta a titoli professionali, come si procede? E’ possibile accedere anche con le lauree triennali?

Il DM 39/98 prevede che alle classi di concorso A062,A063,A064,A065,A073 si acceda con il possesso di una qualsiasi laurea congiuntamente al possesso di titoli professionali. Per quanto riguarda, poi, il nuovo ordinamento universitario di cui al DM 22/2005, è previsto il possesso di una qualsiasi laurea specialistica congiunta ai titoli professionali.

Ne consegue che la laurea triennale non essendo specificamente prevista dai due ordinamenti, non consente l’accesso all’insegnamento di tali classi come avviene, del resto, per le restanti discipline.

I titoli professionali devono essere stabiliti ed accertati da un’apposita commissione tecnica istituita

Presso l’Ufficio Scolastico Regionale.

 

Cosa si intende per valutazione di altro titolo di studio di livello pari o superiore a quello che dà accesso all’insegnamento?

Occorre fare riferimento all’ordinamento in materia di validità giuridica dei titoli di studio in riferimento a quello che ha consentito di accedere alla graduatoria. L’ordinamento universitario vigente, di cui al DM 270/2004, prevede che una laurea triennale sia di livello inferiore alla laurea specialistica ed alla laurea magistrale. Ne consegue che al candidato che si è incluso in graduatoria con una laurea specialistica, a titolo esemplificativo, il punteggio aggiuntivo compete solo per il possesso di altra laurea specialistica e/o magistrale.

Nei casi in cui alla graduatoria si accede con il possesso del diploma di maturità, sarà posibile attribuire il punteggio in questione per il possesso di uno dei seguenti altri titoli: altro diploma di istruzione secondaria di II grado; Diploma ISEF, diploma conservatorio, diploma di accademia belle arti, lauree triennali DPR 270/2004; diploma di laurea quadriennale; lauree specialistiche; laurea quadriennale in scienze motorie, titoli di II livello rilasciati dall’AFAM e dalle Accademie (Cobaslid)

 

Il servizio di insegnamento prestato per una classe di concorso, nelle graduatorie di III fascia viene valutato anche per le altre classi di concorso nelle quali si è inseriti?

Si. La tabella di valutazione prevede che il servizio specifico per una classe di concorso venga valutato al 50% nelle altre classi di concorso sino ad un massimo di punti 6 per ogni anno scolastico.

 

È vero che il servizio di insegnamento specifico nelle graduatorie di III fascia non può superare i 12 punti per tutte le graduatorie di insegnamento?

No. Il limite dell’attribuzione del punteggio di 12 punti per il servizio di insegnamento specifico, vale per ciascuna graduatoria. Così a titolo esemplificativo, se un docente ha prestato 5 mesi di servizio nella classe A043 e, in periodi diversi, 4 mesi di servizio nella classe A050, avrà diritto al seguente punteggio: classe A043 punti 10 per servizio specifico + punti 2 per servizio non specifico sulla classe A050 (massimo 12 punti in un anno per ciascuna graduatoria).

Per la classe A050 avrà diritti a punti 8 per servizio specifico + 4 per il servizio non specifico prestato sulla classe A043.

 

Quali sono le scuole paritarie?

Sono le scuole non statali che hanno l’autorizzazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale. La parità è riconosciuta con provvedimento adottato dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale competente per territorio, previo accertamento della sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 1 della citata legge n. 62 del 2000. Il riconoscimento ha effetto dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello in cui e' stata presentata la relativa domanda.

In queste scuola il servizio di insegnamento viene valutato come quello prestato nelle scuole statali.

 

Quali sono le scuole non paritarie?

: Sono le scuole non statali che svolgono un'attività organizzata di insegnamento, ma non possono rilasciare titoli di studio aventi valore legale, nè intermedi, nè finali.

Il servizio di insegnamento prestato in queste scuole viene valutato nelle grad. Di III fascia al 50% di quello prestato nelle scuole statali e paritarie.

 

Ho stipulato un contratto a progetto per l’insegnamento della classe A050 in una scuola paritaria. Il servizio mi verrà valutato per intero?

La nota 20 alla tabella di valutazione dei servizi di insegnamento prevede che i servizi prestati con contratti atipici, non da lavoro dipendente, ove stipulati nelle scuole non statali per insegnamenti curricolari rispetto all’ordinamento delle scuole stesse e svolti secondo le medesime modalità continuative delle corrispondenti attività di insegnamento delle scuole statali, debitamente certificati con la data di inizio e termine del servizio stesso, sono valutati per l’intero periodo, secondo i medesimi criteri previsti per i contratti di lavoro dipendente. I servizi prestati con contratti di lavoro atipici per gli insegnamenti non curricolari, riconducibili all’area dell’ampliamento dell’offerta formativa, sono valutati, previa specifica certificazione, computando, esclusivamente, i giorni di effettiva prestazione. Analogamente, ove effettuate con contratto atipico, sono valutate per i giorni di effettiva prestazione le altre attività di insegnamento di cui al precedente punto 3.

 

Ho insegnato in una scuola statale ininterrottamente dal 1° febbraio 2006 a tutto il giorno 10 giugno 2006 (ultimo giorno delle lezioni) partecipando anche agli scrutini finali. Quanti punti mi spettano in graduatoria?

Lei ha diritto all’attribuzione del punteggio intero di 12 punti. La tabella di valutazione, infatti, prevede l’attribuzione di 12 punti se il servizio abbia avuto la durata di un anno scolastico, evitando così di effettuare la valutazione a mesi in relazione al periodo svolto. E’ necessario in questi casi fare riferimento alla normativa vigente all’epoca in cui il servizio fu prestato per poter discernere la durata del servizio per la valutazione dell’intero anno.

Il servizio di insegnamento con contratto a tempo determinato, a decorrere dall’a.s. 1974/75, è valutato come anno scolastico intero, se ha avuto la durata di almeno 180 giorni, oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale, ai sensi dell’articolo 11 comma 14 della legge 3 maggio 1999, n. 124, ovvero sino al termine delle attività nella scuola dell’infanzia.

 

Come si valuta il servizio militare nelle graduatorie d’istituto?

La nota 10) alla lettera D) della tabella di valutazione del servizio di insegnamento, prevede che il servizio militare di leva e il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva è interamente valutabile, purché prestato in costanza di nomina, ribaltando completamente quanto era previsto dalla tabella di valutazione emanata in occasione dell’aggiornamento delle precedenti graduatorie d’istituto per il triennio .

 

Il Diploma di specializzazione sul sostegno vale 3 punti come altro titolo nelle grad. di III fascia del personale docente?

Il Ministero con FAQ n. 28 del 15.5.2007 pubblicate sulla rete Internet del Miur ha precisato che il diploma di specializzazione all’insegnamento su posto di sostegno non è titolo valutabile in quanto trattasi di titolo valido esclusivamente per l’accesso all’attività didattica di sostegno.

 

Ho conseguito un corso di perfezionamento presso l’Università di Pisa ai sensi della legge 41/1987. Tale titolo è equipollente al dottorato di ricerca?

I titoli di perfezionamento dichiarati per legge equipollenti al dottorato di ricerca sono i seguenti:

  1. Diploma di perfezionamento rilasciato dalla Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento di Pisa (legge 41/987).

  2. Diploma di perfezionamento rilasciato dall’Alta scuola europea di scienze religiose fondazione per le scienze religiose Giovanni XXIII di Bologna (DM Murst 19.10.1999).

  3. Diploma di perfezionamento rilasciato dalla Scuola internazionale di Alti studi della Cultura-Fondazione Collegio S. Carlo di Modena (DM Murst 4.5.1998).

  4. Diploma di perfezionamento rilasciato dalla Società internazionale per lo studio del Medioevo latino-Fondazione Ezio Franceschini di Firenze (DM 3.4.2001).

  5. Diploma di perfezionamento rilasciato dall’ Istituto Nazionale di Studi sul Rinascimento di Firenze ( DM 9.10.2001).

  6. Diploma di perfezionamento rilasciato dalla Scuola internazionale di Studi avanzati di Trieste (DM Murst 24.2.1993).

  7. Diploma di doctor philosophiae Phd rilasciato dall’Istituto Universitario Europeo di Fiesole (Firenze) (legge 352/1986).

  8. Dottorato in studi storici rilasciato dall’Università degli studi di S. Marino (DM Murst 11.6.1990 e scambio note 16.7.1999 in vigore dal 28.11.2000).

  9. Dottorato in ingegneria economico-gestionale rilasciato dall’Università degli studi di S. Marino (DM Murst 11.6.1990 e scambio note 16.7.1999 in vigore dal 28.11.2000).

  10. Diploma di perfezionamento scientifico rilasciato dalla Fondazione internazionale per gli studi superiori di Architettura e dalla Scuola superiore europea di Architettura urbana di Napoli (DM Murst 14.7.2006)

 

Sono state pubblicate le graduatorie provvisorie di III fascia. E’ possibile presentare reclamo per errore materiale?

Avverso le posizioni occupate nelle graduatorie di II e III fascia, sia per quanto riguarda la valutazione dei titoli che per l’indicazione delle preferenze, è ammesso reclamo o entro 10 giorni dalla loro pubblicazione, da presentare al Dirigente della scuola alla quale è stata presentata la domanda di inserimento nelle graduatorie stesse.

 

Sono stata individuata destinataria di un rapporto di lavoro a tempo determinato sino al 30 giugno 2010. Mi trovo in astensione obbligatoria e non potrò assumere servizio. Come avverrà la mia retribuzione?

In base al CCNL/2007 del comparto scuola il rapporto di lavoro della lavoratrice in astensione obbligatoria si intende instaurato a tutti gli effetti sia ai fini giuridici che economici.

 

Sono una supplente inizialmente nominata al posto della titolare poi collocata in astensione obbligatoria. L’eventuale proroga della supplenza mi spetta anche se non mi trovo in servizio?

L’art. 12 c. 2 del nuovo CCNL/2007 del comparto scuola ha previsto, tra l’altro che il periodo di astensione obbligatoria è da considerarsi servizio effettivamente prestato anche per quanto concerne l’eventuale proroga dell’incarico di supplenza

 

Ho lavorato dal lunedì al venerdì in una scuola statale svolgendo l’intero orario settimanale di 18 ore. Mi spetta il pagamento del sabato e della domenica?

L’art. 40 del CCNL /2006/2009 del comparto scuola prevede che nell’ipotesi in cui il docente completi tutto l’orario settimanale ordinario ha diritto al pagamento della domenica ai sensi dell’art. 2109, comma 1, del codice civile.

Il pagamento non vale, quindi, nel caso in cui il supplente svolga l’orario intero su scuole diverse, ovvero in due successive settimane.

 

Sono un supplente nominato sino al 30 giugno 2010. A quanti giorni di malattia ho diritto con pagamento intero?

Lei ha diritto alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 9 mesi in un triennio scolastico.

In ciascun anno scolastico la retribuzione è corrisposta:

    • per intero nel primo mese di assenza,

    • nella misura del 50% nel secondo e terzo mese.

Per il restante periodo il personale anzidetto ha diritto alla conservazione del posto senza assegni.
Le assenze per malattia parzialmente retribuite non interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.

Questi periodi, pertanto, danno titolo alla valutazione del servizio nelle graduatorie degli aspiranti a supplenze. (art. 17 CCNL/2003).

 

In quali casi è previsto il pagamento per intero del congedo parentale?

Il comma 4 dell’art. 12 del CCNL/2006 stabilisce che nell'ambito del periodo di astensione dal lavoro per il congedo parentale, per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche in modo frazionato, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell'anzianità di servizio e sono retribuiti per intero, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e le indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute.

 

A quanti giorni di assenza ho diritto per la malattia del bambino?

I genitori hanno diritto, alternativamente, ad assentarsi per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di età non superiore a tre anni. Ciascun genitore, alternativamente, ha altresì diritto di astenersi dal lavoro, nel limite di cinque giorni lavorativi all'anno, per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i tre e gli otto anni.

Il comma 5 dell’art. 12 del CCNL/2003, valido per tutto il personale scolastico anche supplente, stabilisce che successivamente al periodo del congedo parentale e sino al compimento del terzo anno di vita del bambino alle lavoratrici madri ed ai lavoratori padri sono riconosciuti trenta giorni per ciascun anno di età del bambino per malattia dello stesso, computati complessivamente per entrambi i genitori, di assenza retribuita.

 

Sono una docente della scuola secondaria. Vorrei sapere a quante ore di assenza per allattamento ho diritto.

I docenti hanno diritto ad una riduzione orario di 1 ora al giorno. Per i docenti della scuola secondaria che svolgono l'orario in cinque giorni alla settimana, si deve far luogo alla riduzione di orario in ragione di 5 ore settimanali.

 

Durante la supplenza annuale come docente, ho fruito del congedo parentale per 3 mesi per l’assistenza a mio figlio di 5 anni. Tale periodo mi viene valutato nelle graduatorie di III fascia?

Il servizio di insegnamento si valuta solo se effettivamente prestato ovvero se relativo a periodi, coperti da nomina o da contratto, per i quali vi sia stata retribuzione, anche ridotta. Nel suo caso la mancata retribuzione del periodo di congedo parentale rende lo stesso non valutabile nelle graduatorie.


Quali assenze sono considerate, per legge, servizio effettivamente prestato e, pertanto, valutabili nelle graduatorie delle supplenze?

Tra le assenze previste come servizio a tutti gli effetti citiamo le seguenti: mandato amministrativo, maternità, servizio militare, dottorato di ricerca, assenze per la malattia del bambino. Sono, altresì, valutabili, a prescindere da ogni effetto economico, quei periodi riconosciuti giuridicamente al docente a seguito di contenzioso favorevole.

Ho prestato servizio in una scuola italiana in Belgio per la classe A043. Tale servizio mi viene valutato nelle graduatorie di III fascia?

Il servizio di insegnamento su posti di contingente statale italiano, con atto di nomina dell’Amministrazione degli Affari Esteri nonché in scuole di Paesi dell’Unione Europea, statali e
non statali, riconosciute dagli ordinamenti comunitari, è valutato alle medesime condizioni dei
corrispondenti insegnamenti nel territorio nazionale.


Quali documenti è necessario esibire per la valutazione del servizio di insegnamento prestato all’estero?

E’ necessario esibire dei certificati di servizio opportunamente tradotti in italiano con dichiarazioni di valore da parte del Console presente nella città nella è stato prestato il servizio.
La corrispondenza tra servizi prestati nelle scuole comunitarie e i servizi svolti nelle scuole italiane
è definita da un’apposita Commissione regionale istituita presso l’USR.

Ho prestato servizio nelle scuole italiane dove si tengono i corsi di lingua e cultura italiana per i figli di lavoratori all’estero. Questo servizio viene valutato nelle graduatorie d’istituto?

Il servizio di insegnamento effettuato nelle scuole straniere nei corsi di lingua e cultura italiana,
di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153, è valutato come servizio non specifico, con un massimo di 6 punti per ogni anno scolastico.

Ho insegnato per 2 anni italiano presso la scuola militare per sottufficiali “Anelli” di Caserta. A quanti punti ho diritto in graduatoria di III fascia?

Affinché il servizio venga valutato come quello prestato nelle scuole statali, è necessario che lo stesso sia stato svolto in scuole militari che rilasciano titoli di studio di valore pari a quello dei titoli rilasciati dalle scuole statali. Ne consegue che, essendo la scuola militare per sottufficiali Anelli di Caserta equipollente ad un istituto superiore che rilascia diplomi di maturità, il relativo servizio è valutabile come quello prestato in una scuola statale.
Il servizio prestato,invece, nelle Accademie militari non è valutabile nelle graduatorie ad esaurimento in quanto tali Accademie sono equipollenti ad istituzioni universitarie, mentre nelle graduatorie d’istituto di III fascia, viene valutato come servizio per altre attività di insegnamento (massimo 3 punti per ogni anno scolastico).


Come viene valutato il servizio di insegnamento di religione cattolica?

Nelle graduatorie provinciali ad esaurimento non viene valutato. Nelle graduatorie d’istituto di III fascia, invece, il servizio relativo all’insegnamento della religione cattolica o alle attività ad essa alternative è valutato come servizio non specifico (massimo 6 punti ad anno).

Il periodo di impegno negli esami di stato è valutato come servizio effettivo nelle graduatorie?

Si. Il servizio conseguente a nomina in Commissioni di esami scolastici è valutato come servizio di insegnamento reso nella materia per cui è conferita la predetta nomina.

Sono inserito nelle graduatorie d’istituto di III fascia per le classi A245 e A345. Ho insegnato sostegno nella scuola media essendo in possesso del titolo di specializzazione. A quale delle 2 classi di concorso va attribuito il punteggio per il servizio?

La nomina sul sostegno deriva dalla migliore posizione occupata in una delle graduatorie dello stesso ordine di scuola. Se, quindi, la nomina sul sostegno è derivata, ad esempio, dalla posizione occupata nella classe A245, il punteggio per intero (servizio specifico) va attribuito a tale classe, mentre per la classe A345 lei ha diritto alla metà del punteggio (servizio non specifico).

Ho prestato servizio nella scuola primaria su posto di sostegno essendo stata individuata dalla graduatoria di posto normale, non essendo in possesso del titolo di specializzazione. Ho diritto al punteggio nella graduatoria?

Si. Lei ha diritto al punteggio come se svolto su posto normale.

 

Ho presentato domanda per l’inclusione nella graduatoria di III fascia per la classe 75/A con il possesso del diploma di ragioniere e perito commerciale. Il dirigente della scuola che ha in gestione la mia domanda mi ha chiesto di dimostrare il superamento degli esami intermedi di stenografia e di dattilografia. E’ giusta questa richiesta?

Il D.M. 39/98 prevede che per l’inserimento nella graduatoria della classe 75/A è  richiesto il possesso di titoli professionali o di servizio attestanti la conoscenza di dattilografia, trattamento testi e almeno due sistemi stenografici. Si prescinde dal possesso di suddetti titoli nel caso in cui sia stato frequentato un corso di studi che comprenda gli insegnamenti di stenografia, dattilografia e trattamento testi. Il possesso di tali titoli deve essere esplicitamente autocertificato.

Sono in possesso della laurea in conservazione dei beni culturali del vecchio ordinamento universitario e sono stato escluso dalla graduatoria di III fascia per la classe A043 per la mancanza dell’esame di linguistica italiana. Posso presentare ricorso a tale esclusione?

Per rispondere con esattezza a questa domanda sarebbe necessario conoscere in quale anno accademico è stata conseguita la laurea. Se, infatti, la laurea è stata conseguita dopo l’AA 2000/2001, sono necessari i seguenti esami: un corso annuale  (o due semestrali) di: lingua italiana (ovvero uno dei seguenti esami affini:didattica della lingua italiana,grammatica italiana,linguistica italiana,storia della lingua italiana),  letteratura italiana, linguistica generale (ovvero uno dei seguenti esami affini:glottodidattica, glottologia, sociolinguistica, storia della linguistica), lingua latina (ovvero uno dei seguenti esami affini:didattica del latino,filologia latina, grammatica latina,storia della lingua latina), o letteratura latina, storia (ovvero uno dei seguenti esami affini:storia contemporanea, storia greca, storia medioevale, storia moderna), geografia (esami affini: teoria e metodi della geografia).
Se invece la laurea è stata conseguita  entro l'A.A. 1997/1998, è necessario che il piano di studi seguito abbia compreso un corso annuale di lingua e/o letteratura italiana, un corso annuale di lingua e/o letteratura latina, un corso annuale di storia ed un corso annuale di geografia.
Se, infine, la laurea è stata conseguita entro l’ l'A.A. 2000/2001, è necessario che il piano di studi seguito abbia compreso un corso biennale o due annuali di lingua e/o letteratura italiana, un corso annuale di lingua e/o letteratura latina, un corso annuale di storia ed un corso annuale di geografia.

Ho una laurea in lettere del vecchio ordinamento e mi manca un esame di storia per poter insegnare la classe 50/A. Ho saputo che posso integrare la mia laurea conseguendo questo esame. A quanti CFU deve corrispondere l’esame affinché mi sia riconosciuto per l’insegnamento?

Tutti i laureati del vecchio ordinamento (legge 341/90) che sono in possesso di lauree quadriennali alle quali manca qualche esame per poter accedere ad un determinato insegnamento, possono integrare il loro titolo conseguendo il solo esame che manca (D.M. 354/98). Siccome nel  vecchio ordinamento si sostenevano esami annuali (o semestrali) e, nel nuovo ordinamento un esame corrisponde ad un determinato numero di crediti (CFU), bisogna tener presente  che un esame annuale del vecchio ordinamento corrisponde ad un minimo di 12 CFU affinché l’esame sia valido e consenta l’accesso all’insegnamento.

Pur avendo presentato domanda di inserimento nelle graduatorie d’istituto ad una scuola pilota, non ho successivamente compilato il  modello B delle preferenze on line. E’ possibile rimediare a questa situazione presentando un modello cartaceo?

Il Miur ha consentito con una recente nota del 7.9.2009 n. 13207 che, nei casi analoghi al suo, la scuola consegnataria della domanda, su istanza dell’interessato, possa inserire al SIDI la sola preferenza corrispondente alla scuola pilota.

E’ possibile presentare reclamo per la mancata digitazione di alcune sedi sul modello B per l’inserimento in III fascia?

Non è possibile accettare reclami in merito al modello B riferiti a situazioni per le quali non fosse completata la registrazione entro le ore 14.00 del 4 agosto (nota Miur 13207/2009).

La priorità nella scelta della sede per le supplenze degli USP spetta in tutte le province di inserimento?

Si. Ne hanno diritti i candidati che hanno  presentato il relativo Allegato “A” al D.M. n.42 dell’8 aprile 2009.  Gli aspiranti a supplenze  in situazione di handicap personale di cui all’art. 21, e al comma 6, dell’art. 33 della legge n. 104/92 la priorità di scelta si applica  per tutte le province nelle cui graduatorie ad esaurimento l’aspirante risulta incluso e nei confronti di qualsiasi sede scolastica, mentre, per gli aspiranti che assistono parenti in situazioni di handicap di cui ai commi 5 e 7 della legge medesima, il beneficio risulta applicabile solo nella provincia in cui sono ubicate le scuole poste nel medesimo comune di residenza della persona assistita o, in carenza di disponibilità in tale comune, in comune viciniore, ovviamente della stessa provincia.

Come si prosegue per la copertura dei posti di personale educativo in caso di esaurimento delle graduatorie provinciali?

In caso di esaurimento della graduatoria ad esaurimento del personale educativo in possesso del titolo di specializzazione per la copertura dei relativi posti nei convitti speciali e, ove risulti analoga assenza di aspiranti specializzati anche nelle graduatorie delle predette istituzioni speciali, tutte le disponibilità di posti di personale educativo nei convitti, anche speciali, vengono assegnate contestualmente in base alle graduatorie ad esaurimento consentendo il diritto di opzione agli aspiranti.

Nella mia provincia di inserimento in graduatoria ad esaurimento non si effettuano immissioni in ruolo per la classe  A019. Vi sono disponibili 10 posti per supplenze annuali che deve coprire l’USP.  In tale caso si applicano ugualmente le riserve di cui alla legge 68/99?

La C.M. 248/200 stabilisce che il numero delle riserve dei posti da effettuare per ciascuna classe di concorso non utilizzato per i riservisti inclusi nelle graduatorie per le  immissioni in ruolo, venga  destinato alle assunzioni dei supplenti annuali e sino al termine delle attività didattiche attraverso l’utilizzo delle graduatorie provinciali ad esaurimento..

Come è possibile consultare la propria posizione nelle graduatorie d’istituto pubblicate dagli USP?

E’ necessario utilizzare la funzione “Polis” presente sul sito Internet del Miur. Una volta introdotta la user name e la propria password (le stesse utilizzate per l’inserimento del modello B delle preferenze on line), viene visualizzata l’opzione per consultare le proprie posizione nelle graduatorie degli istituti prescelti.

 

Sono un’assistente amministrativo in servizio in una scuola media. Gradirei conoscere le modalità per la pubblicazione all’Albo della scuola delle graduatorie d’istituto.

La procedura prevede che sia l’USP a prenotare, presso il SIDI, le graduatorie di circolo e , d’istituto prima provvisorie e, poi, definitive: si parla di “diffusione massiva delle graduatorie” le cui date ufficiali vengono determinate dagli USP.

Una volta ricevuta la comunicazione da parte degli USP di avvenuta diffusione delle graduatorie, ciascuna istituzione scolastica utilizza la funzione sul SIDI di “Diffusione telematica delle graduatorie” che consente di scaricare le graduatorie in formato excel nella versione privacy (per l’ostensione delle stesse all’Albo della scuola) e nella versione non privacy per la tenuta agli atti della scuola.

 

Avverso le graduatorie di I fascia d’istituto è possibile presentare ricorso agli USP?

No. Le graduatorie d’istituto di I fascia sono definitive perché, per ciascun candidato, sono riportati i punteggi e le preferenze già rese note in occasione della pubblicazione delle graduatorie ad esaurimento provinciali. I candidati avevano, quindi, l’opportunità di impugnare le graduatorie provinciali provvisorie per segnalare errori. Le graduatorie definitive (sia provinciali che d’istituto) possono essere impugnate solo al Tar (entro 60 giorni dalla data di pubblicazione), ovvero con ricorso straordinario al Capo dello Stato (entro 120 giorni dalla data di pubblicazione).

 

In quali casi si ha il diritto al mantenimento in servizio del supplente per gli scrutini e le valutazioni finali?

Il  mantenimento in servizio del supplente temporaneo per gli scrutini e le valutazioni finali, riguardano esclusivamente i supplenti che si trovino in servizio in sostituzione di docenti che rientrino dopo il 30 aprile, in applicazione delle specifiche ipotesi stabilite al riguardo dall’art.37 del vigente C.C.N.L. del comparto scuola. Per il restante personale docente supplente temporaneo che – al di fuori delle ipotesi di cui al sopraccitato art.37 – si trovi in servizio al termine delle lezioni, dovrà essere disposto non il mantenimento in servizio sino al termine delle attività di valutazione ma bensì uno specifico contratto che, per i giorni strettamente necessari, includa il periodo che va dal primo all’ultimo giorno di presenza del docente supplente interessato nelle predette attività di scrutinio e valutazione finale. (nota Miur 9038 del 17.6.2009).

 

Sono un assistente amministrativo in servizio sino al 30 giugno. E’ consentita la proroga della nomina per esigenze di servizio nei mesi estivi di luglio ed agosto?

L’art.1, comma 7, del vigente Regolamento sul conferimento delle supplenze al personale ATA (DM 430/2000) prevede che le supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche possano essere prorogate, per il periodo strettamente necessario, qualora non sia possibile consentire mediante l’impiego del personale a tempo indeterminato e di quello supplente annuale, le attività relative allo svolgimento degli esami di stato e, comunque, in tutti i casi in cui si presentino situazioni che possano pregiudicare l’effettivo svolgimento dei servizi di istituto.

 

Come vengono assegnate le supplenze di lingua inglese nella scuola primaria?

Qualora a seguito della copertura totale dell’organico dei posti comuni residuino ore di lingua inglese in quanto non sia stato possibile in alcun modo assegnare le predette ore di insegnamento al personale docente titolare e/o in servizio nella scuola poiché il medesimo è risultato sprovvisto dei requisiti per il predetto insegnamento, le ore rimaste disponibili saranno assegnate ad aspiranti presenti nelle graduatorie di circolo in possesso dei requisiti previsti dall’art.7 c.8 del Regolamento adottato con DM 13 giugno 2007 n. 131.

 

Il dirigente scolastico può utilizzare le graduatorie d’istituto per coprire posti per supplenze annuali?

Solo nel caso in cui le corrispondenti graduatorie provinciali ad esaurimento siano esaurite. Tale possibilità è prevista dal Regolamento di cui al DM 13 giugno 2007 solo per il personale docente.

 

Il dirigente scolastico deve coprire un posto disponibile in organico a far data dal giorno 8 settembre 2009 perché il titolare è stato assegnato in via definitiva all’Università. Il posto va coperto con una supplenza annuale?

Il Regolamento delle supplenze fa esplicito riferimento alla circostanza che le supplenze annuali, sino al 31 agosto, si conferiscono per coprire i posti vacanti e disponibili in organico ed ai quali non è stato possibile assegnare, a nessun titolo, personale di ruolo. A nostro avviso, è necessario che il posto sia vacante e disponibile  in organico di diritto e venga offerto anche alla possibile copertura con le operazione dei trasferimenti del personale di ruolo. Se invece il posto si rende disponibile sull’organico di fatto e sino al 31 dicembre, riteniamo che il posto sia da coprire con una supplenza sino al termine delle attività didattiche.

 

I posti lasciati liberi dai titolari dopo il 31 dicembre sono da coprire con  supplenze sino al termine delle attività didattiche?

No. Tutti i posti che si rendono disponibili dopo il 31 dicembre di ciascun anno scolastico sono da coprire con supplenze  temporanee sino al termine delle lezioni (DM 13.6.2007).

 

Personale ATA: come si calcola la durata del servizio del personale ATA ai fini della prestazione dei 24 mesi necessari per l’inclusione nelle graduatorie di I fascia?

Il calcolo va effettuato base al calendario comune, secondo quanto prescrive l’art. 2963 del Codice Civile, che costituisce fonte normativa di riferimento. Se la fonte si esprime in mesi, come nel caso dei concorsi di cui all’art. 554 del D.Lvo 297/94, si fa uso del calendario senza tener conto della durata in giorni.
Il mese decorrente da un determinato giorno termina, quindi, nel giorno (compreso) immediatamente precedente del mese successivo, ad es. 2 mesi a decorrere dal 15 febbraio abbracciano il periodo dal 15 febbraio al 14 aprile compreso.
I periodi continuativi articolati su più mesi sono calcolati partendo dal primo giorno di servizio. Si conteggia poi il periodo intercorrente tra tale giorno ed il giorno immediatamente precedente del/i mese/i successivo/i. Si procede infine al computo dei giorni restanti di tale ultimo mese, come da calendario.

Personale ATA: ai fini del calcolo dei 24 mesi per l’inserimento nella graduatoria di I fascia, si conteggiano i periodi di assenza non retribuiti?

I periodi di assenza dal lavoro non retribuiti, in particolare in caso di sciopero, non interrompono l’anzianità di servizio e quindi sono computabili ai fini del raggiungimento del biennio di servizio richiesto per l’accesso ai concorsi di cui all’art. 554 del D.Lvo 297/94.
Tale computo trova applicazione anche nel caso di fruizione di periodi di assenza ai sensi dell’art.12 del CCNL 2002/05 (congedi parentali). Sono altresì computabili, a prescindere da ogni effetto economico, quei periodi riconosciuti giuridicamente al candidato a seguito di contenzioso con pronuncia definitiva favorevole (nota Miur 8166 del 5.6.2009).

Personale ATA: quali diplomi di maturità consentono di inserirsi nelle graduatorie degli assistenti tecnici?

Occorre far riferimento alle corrispondenze ” titoli di studio per l’accesso a posti di assistente tecnico” di cui all’allegato C dei bandi di concorso indetti ai sensi dell’art.554 del D.Lvo 297/94. Tali titoli devono essere letti secondo le corrispondenze, determinate dalle tabelle allegate alle annuali disposizioni emanate per l’esame di stato ed in particolare ai Decreti ministeriali di individuazione delle materie oggetto della seconda prova scritta dei corsi ordinari e sperimentali di istruzione secondaria superiore.
A titolo esemplificativo, ai sensi del D.M. 25.1.2002, n. 9, il diploma di maturità “programmatore-progetto Mercurio”, codificato TD14, è corrispondente a quello di “ragioniere, perito commerciale e programmatore”, codificato quest’ultimo TD05 e, pertanto, dà accesso esclusivamente all’area AR21, prevista per il citato diploma codificato TD05.
Una volta accertata la corrispondenza, l’aspirante sarà inserito nella graduatoria permanente con il codice riportato nella citata tabella “elenco alfabetico titoli di studio per l’accesso a posti di assistente tecnico”, di cui all’allegato C dei bandi di concorso.
Da ultimo si precisa che ai diplomi di maturità non può essere attribuito il codice RRDZ (operatore di elaborazione dati), in quanto detto codice RRDZ è riferito esclusivamente ad un diploma di qualifica professionale previsto dalla precedente normativa.

Personale ATA: quali sono i servizi valutabili nelle graduatorie del personale non docente?

Il servizio da valutare è solo quello prestato alle dirette dipendenze delle Amministrazioni Statali o EE.LL, cioè il servizio che determina un rapporto di lavoro mediante la stipula di contratti sottoscritti ai sensi di specifiche norme contrattuali del CCNL dei richiamati comparti , nonchè quello relativo a periodi di servizio coperti da contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato o determinato ai sensi dell’art. 25 e 44 del C.C.N.L. 2006/09 del comparto scuola, sottoscritto il 29.11.2007.Il servizio valutabile è quello effettivamente prestato o, comunque, quello relativo a periodi coperti da contratto, per i quali vi sia stata retribuzione, anche ridotta. I periodi, invece, per i quali è esclusivamente prevista la conservazione del posto senza assegni, non sono valutabili, con eccezione di quelli attinenti a situazioni, legislativamente o contrattualmente disciplinate (mandato amministrativo, maternità, servizio militare etc.), per le quali il tempo di conservazione del posto senza assegni è computato nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti.
Sono altresì valutabili, a prescindere da ogni effetto economico, quei periodi riconosciuti giuridicamente al candidato a seguito di contenzioso con pronuncia definitiva favorevole.

Personale ATA: è valido il servizio di assistente amministrativo in una scuola paritaria ai fini dell’inclusione nella graduatoria dei 24 mesi?

La normativa relativa alla parità scolastica ( legge 10.3.2000, n. 62 e legge 333/2001) non consente di estendere la presente procedura al personale delle scuole paritarie.
Infatti il servizio richiesto per l’ammissione ai concorsi di cui all’art. 554 del D.L.vo 297/94 deve essere prestato con rapporto d’impiego instaurato direttamente con lo Stato o (legge 124/99) con gli Enti locali.
Le succitate condizioni non sussistono nel caso degli addetti amministrativi, tecnici ed ausiliari delle scuole paritarie, atteso che l’attività lavorativa prestata in tali scuole non è assimilabile al rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione e quindi non costituisce titolo per
Tuttavia il servizio in questione non può non essere preso in considerazione ai soli fini della valutazione e, pertanto, ad esso va attribuito un punteggio pari al 50% di quello spettante per il servizio prestato con rapporto d’impiego alle dirette dipendenze dello Stato o degli Enti locali.

Personale ATA: si valutano i servizi come assistete amministrativo prestato con contratto d’opera?

I contratti di prestazione d’opera, stipulati da personale cui viene affidato lo svolgimento di attività , sono posti in essere in virtù di “convenzioni e sotto forma di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa “per cui viene meno un rapporto di lavoro caratterizzato come “dipendente” ma soltanto un obbligo tra le parti.
Ne consegue che il servizio prestato con contratto d’opera non può essere inteso come “servizio prestato in qualità di personale ATA nelle istituzioni scolastiche statali né altro servizio comunque prestato.


Personale docente: nel caso in cui il titolo di acceso ad una graduatoria sia costituito dal possesso congiunto di due titoli di studio, quale si valuta?

Per le classi di concorso alle quali si accede con il possesso di titoli di studio congiunti, si procede alla valutazione del solo titolo di studio principale.
A titolo esemplificativo qualora venga richiesto il possesso di laurea congiunta ad un diploma di istruzione secondaria, si valuta solo la laurea. Allo stesso modo se l’accesso all’insegnamento è stabilito dal possesso di un diploma di accademia di belle arti congiunto ad un diploma di maturità artistica o di arte applicata o di magistero, si valuta solo il diploma di accademia.

Titoli di accesso alle graduatorie di III fascia personale docente: sono laureato in ingegneria civile e sono stato escluso dalla graduatoria di III fascia della classe A049 –matematica e fisica-. E’ giusta tale esclusione?

Si. Il DM 39/98 non prevede che i possessori di qualsiasi laurea in ingegneria possano accedere a tale insegnamento. La confusione che spesso si verifica in alcune scuole, è il fare riferimento al DM 354/98 che prevede tale laurea per l’accesso ai concorsi a cattedra per titoli ed esami. Vi è da chiarire che le 2 normative afferiscono situazioni giuridiche del tutto diverse, per cui, ai fini dell’inserimento nelle graduatorie di III fascia, occorre fare riferimento esclusivamente al DM 39/98 presente anche sulla rete Internet del Miur.

Titoli di accesso alle graduatorie di III fascia personale docente: sulla rete Intranet del Miur uno stesso titolo di studio compare in 2 sezioni diverse: 1) titoli soggetti a proroga di validità 2) titoli di ammissione. A quale sezione occorre far riferimento?

La normativa sui titoli di accesso all’insegnamento nella scuola secondaria, nel corso del tempo, è stata soggetta a continui cambiamenti. Ogni decreto intervenuto in un certo periodo ha prorogato, in alcuni casi, la validità del titolo di studio (o del suo piano di studi) a condizione che lo stesso sia stato conseguito in un determinato anno accademico.
Ne consegue che vanno consultate entrambe le sezioni per poter discernere se un titolo di studio è stato soggetto a proroga di validità in riferimento all’anno accademico in cui lo stesso è stato conseguito.

L’abilitazione nella classe A052 consente di considerarsi abilitati anche nelle classe A051 e A050?

Il DM 354/98 stabilisce le seguenti corrispondenze di abilitazioni: 

 

ABILITAZIONE CONSEGUITA

ABILITAZIONI CORRISPONDENTI

A049

A047 e A048.

A050 + A036

A037

A043 + A036

A037

A052

A051, A050, A043

A051

A050, A043

A025

A028

A028

A025

A029

A030

A030

A029

A031

A032

A032

A031

A043

A050

A050

A043

Lingua scuola media

Lingua e cultura scuola superiore

Lingua e cultura scuola superiore

Lingua e cultura scuola superiore

 

Graduatorie ad esaurimento: Nelle graduatorie ad esaurimento, a parità di punteggio tra due candidate docenti di cui una di minore età con pref. R e con anno di inserimento graduatoria  2009 e l'altra di maggiore età con nessuna preferenza, ma con anno di inserimento graduatoria 2005, quale va inserita per prima nella graduatoria della nostra scuola?

Ai sensi dell’art. 1 comma 10 del D.M. 42/2009, a parità di punteggio e prima ancora dell’applicazione dei titoli di preferenza di cui all’art. 5 del D.P.R. 487/1994, precede il candidato che può vantare maggiore anzianità di iscrizione in graduatoria.

Graduatorie ad esaurimento: La nostra scuola ha ricevuto dei decreti di rettifica della graduatoria provinciale ad esaurimento emessi dall’USP. Bisogna prendere in considerazione tali decreti di rettifica  dopo la pubblicazione delle rispettive graduatorie d'istituto, rettificandole manualmente? E come si fa a sapere qual è l'esatto punteggio attribuito ai docenti , giacchè per alcuni insegnanti nei decreti di rettifica dell'USP i punteggi sono maggiori rispetto alle grad.di istituto, ma per altri minori?

Può succedere che dopo la pubblicazione delle graduatorie d’istituto di I fascia, l’USP possa emettere dei decreti di rettifica della graduatoria. In tali casi la graduatoria d’istituto va opportunamente integrata con gli estremi delle rettifiche indicate nei decreti emessi dall’USP. In caso di dubbio o di incertezze interpretative sarà opportuno contattare l’Ufficio che ha emesso i decreti.

Contratti di lavoro: Un insegnante di 1^fascia di istituto può  lasciare una supplenza breve attribuita fino a nomina dell'avente diritto, per un'altra breve sulla base di grad.di istituto definitive?

I contratti di lavoro si stipulano “sino all’avente titolo” solo nei seguenti casi:
1) in caso in cui si utilizza la graduatoria dell’a.s. trascorso (2008/2009) in attesa della pubblicazione delle graduatorie definitive per il biennio 2009/2011,
2) nell’ipotesi in cui occorre coprire un posto disponibile per l’intero anno in attesa  dell’individuazione dell’avente titolo incluso nelle grad. ad esaurimento da parte dell’USP o della scuola polo.
Si tenga presente che, nell’ipotesi di cui al punto 1),  diversi Tribunali del Lavoro hanno emesso sentenze a favore dei supplenti nominati sino all’avente titolo e poi licenziati all’atto della nomina dell’avente titolo, affermando che i contratti per supplenze brevi devono necessariamente recare una data di “fine contratto” che va comunque rispettata.
 

Titolo di accesso: I possessori della laurea in Conservazione dei beni culturali conseguito dopo l’a.a. 1993/94, possono accedere alla graduatoria di III fascia per l’insegnamento della classe A050?

No. Il DM 39 del 30.1.1998 stabilisce che per accedere all’insegnamento della classe A050 nella scuola secondaria tale laurea deve essere stata conseguita entro l’anno accademico 1993/94.

Titoli di accesso: mi sono laureata nell’a.a. 2002/2003 in Conservazione beni culturali e, per accedere all’insegnamento della classe A043, mi manca un esame di linguistica italiana. Posso conseguire ancora tale esame?

Si. L’art.  6 del D.M. n. 354 del 10.8.1998 prevede testualmente: 
1. Sono validi, ai fini del reclutamento e della mobilità, anche i diplomi di laurea il cui specifico piano di studi sia stato completato con gli esami universitari sostenuti successivamente al conseguimento della laurea.
2. Tale completamento del piano di studi consentirà ai docenti con contratto a tempo indeterminato di spostarsi all'interno dell'ambito disciplinare, sia ai fini dell'utilizzazione che della riconversione professionale in caso di soprannumerarietà.

Contratti di lavoro: Si chiede conoscere, per cortesia, se le 6 ore di supplenza su una titolare in allattamento vanno pagate dalla DPSV o dalla scuola.

Dalla scuola. La DPSV è competente al pagamento delle astensioni legate alla gravidanza ed al puerperio.

Graduatorie d’istituto: Un docente di 1°fascia graduatoria d'Istituto 2009/2011 nella compilazione on line del modello B erroneamente non ha segnato con la X la scelta delle 7 scuole per effettuare supplenze fino a 10 giorni. La scuola capofila può risolvere e come il problema?

Purtroppo l’omessa indicazione della scelta delle scuole nelle quali concorrere alle supplenze brevi sin o a 10 giorni non è tra le cause di variazioni che la scuola possa accettare ex-post. E’ possibile solo sanare errori materiali commessi dall’amministrazione.

Graduatorie d’istituto: pervengono da parte delle scuole decreti di rettifica punteggio per docenti presenti in 1^ fascia di Istituto (GE) che riportano rettifiche fatte da Uffici Scolastici regionali di altre province. E' pur vero che gli aspiranti potevano presentare domanda in tre province, ma ai fini dell'inserimento nelle graduatorie di Istituto per supplenze brevi la scelta doveva essere fatta in un'unica provincia? Perchè questi aspiranti sono presenti nelle graduatorie istituto di 1 fascia a Napoli pur avendo presentato domanda il altra provincia (Roma)?

Il Dm 56/2009 prevede che l’aspirante a supplenze poteva scegliere di inserirsi nella graduatorie d’istituto di una sola provincia anche se diversa da quelle scelte per l’inserimento in graduatoria ad esaurimento e nelle code.

 

Assenze dal lavoro: un docente in servizio nella nostra Scuola la cui moglie è casalinga chiede di usufruire sia del congedo parentale che del periodo di allattamento per il proprio figlio nato il mese di luglio. Ne ha diritto?

In riferimento al D.L.vo 151/2001 trascorso il periodo di astensione obbligatoria, i genitori hanno il diritto di astenersi dal lavoro – anche contemporaneamente - nei primi otto anni di età del bambino, per un periodo complessivo di sei mesi. Se utilizzati da entrambi i genitori, le astensioni dal lavoro non possono superare il limite complessivo di dieci mesi. Se il padre si assenta dal lavoro per un periodo continuativo non inferiore a tre mesi, il suo limite di sei mesi sale a sette e il limite massimo complessivo di fruizione tra i due genitori diventa di undici mesi (sette mesi per il padre e quattro mesi per la madre).
In presenza di un solo genitore, questi ha il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo di dieci mesi.
Il diritto all’astensione facoltativa è riconosciuto anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto in quanto non occupato o perché appartenente ad una categoria diversa da quella dei lavoratori subordinati. Per quanto concerne i riposi per allattamento del genitore, occorre far riferimento alla legge 903/1977 la quale stabilisce che questi periodi di riposo possano essere usufruiti anche dal padre lavoratore in determinate situazioni e precisamente:

  • nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre;
  • in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga ;
  • nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente e cioè lavoratrice autonoma (artigiana, commerciante, coltivatrice diretta), parasubordinata o libero professionista, escludendo la madre che non svolge attività lavorativa (interpretazione dell’Aran, circolare Inps n. 8 del 17.1.2003, circolare Inpdap n. 49 del 2711.2000).
  • in  caso di morte o di grave infermità della madre.

E’ invece escluso il diritto del padre ai riposi orari quando la madre non svolge attività lavorativa (fatta salva l’ipotesi di grave infermità). Con la sentenza n. 4293 del 9.9.2008 il Consiglio di Stato sez. VI, poiché numerosi settori dell’ordinamento considerano la figura della casalinga come lavoratrice, individuando così la ratio della norma, volta a beneficiare il padre di permessi per la cura del figlio allorquando la madre non ne abbia diritto in quanto lavoratrice non dipendente e pur tuttavia impegnata in attività che la distolgano dalla cura del neonato, ha riconosciuto a un padre il diritto ai riposi orari anche se la madre non svolgeva nella fattispecie attività lavorativa essendo casalinga.
Mentre la madre ha diritto ai riposi giornalieri durante il congedo parentale del padre, al padre non è possibile utilizzare i riposi durante il congedo di maternità e/o parentale della madre (tranne nei casi di parto plurimo), come pure nei casi in cui la madre non si avvale dei riposi in quanto assente dal lavoro per cause che determinano una sospensione del rapporto di lavoro (es.: aspettative o permessi non retribuiti, pause lavorative previste nei contratti a part-time verticale di tipo settimanale, mensile, annuale).
 

Assenze dal lavoro: Se un lavoratore deve assistere due familiari disabili ha diritto a raddoppiare i permessi lavorativi? Può cioè godere di sei giorni di permesso mensile?

La normativa vigente non ne parla. La questione della cumulabilità dei permessi lavorativi derivanti dall’art. 33 della L. 104/92 è stata affrontata già nel 1995 dal Consiglio di Stato (Parere 785 del 14 giugno 1995) che ha espresso parere favorevole circa la possibilità di cumulare in capo allo stesso lavoratore permessi lavorativi per diversi familiari con handicap grave. Sia l'INPS che l'INPDAP hanno recepito con proprie circolari l'indicazione del Consiglio di Stato. Per l'INPS il riferimento è la Circolare n. 211 del 31.10.1996. Quando nel nucleo familiare sono presenti più persone handicappate gravi, bisognose di assistenza, può essere riconosciuta al lavoratore, dietro sua specifica richiesta ed al verificarsi di alcune condizioni, la possibilità di cumulare più permessi, sempre, però, nel limite massimo di tre giorni per ogni familiare handicappato. Le condizioni sono che non vi siano altri familiari in grado di prestare assistenza. Anche l'INPDAP ha recepito l'indicazione con circolare n. 34 del 10.7.2000.  La cumulabilità in capo allo stesso lavoratore è ammessa a condizione che non vi siano altri familiari in grado di prestare assistenza o quando il lavoratore non sia in grado, nel limite di soli tre giorni mensili, di soddisfare le esigenze di più familiari handicappati, tenuto conto della natura dell'handicap.
Una successiva precisazione del Dipartimento Funzione Pubblica ha, nella sostanza, superato - per i soli dipendenti pubblici - le indicazioni dell'INPDAP e dello stesso Consiglio di Stato. Nel  parere del 18.2.2008 il Dipartimento ha espresso un'indicazione diversa, motivata con il ferimento all' art. 20 della Legge 53/2000 - intervenuta successivamente al Parere del Consiglio di Stato del 1995. Quella norma precisa che i benefici possono essere fruiti anche in assenza di convivenza e quindi, a parere del Dipartimento, non avrebbe più senso l'eventuale raddoppio dei benefici in caso di pluralità di disabili da assistere: i permessi possono ora essere fruiti solo in riferimento ad un'unica persona disabile. Si spinge ad affermare inoltre che "un'assistenza resa con continuità è logicamente prestata in favore di una sola persona". Non sarebbe possibile assistere, secondo la Funzione Pubblica, due persone con continuità. Tuttavia, anche in questo caso, rimanda alla discrezionalità delle diverse amministrazioni, la valutazione dei casi "eccezionali".

Contratti di lavoro sino all’avente titolo: in quali casi è possibile lasciare una supplenza temporanea per accettarne una sino alla nomina dell’avente titolo?

E’ consentito lasciare una supplenza temporanea per accettare una supplenza sino alla nomina dell’avente titolo, esclusivamente per disponibilità relative a posti di sostegno (nota Miur n. 12510 del 25.7.2009).

Supplenze su posti di sostegno: ho conseguito l’abilitazione nella classe A050 ai sensi del DM 21/2005 avendo prestato 360 giorni di servizio su posti di sostegno essendo in possesso del titolo di specializzazione. Posso accettare qualsiasi tipologia di contratti di lavoro senza preclusioni?

Ai sensi del citato DM 21/2005  i docenti di cui all’art. 1, lettere a),b) e c) e art. 3, del D.M. n. 21 del 9 febbraio 2005 “ricorrendone le condizioni, debbono stipulare contratti a tempo indeterminato e determinato, con priorità, su posti di sostegno”, per cui, l’eventuale rinuncia a proposta di contratto su posto di sostegno consente l’accettazione di altre proposte di contratto esclusivamente per insegnamenti non collegati alle abilitazioni conseguite ex D.M. 21 (nota Miur 12510 del 25.7.2009).

Supplenze su posti di sostegno: come avvengono le nomine per supplenze su posti di sostegno in caso di esaurimento degli elenchi di sostegno di un determinato istituto?

Qualora si esauriscano gli elenchi dei docenti di sostegno della scuola in cui si verifica la disponibilità del posto, la scuola medesima, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 7, comma 9 del nuovo Regolamento procederà utilizzando gli elenchi delle altre scuole della provincia, secondo il criterio di viciniorità.

Supplenze su posti di sostegno: è possibile, ed in quali casi, supplire su posti di sostegno, nella scuola dell’infanzia e primari, senza il possesso del titolo di specializzazione?

E’ possibile solo nel caso in cui si esauriscano gli elenchi di sostegno della determinata tipologia di tutte le scuole della provincia. Sarà cura del dirigente scolastico rivolgere l’interpello per la copertura dei posti di sostegno inviando la richiesta alle scuole del territorio con il criterio della viciniorità al proprio istituto. Se la richiesta rimane inevasa ve, infine, si renda necessario attribuire  i dirigenti scolastici individueranno gli interessati mediante lo scorrimento della graduatoria di posto normale d’istituto nell’ordine fissato dalle stesse. 

Supplenze su posti di sostegno: come avvengono le nomine su posti di sostegno nella scuola media in caso di esaurimento degli elenchi di sostegno d’istituto e delle scuole medie dell’intera provincia?

Si procede allo scorrimento incrociato delle graduatorie d'istituto secondo l’ordine prioritario di fascia. Pertanto il destinatario della supplenza verrà individuato in colui che occupa la migliore posizione di I fascia di una qualsiasi graduatoria d’istituto.

Supplenze su posti di sostegno: come avvengono le nomine su posti di sostegno nella scuola secondaria superiore  in caso di esaurimento degli elenchi di sostegno d’istituto e delle scuole superiori dell’intera provincia?

Per gli insegnamenti di scuola secondaria di secondo grado sono predisposti elenchi di sostegno, articolati in fasce, relativamente a ciascuna area disciplinare, secondo la suddivisione prevista dal D.M. 25 maggio 1995, n. 170. Gli aspiranti sono inclusi in ciascun elenco in base alla migliore collocazione di fascia e all’inserimento, nell’ambito di tale fascia, in una qualsiasi graduatoria ad esaurimento di scuola secondaria di secondo grado, riferita al medesimo elenco e col punteggio correlato a tale graduatoria. Nelle scuole secondarie di II grado in caso di esaurimento dell’elenco di
sostegno della specifica area su cui si deve disporre la nomina, il conferimento del posto avviene, ai fini delle supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche, tramite lo scorrimento incrociato degli elenchi di sostegno delle altre aree disciplinari.
Solo in caso di esaurimento degli elenchi di sostegno di tutte le 4 aree d’istituto, si procede all’interpello dei candidati inclusi negli elenchi di sostegno (della specifica area) delle scuole viciniori a livello provinciale.
In caso di esaurimento dell’elenco a livello dell’intera provincia, si procede alla nomina di aspirante incluso in una qualsiasi graduatoria dell’ambito disciplinare di riferimento, in base alla migliore collocazione previo scorrimento incrociato delle graduatorie.



Interpelli supplenze: se a seguito di una convocazione telefonica (supplenza inferiore a 10 gg.) l'aspirante docente rinuncia senza un valido motivo, bisogna  comunicare sulla piattaforma SIDI la rinuncia dell'aspirante?  Si chiede inoltre se l'applicazione delle sanzioni (l'aspirante viene collocato in coda alla graduatoria d'istituto) avviene  sempre dopo aver rinunciato per due volte al conferimento della supplenza.

La  mancata accettazione di una proposta di assunzione dall’elenco dei 10 giorni  comporta la cancellazione dell’aspirante, relativamente alla scuola interessata, dall’elenco di coloro che devono essere interpellati con priorità per tali tipologie di supplenze ai sensi dell’articolo 7, comma 7. Tale sanzione si applica solo agli aspiranti che abbiano esplicitamente richiesto l’attribuzione di tale tipologie di supplenze e che, all’atto dell’interpello, risultino non titolari di altro rapporto di supplenza o non aver già fornito accettazione per altra proposta di assunzione; per gli aspiranti parzialmente occupati aventi titolo al completamento d’orario, la rinuncia non dà luogo ad alcuna sanzione. Non è necessario digitare al Sidi la rinuncia perché esplica effetti solo nella scuola interessata

Contratti di lavoro: essendo  stata nominata una supplente su un posto vacante (organico di fatto) per 9 ore di lingua inglese come va stipulato il contratto : con la dizione "in attesa dell'avente diritto" oppure fino al 30/06/2010, o ancora fino al termine delle lezioni?

Trattasi di uno spezzone orario disponibile per l’intero anno e, pertanto, va coperto con una supplenza sino al 30 giugno 2010.

Contratti di lavoro: - il 1.9.2009  una docente DAS scuola primaria è stata  utilizzata presso questa scuola media  sulla classe di concorso A245 La  decente nell'a..s. 2008/09 è stata destinataria di un contratto a tempo determinato fino al 30.6.2009 sulla scuola primaria. In  data 7.11.2008 la docente è stata immessa in ruolo  con decorrenza giuridica 1.9.2008 ed economica 1.9.2009. Si chiede di conoscere quali adempimenti risultano necessari ai fini della corresponsione dello stipendio atteso che la predetta docente risulta titolare nella scuola primaria ed utilizzata per il corrente anno scolastico presso la nostra scuola ( scuola secondaria di primo grado). Si chiede, altresì quale orario di servizio dovrà osservare se quello in vigore presso la scuola primaria (24 ore) o quello vigente presso la scuola secondaria di primo grado (18 ore) ?

La docente va inquadrata, con le decorrenze citate, nel ruolo della scuola primaria. L’utilizzazione nella scuola media comporta la corresponsione delle differenze stipendiali in riferimento al ruolo ricoperto nella scuola media.

Contratti ore aggiuntive: come va gestito al SIDI un contratto per ore aggiuntive  ai supplenti con nomina per l’intero anno?

Il contratto per ore aggiuntive ai supplenti annuali o fino al termine delle attività, o art. 40 va  trasmesso a SPT e RTS; gli estremi del servizio devono essere compresi all’interno (o al più coincidere) con quelli del contratto di riferimento (nota Miur 217 del 27.1.2009)..

Contratti ore aggiuntive: come fare a stampare e trasmettere i contratti su ore aggiuntive al Mef?

Per stampare, convalidare e trasmettere i contratti alla Ragioneria Territoriale e a SPT per il pagamento, si utilizzano le consuete funzioni disponibili alle voci “Stampe” e “Gestione Flussi MEF”.

Contratti ore aggiuntive : con quale codice si trasmettono al SIDI i contratti per ore aggiuntive?

Il codice da utilizzare è N21. La nuova procedura  gestirà i casi in cui il dirigente scolastico propone un contratto per uno spezzone residuo fino a 6 ore ai seguenti supplenti, già destinatari di contratto a tempo determinato nella stessa scuola.


Contratti ore aggiuntive : è possibile pagare le ore aggiuntive al personale supplente?

E’ previsto il pagamento a favore del personale docente con contratto stipulato su supplenze brevi,  supplenze brevi fino all’avente diritto, supplente nominato su posto disponibile dopo il 31-12. Il  contratto, in questi casi,  sarà pagato dalla scuola.

Contratti ore aggiuntive : con quali modalità vanno retribuite le ore aggiuntive al personale in astensione obbligatoria?

E’ possibile retribuire ore eccedenti al supplente in sostituzione di personale in maternità; al supplente il dirigente scolastico può proporre le ore aggiuntive solo se prestate dalla docente sostituita; il contratto sarà trasmesso a SPT;


Contratti ore aggiuntive : in quali altri casi è possibile retribuire ore eccedenti?

E’ previsto il pagamento di ore eccedenti nei seguenti altri casi:
astensione obbligatoria durante supplenza breve; il contratto sarà trasmesso a SPT;
trattamento di indennità fuori nomina; se l’interessata, nei 60 giorni precedenti l’astensione obbligatoria, era destinataria anche di un contratto di ore aggiuntive, l’indennità va calcolata anche su di esse.

Completamento d’orario: in quali casi è previsto il diritto al completamento dell’orario di servizio?

 L’art. 4 del regolamento delle supplenze prevede che il completamento competa solo nei casi in cui il supplente incluso nelle graduatorie ad esaurimento accetti uno spezzone orario in mancanza di posti ad orario intero. Nei due anni scolastico 200708 2 2008/09 il Miur aveva emanato chiarimenti (cfr nota n. 17491 del 24.10.2009) con i quali derogava ad applicare tale disposizione .


In quale periodo vengono coperti gli spezzoni orario in classi collaterali sino a 6 ore da parte dei dirigenti scolastici?

Gli USP definiscono il piano delle disponibilità da coprire con personale supplente procedendo anche ad abbinare gli spezzoni orario sino a 6 ore in maniera tale che si formino delle cattedre orario.
Ciò consente di restituire alla competenza dei dirigenti scolastici gli spezzoni orario sino a 6 ore affinché gli stessi provvedano alla loro copertura come stabilito dal DM n. 131 del 13.6.2007.

Con quali criteri si formano le cattedre orario esterne nella fase associativa in organico di fatto?

Gli Uffici Scolastici Provinciali nella costituzione delle cattedre esterne, procedono ad abbinare le ore nel seguente ordine:
• ore residue poste nello stesso Comune appartenenti ad articolazioni della stessa istituzione scolastica;
• ore residue poste nello stesso comune appartenenti a Istituzioni scolastiche diverse;
• ore residue poste in comuni viciniori appartenenti ad articolazioni della stessa Istituzione scolastica;
• ore residue poste in comuni viciniori appartenenti ad istituzioni Scolastiche diverse.
Potranno comunque essere abbinate ore presenti in non più di tre sedi scolastiche poste in non più di due comuni e si dovrà tener presente il criterio della facile raggiungibilità, da valutare in relazione alla rete stradale e all’esistenza di adeguati mezzi di trasporto pubblico.

E’ consentito ad un supplente all’atto dell’assunzione stipulare un contratto di lavoro in part time?

L’art. 39 del CC NL /2007 del personale della scuola prevede che l'Amministrazione scolastica costituisce rapporti di lavoro a tempo parziale sia all'atto dell'assunzione sia mediante trasformazione di rapporti a tempo pieno su richiesta dei dipendenti interessati, nei limiti massimi del 25% della dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno di ciascuna classe di concorso a cattedre o posti o di ciascun ruolo e, comunque, entro i limiti di spesa massima annua previsti per la dotazione organica medesima. Ai fini della costituzione di rapporti di lavoro a tempo parziale si deve, inoltre, tener conto delle particolari esigenze di ciascun grado di istruzione, anche in relazione alle singole classi di concorso a cattedre o posti, ed assicurare l'unicità del docente, per ciascun insegnamento e in ciascuna classe o sezioni di scuola dell’infanzia, nei casi previsti dagli ordinamenti didattici, prevedendo a tal fine le ore di insegnamento che costituiscono la cattedra a tempo parziale.

Contratto di lavoro in part time: sono un docente che ha stipulato un contratto di lavoro per supplenza di 12 ore in part time. Posso cumulare un contratto con una scuola paritaria?

IlCCNL/2007 del personale delcomparto scuola, sia per il personale docente che ATA, prevede che sia possibile stipulare un contratto di lavoro in regime di part time anche all’atto dell’assunzione. In tal senso è possibile anche frazionare una cattedra per il personale docente, assicurando l’unicità dell’insegnamento, che frazionarel’orario di lavoro per il personale ATA (ad eccezione del profilo del DSGA che non può chiedere il part time).
Una vota scelto il part time si è sottoposti alle disposizioni previste dall’art. 53 del D.L.vo 165/2001, per cui, se l’orario di lavoro in part time è di un numero di ore non superiore al 50% dell’orario obbligatorio settimanale, è possibile cumulare un rapporto di lavoro con un datore di lavoro privato.
Non è possibile, invece, cumulare un rapporto di lavoro con altre amministrazioni pubbliche e, quindi, con altre scuole anche se paritarie. Tale ultimo riferimento è riscontrabile dalla lettura dell’art. 4 del DM n. 131 del 13.6.2007, il qualestabilisce che il completamente tra scuola statale e non statale avviene con le stesse regole di quelle stabilite tra scuole statali.

Cumulo di supplenze tra scuole statali e non statali: ho stipulato un contratto di lavoro a tempo determinato in una scuola statale secondaria come docente per n. 18 ore. Posso accettare una supplenza in una scuola paritaria per n. 6 ore?

No. Il cumulo di rapporti di lavoro da svolgere, quindi, nello stesso periodo temporale, deve avvenire nel limite dell’orario obbligatorio di insegnamento stabilito per la determinata tipologia di personale. Per la scuola secondaria il limite è di 18 ore.

Ore eccedenti all’orario di lavoro: Sono un docente in servizio in una scuola media con orario di lavoro di 12 ore perché, al momento dell’accettazione della proposta di lavoro dal mio inserimento nella graduatoria ad esaurimento, non esistevano disponibilità su cattedra.Nella scuola in cui sono in servizio esiste una disponibilità di 6 ore per la stessa disciplina che insegno. Il dirigente vuole assegnare le ore in questione come ore eccedenti ad un docente di ruolo in servizio nella scuola. E’ giusto? O spetta a me la priorità nel completamento dell’orario di lavoro?

Ai sensi dell’art.1, comma 4, del Regolamento le ore di insegnamento, pari o inferiori a 6 ore settimanali, che non concorrono a costituire cattedre o posti orario non fanno parte del piano di disponibilità provinciale da ricoprire in base allo scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, ma restano nella competenza dell’istituzione scolastica ove si verifica la disponibilità di tali spezzoni di insegnamento. La predetta istituzione scolastica provvede alla copertura delle ore di insegnamento in questione secondo le disposizioni di cui al comma 4 dell’art.22 della Legge Finanziaria 28 dicembre 2001, n.448, attribuendole, col loro consenso, ai docenti in servizio nella scuola medesima, forniti di specifica abilitazione per l’insegnamento di cui trattasi, prioritariamente al personale con contratto a tempo determinato avente titolo al completamento di orario e, successivamente al personale con contratto ad orario completo - prima al personale con contratto a tempo indeterminato, poi al personale con contratto a tempo determinato - fino al limite di 24 ore settimanali come ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo.
Solo in subordine a tali attribuzioni, nei casi in cui rimangano ore che non sia stato possibile assegnare al personale in servizio nella scuola, i dirigenti scolastici provvederanno all’assunzione di nuovi supplenti utilizzando le graduatorie di istituto.

Completamento d’orario: copro 10 ore di supplenza in una supplenza per la classe A051 avendo rinunciato, al momento della convocazione dalle graduatorie provinciali ad esaurimento, alla cattedra intera a me non gradita. Ho comunque diritto al completamento dell’orario di lavoro nell’ipotesi in cui si determini una disponibilità.

L’art. 4 del DM 13.6.2007 stabilisce che l’aspirante cui viene conferita, in caso di assenza di posti interi, una supplenza ad orario non intero, anche nei casi di attribuzione di supplenze con orario ridotto in conseguenza della costituzione di posti di lavoro a tempo parziale per il personale di ruolo, conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle varie graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento d’orario, esclusivamente nell'ambito di una sola provincia, fino al raggiungimento dell’orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo. Tale completamento può attuarsi anche mediante il frazionamento orario delle relative disponibilità, salvaguardando in ogni caso l’unicità dell’insegnamento nella classe e nelle attività di sostegno. Nel suo caso, pertanto, la rinuncia alla cattedra costituisce un impedimento al completamento dell’orario di lavoro.

Completamento d’orario: lavoro come supplente docente su classe C032 su due spezzoni orario di 4 e 3 ore in 2 diverse scuole ubicate nei comuni di S.Antimo ed Afragola. Posso accettare un terzo spezzone nel comune di Napoli?

No. Il completamento d’orario per il personale docente della scuola secondaria il completamento dell’orario di cattedra può realizzarsi per tutte le classi di concorso, sia di primo che di secondo grado, sia cumulando ore appartenenti alla medesima classe di concorso sia con ore appartenenti a diverse classi di concorso ma con il limite rispettivo di massimo tre sedi scolastiche e massimo due comuni, tenendo presente il criterio della facile raggiungibilità. Il completamento d’orario può realizzarsi, alle condizioni predette, anche tra scuole statali e non statali con rispettiva ripartizione dei relativi oneri.

Sanzioni per rinuncia supplenza: riguardo le graduatorie d'istituto nella scuola primariaper supplenze inferiori a 10 gg, l'irreperibilità di una docente inoccupata, chiamata dalle ore 7.30  fino alle ore 9.00, in caso in cui la risposta utile non pervenga entro le ore 10.00 equivale a rinuncia? Quindi la docente va accodata e non chiamata per tutto l'anno scolastico?

L'art. 7 del DM 13.6.2007 stabilisce, tra l'altro, che la mancata accettazione di una proposta di assunzione formulata secondo le specifiche modalità stabilite con apposito provvedimento ministeriale comporta, relativamente all'anno scolastico in corso,  la cancellazione dell’aspirante, relativamente alla scuola interessata, dall’elenco di coloro che devono essere interpellati con priorità per tali tipologie di supplenze. Tale sanzione si applica solo agli aspiranti che abbiano esplicitamente richiesto l’attribuzione di tale tipologie di supplenze e che, all’atto dell’interpello, risultino non titolari di altro rapporto di supplenza o non aver già fornito accettazione per altra proposta di assunzione; per gli aspiranti parzialmente occupati aventi titolo al completamento d’orario, la rinuncia non dà luogo ad alcuna sanzione.
L'art. 8 del DM 56/2007 precisa, poi, che ai fini dell'applicazione delle sanzioni collegate alla rinuncia ad una proposta contrattuale per le supplenze brevi sino a 10 giorni nelle scuole dell’infanzia e primarie di cui alla lettera c) punto 1 del predetto art.8 del Regolamento, l’impossibilità di reperimento mediante il recapito di telefono cellulare o di telefono fisso durante la fascia oraria di reperibilità (7.30 – 9.00) equivale alla rinuncia esplicita.


Per garantire l'attività didattica degli alunni, si chiede se è possibile effettuare sostituzione personale titolare assente anche un solo giorno con personale nominato dalla graduatoria di circolo, visto che non è più possibile effettuare le sostituzioni con personale interno (per mancanza di compresenze).

Con unma recente nota prot. N. 14991 del6 ottobre 2009 il Miur ha fatto presente quanto segue: “ Si fa riferimento alle segnalazioni di alcuni casi in cui le istituzioni scolastiche , a causa di assenze del personale docente titolare in servizio, si trovano in gravi difficoltà nell’ assicurare la piena funzionalità delle attività didattiche nei riguardi degli alunni. A tale riguardo si ricorda che la normativa vigente per le scuole di istruzione secondaria prevede che, nei casi di assenze, si può provvedere con le proprie risorse di personale docente, fino ad un massimo di 15 giorni, mediante l’attribuzione ai docenti in servizio di un orario massimo di 24 ore settimanali. Tali disposizioni sono contenute nell’art. 22, comma 6, della legge finanziaria 28.12.2001 ,n. 449 in combinazione col comma 4 del medesimo articolo, e secondo l’art. 7, comma 3, del Regolamento in materia di supplenze al personale docente ed educativo di cui al D.M. n. 131 del 13.6.2007. Sotto il profilo del suddetto impiego del proprio personale docente, si precisa che mentre per l’eventuale personale in soprannumero a disposizione la prestazione di 18 ore settimanali è obbligatoria, per tutto il personale comunque in servizio l’assunzione di ulteriori ore di insegnamento per sostituzione di colleghi assenti, sino la limite massimo di 24 ore settimanali, risulta opzionale. Fatte salve le disposizioni normative sopra richiamate, si pregano le SS.LL di rappresentare agli uffici e istituzioni scolastiche di rispettiva competenza, che in tutti i casi in cui le suddette soluzioni normative non si rivelano idonee a sopperire alla sostituzione dei docenti assenti, al fine primario di non incorrere in una sospensione della didattica nei riguardi degli allievi interessati, i dirigenti scolastici possono provvedere, per periodi di assenza anche inferiori a 15 giorni, alla nomina di personale supplente temporaneo.”

 

Nella nostra scuola dobbiamo sostituire una docente di ruolo di sostegno assente per astensione obbligatoria ,da quale graduatoria  convocare o bisogna  aspettare le graduatorie del DM 82/2009

Le priorità previste dal DM 82/2009 verranno applicate solo ad avvenuta pubblicazione dei relativi elenchi da parte dell’Ufficio Scolastico provinciale.

Una insegnante  titolare di una scuola elementare  comunica con fono del 07/01/09 di assentarsi per maternità difficile fino 05/02/09. L’I.C. procede all’invio di telegrammi alle ore 15,15 del 07/01/09 per il conferimento della supplenza il 12/01/09 alle ore 8,00. La supplenza inizierà il giorno12/01/09 e terminerà il 05/02/09). Vengono convocati i docenti in graduatoria d’istituto, liberi da impegni di servizio per supplenze. Il 12/01/09 alle ore 8,00 nessuno è presente.  Nel frattempo la titolare, su certificazione dell’Ispettorato del Lavoro, comunica che l’assenza sarà di 60 giorni con scadenza il 07/03/09. Nello stesso 12/01/09 l’I.C. invia altri telegrammi per l’ assegnazione della supplenza  dal 15/01/09  al 07/03/09. Una insegnante non viene convocata perché risulta, al sistema, occupata dal 07/01/09 fino 16/01/09.(stampa della schermata in data 09/01/09). Tale ultima insegnante  ricorre avverso il conferimento della supplenza, perché se fosse stata libera sarebbe spettata a lei, e ne chiede almeno il riconoscimento giuridico. Si chiede se è corretto riconoscere la nomina giuridica ad una insegnante che non è elencata fra le presenti alla convocazione per il conferimento della supplenza nell’I.C., per i periodi nei quali la stessa  non ha prestato servizio nelle scuole dove compare nelle graduatorie d’istituto.

Si ritiene che l’insegnante occupata, anche se per un solo giorno, non abbia titolo alla supplenza. In ogni caso la decorrenza giuridica e quella economica per il personale supplente coincidono.

E` possibile nominare un supplente temporaneo fino al termine delle lezioni su un docente di scuola primaria che ha chiesto le 6 ore settimanali per allattamento bambino, essendo l'unica della classe.

L’insegnante della scuola primaria ha comunque titolo ad assentarsi per riduzione di orario per allattamento.

Il supplente può rimanere in servizio sino al 70.mo anno di età?

L’art. 3 del DM 56/2009 stabilisce che il candidato può presentare domanda se presenta un’età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 65 riferita al 1° settembre 2009, secondo quanto previsto dall’art.9 comma 2 del Regolamento che prevede, inoltre, che qualora il candidato maturi il limite d’età dei 65 anni nel corso del primo anno di validità della graduatoria, viene depennato con decorrenza dall’anno scolastico successivo. Su tale ultima questione si è pronunciato diverse volte il Tar del Lazio con sentenze che hanno affermato il diritto del supplente ad  accettare supplenze fino al compimento dei 70 anni. Nella sentenza n. 7346/2005, in particolare, il Tar del Lazio ha  accolto il ricorso di un insegnante  proveniente dalla scuola materna e dell’ infanzia, presentato  a seguito dell’esclusione della stessa insegnante dalla graduatoria permanente definitiva dell’Usp di Latina (relativa alla terza fascia biennio 2005/2007). poiché l’interessata aveva già compiuto il 65° anno di età ed era stata quindi ritenuta in età già pensionabile. Il Tar ha così confermato il proprio orientamento in siffatta questione  (sent. n. 7346/05; ord. cautelare n. 5071/06) affermando il principio che il collocamento a riposo d’ufficio al 65° anno di età non è previsto per gli insegnanti non di ruolo, dovendosi la fattispecie ritenere disciplinata dalla legge 19 marzo 1955 n. 160, che prevede il collocamento a riposo all’età di anni 70?. A tal proposito va ricordato che per il personale di ruolo il collocamento automatico in pensione scatta con il compimento del sessanta-cinquesimo anno di età, anche se lo stesso personale a tempo indeterminato ha facoltà di chiedere il mantenimento in servizio sempre fino a 70 anni.

Un assistente amministrativa ha scelto una supplenza in part time di 18 ore su posto sino al 31 agosto. Il contratto quale durata avrà.

La supplente ha titolo al contratto  di 18 ore sino al 31 agosto. Sulle restanti ore, invece, si potrà stipulare un contratto di lavoro sino al 30 giugno.

Sono una dirigente di un istituto superiore. Avendo la necessità di sostituire un titolare assente per 11 giorni ed in mancanza di docenti titolari in servizio disponibili a prestare ore in eccedenza, poso ricorrere ad un supplente?

Il dirigente, limitatamente alle supplenze brevi nei casi di sostituzione del personale titolare, provvede alla nomina di personale supplente nei casi in cui non vi siano docenti di ruolo in servizio nella scuola con ore di messa a disposizione ed utilizzando docenti in ore aggiuntive per assenze non superiori a 5 giorni nella scuola primaria ed a 15 giorni nella scuola secondaria. Una recente nota del Miur ha altresì precisato che, in presenza di esigenze di servizio finalizzate alla copertura delle assenze nelle classi lasciate libere per assenze brevi dei titolari, è possibile ricorrere al personale supplente anche per assenze inferiori a quelle innanzi citate.
Nella nota n. 14991 del 6 ottobre 2009, si legge : ”Si fa riferimento alle segnalazioni di alcuni casi in cui le istituzioni scolastiche , a  causa di assenze del personale docente titolare in servizio, si trovano in gravi difficoltà nell’  assicurare la piena funzionalità delle attività didattiche nei riguardi degli alunni.  A tale riguardo si ricorda che la normativa vigente per le scuole di istruzione  secondaria prevede che, nei casi di assenze, si può provvedere con le proprie risorse di personale  docente, fino ad un massimo di 15 giorni, mediante l’attribuzione ai docenti in servizio di un orario massimo di 24 ore settimanali. Tali disposizioni sono contenute nell’art. 22, comma 6, della legge finanziaria 28.12.2001 ,n. 449 in combinazione col comma 4 del medesimo articolo, e secondo l’art.  7, comma 3, del Regolamento in materia di supplenze al personale docente ed educativo di cui al D.M. n. 131 del 13.6.2007. Sotto il profilo del suddetto impiego del proprio personale docente, si precisa che mentre per l’eventuale personale in soprannumero a disposizione la prestazione di 18 ore settimanali è obbligatoria, per tutto il personale comunque in servizio l’assunzione di ulteriori ore di insegnamento per sostituzione di colleghi assenti, sino la limite massimo di 24 ore settimanali, risulta opzionale. Fatte salve le disposizioni normative sopra richiamate, si pregano le SS.LL di  rappresentare agli uffici e istituzioni scolastiche di rispettiva competenza, che in tutti i casi in cui le suddette soluzioni normative non si rivelano idonee a sopperire alla sostituzione dei docenti assenti, al fine primario di non incorrere in una sospensione della didattica nei riguardi degli allievi interessati, i dirigenti scolastici possono provvedere, per periodi di assenza anche inferiori a 15  giorni, alla nomina di personale supplente temporaneo. “

Proroga supplenza: Avendo conferito una supplenza di 11gg su un alunno di scuola primaria diversamente abile, gravissimo, ad insegnante senza titolo specifico perchè la graduatoria di circolo e quelle viciniori esaurite, si chiede se ,ad eventuale proroga malattia della titolare ,bisogna riconvocare e verificare se qualche docente con il titolo è libera a tale data, o se vale la continuità didattica per l'attuale insegnante docente.

Occorre precisare, in via preliminare, che in caso di esaurimento delle graduatorie ed elenchi di sostegno del proprio istituto, occorre rivolgersi alle graduatorie delle scuole viciniori a livello provinciale con il criterio della viciniorietà. Solo dopo è possibile coprire il posto di sostegno con docente curricolare. In tale ipotesi è lecito operare la proroga della supplenza come previsto dal regolamento (DM 13.6.2007)

Supplenze per assenze amministratori locali: un docente a tempo indeterminato in servizio c/o questo Istituto per nr. 2 ore sett.li, assente dal 15 settembre fino al 18/12/2009 in quanto assessore comunale, può essere sostituito con un docente a T.I. già in servizio nella scuola per nr. 18 ore settimanali ? Se sì, sarà pagato per il periodo di servizio per nr. 2/18 con i fondi per le supplenze brevi o come ore eccedenti in sessantacinquesimi?

L’art. 38 del CCNL/2007 dwel personale comparto scuola stabilisce che nei  confronti del personale docente chiamato a ricoprire cariche elettive, si applicano le norme di cui al d.lgs 18.08.2000, n.267 e di cui all’art. 68 del d.lgs. 30 marzo 2001, n.165. Il personale che si avvalga del regime delle assenze e dei permessi di cui alle leggi predette, è tenuto a presentare, ogni trimestre, a partire dall'inizio dell'anno scolastico, alla scuola in cui presta servizio, apposita dichiarazione circa gli impegni connessi alla carica ricoperta, da assolvere nel trimestre successivo, nonché a comunicare mensilmente alla stessa scuola la conferma o le eventuali variazioni degli impegni già dichiarati.  Nel caso in cui il docente presti servizio in più scuole, la predetta dichiarazione va presentata a tutte le scuole interessate.   Qualora le assenze dal servizio derivanti dall'assolvimento degli impegni dichiarati non consentano al docente di assicurare la necessaria continuità didattica nella classe o nelle classi cui sia assegnato può farsi luogo alla nomina di un supplente per il periodo strettamente indispensabile e, comunque, sino al massimo di un mese, durata prorogabile soltanto ove se ne ponga l'esigenza in relazione a quanto dichiarato nella citata comunicazione mensile , sempreché non sia possibile provvedere con altro personale docente in soprannumero o a disposizione.  Per tutta la durata della nomina del supplente il docente, nei periodi in cui non sia impegnato nell'assolvimento dei compiti connessi alla carica ricoperta, è utilizzato nell'ambito della scuola e per le esigenze di essa, nei limiti dell'orario obbligatorio di servizio. prioritariamente per le supplenze e per i corsi di recupero.
Tanto premesso nel caso in cui la SV provvede alla sostituzione con personale in servizio con ore eccedenti il pagamento avviene a carico dei fondi scolastici per le supplenze brevi.

Punteggio per servizio decreto salva precari: Ho presentato domanda per il salvaprecari. Sono inclusa nella graduatoria ad esaurimento per le seguenti graduatorie: A345, A346, AAA ed EEE. Durante l'a.s. 2008/2009 ho lavorato su A345 (inglese), fino al termine delle attività didattiche. Essendo io inclusa anche nella graduatoria di 3a fascia d'Istituto per A245 (francese), nel caso io lavorassi su questa classe di concorso, i 12 punti giuridici del salvaprecari mi verrebbero comunque riconosciuti su A345?

Il punteggio va attribuito sulla classe per la quale è stato prestato servizio nell’a.s. 2008/09 e per la quale si avvale della priorità del DM 82/2009. Ovviamente se il servizio prestato nell’a.s. 2009/10 prescinde dalle priorità ma viene  espletato per la normale posizione occupata nella graduatoria di inglese, il punteggio sarà attribuito sulla classe di concorso cui si riferisce il servizio effettivamente prestato.

Supplenza annuali: presso questa Istituzione Scolastica è disponibile una C.O.E. c.c. A020 che originariamente in organico di dirito era composta da 17 ore preeso il N/S Istituto  con completamento di 3 ore ad altro istituto. In organico di fatto la suddetta C.O.E. è diventata di 13 ore presso questo Istituto con completamento di 3 ore presso l'altro istituto. Dovendo questa Istituzione Scolastica provvedere alla nomina essendo la graduatoria dell'USP esaurita, si chiede cortesemente di conoscere se il contratto a t.d.  deve terminare il 30-06-09 oppure deve terminare il 31-08-09.

La diversa combinazione degli spezzoni orari componenti una cattedra in organico di diritto fa sì che, ai fini della determinazione di un posto da coprire per supplenza, la stessa assume la consistenza di una supplenza sino al termine delle attività didattiche. Ciò accade sia nell’ipotesi in cui si procede ad un diverso abbinamento della cattedra orario esterna (coe), sia nel caso in cui il numero di ore complessive della cattedra scenda al di sotto delle 18 ore cioè della composizione strutturale prevista in organico di diritto.

Proroga supplenza per maternità: una supplente in astensione obbligatoria dal 22/08/09 al 22/01/2010 accetta una supplenza fino al 9/11/2009 rinunciando all'indennità di maternità. In caso di proroga del contratto ha diritto alla stessa oppure all'indennità di maternità fuori nomina?

La rinuncia all’indennità di maternità è limitata al contratto sino al 9.11.2009 evidentemente stipulato per completamento orario cattedra. Ne consegue che in caso di proroga della supplenza spetta l’erogazione dell’indennità

Supplenze in 2 diverse province: un docente che  ha avuto l’incarico in una provincia di Salerno per n. 12 ore di insegnamento, può accettare un completamento di orario in provincia di Napoli ? Trattasi di un docente nominato dalla graduatoria di 1 fascia d’istituto.

No, non è possibile considerato il divieto di cumulare 2 rapporti di lavoro in contemporanea previsto dall’art. 4 del DM 13.6.2007.

Valutazione servizio negli istituti legalmente riconosciuti: in riferimento alle graduatorie di istituto di III fascia docenti, si chiede quale è il punteggio annuo da attribuire per il servizio specifico e quello non specifico prestato negli istituti pareggiati o legalmente riconosciuti, relativamente agli anni scolastici 1999-2002, ovvero prima dell'istituzione delle scuole paritarie.

La tabella di valutazione allegata al DM 56/2009 prevede che il servizio prestato nelle scuole statali e paritarie vada valutato come servizio specifico a 12 punti per anno scolastico. Il servizio prestato nelle scuole legalmente riconosciute vale la metà.

Valutazione servizio scuole paritarie: Da quale anno è possibile valutare il servizio nelle scuole paritarie come quello prestato nelle scuole statali?

A decorrere dall’a.s. 2000/2001 per effetto dell’entrata in vigore della legge 62/2000.

Ore eccedenti: per una supplenza di Ed. Fisica di 18 ore, dopo aver verificato l'indisponibilità dei ns. docenti di ruolo di Ed. Fisica; è previsto dalla normativa vigente verificare l'eventuale disponibilità dei docenti di sostegno in servizio presso la ns. scuola con contratto a T.I. e a T.D. con laurea in Ed. Fisica?

E’ possibile affidare le ore eccedenti a docenti di ruolo in servizio nella scuola a condizione che siano in possesso della specifica abilitazione (art. 1 DM 13.6.2007)

 

Conferimento supplenza: In seguito ad una convocazione sulla classe di concorso A043 si è reso necessario scindere la cattedra in quanto la prima convocata era già impegnata per n° 9 ore. Dovendo incastrare la disponibilità oraria della docente supplente e l’orario della docente assente si è dovuto procedere nel seguente modo:

  • 1^ convocata   assegnate n° 7 H da svolgere nella stessa classe (A) di cui 5 h di italiano e 2 di storia
  • 2^ convocata  assegnate n°  11 h di cui 2 h di geografia assegnate nella classe (A) di cui sopra e le rimanenti 9 h di italiano storia e geografia assegnate in un’altra classe (B).

E’ corretto scindere le discipline di una stessa classe (A) come appena esplicato?
Il Regolamento delle supplenze (DM 13.6.2007) stabilisce che per effettuare il completamento d’orario è necessario assicurare l’unicità dell’insegnamento. Pertanto, specialmente nella scuola secondaria, non è possibile frazionare una cattedra se ciò comporti l’affidamento delle discipline, istituzionalmente riunite in un unico ambito da svolgere da un solo insegnante, a diversi insegnanti.

Corsi di perfezionamento: Salve, avrei da fare una domanda: Il corso di perfezionamento del consorzio universitario For.Com dal titolo "Applicazioni didattiche in logica: il gioco degli scacchi"  è coerente con gli insegnamenti delle classi di concorso A047, A048, A049, A059?

La tabella di valutazione dei titoli nelle graduatorie ad esaurimento  stabilisce che vanno i valutati i titoli conseguiti al termine di corsi di perfezionamento che siano coerenti con le discipline insegnate dal docente ed a cui si riferisce la graduatoria .Sono coerenti tutti i corsi che vertano sulle metodologie educative e didattiche. Nel caso di specie è necessario esaminare i vari moduli del corso e stabilire che siano presenti programmi in linea con i contenuti della matematica e dei vari riferimenti disciplinari a questa disciplina.
 

Cumulo rapporti di lavoro: Salve,  sono un docente che voleva chiederLe se è possibile ottenere la valutabilità del punteggio derivante da servizio prestato nel corso di un a.s., ma in fasi diverse, in istituti appartenenti a province diverse. Es. se lavoro da sett a nov. in un ist. paritario o statale di napoli e da dicembre a giugno in uno statale o paritario di Caserta, posso ottenere la valutabilità di entrambi servizi prestati? Non ho trovato una norma che lo vieti espressamente a meno che non si intenda in tal senso l'comma 8, art. 5, D.M. 13 giugno 2007 (Resta comunque preclusa... la cumulabilità di rapporti di lavoro in due diverse province). I sindacati purtroppo mi danno informazioni contrastanti al riguardo.

L’art. 4 del DM 13.6.2009 è chiaro: non è possibile prestare servizi contemporanei in 2 diverse province. Per servizi contemporanei si intende che sono svolti nello stesso arco temporale anche se in giorni diversi. Se, invece, i periodi lavorativi non si sovrappongono, ma sono svolti in archi temporali diversi dell’a.s., è possibile la loro valutazione.Ed è proprio il caso da lei  portato a titolo esemplificativo.

Titoli di accesso all’insegnamento:  ho conseguito la laurea triennale in lingue e letterature straniere e, tra non molto terminerò la laurea specialistica. Vorrei sapere se con il mio titolo di studio potrei insegnare lingua inglese nelle scuole private. La ringrazio.

Il DM n. 22 del 9.2.2005 prevede che si possa insegnare la lingua straniera nelle scuole medie e negli istituti superiori (anche non statali), se il piano di studi ha compreso:

  • almeno 12 crediti nei settori scientifico disciplinari  L-LIN 01 o L-LIN 02,
  • un   Corso di durata triennale della lingua (36 crediti)
  • un Corso di durata biennale della relativa letteratura (24 crediti),  

documentati da certificato degli esami rilasciato dall’Università degli studi

Ore eccedenti: Si chiede conoscere  quale debbano essere,  rispettivamente,  le date di termine dei contratti emessi da un’ Istituzione Scolastica per l'attribuzione di ore eccedenti l'orario di cattedra, fino ad un massimo di 6 h, non assegnate dall'USP mediante individuazione, disponibili  sull'organico di diritto e/o di fatto, ad un docente in servizio con contratto a tempo indeterminato o con contratto a tempo determinato.

Si precisa che i contratti hanno decorrenza successiva all'avvio delle attività didattiche (ottobre inoltrato e novembre)
Le ore in classi collaterali in organico sono costituite da quegli spezzoni orario nella scuola secondaria che, nella fase di determinazione degli organici di diritto e/o di fatto, non è stato possibile abbinare per formare una cattedra orario. Le disposizioni sulla compilazione degli organici, infatti, prevedono la formazione di una cattedra orario in presenza di uno spezzone di entità orario pari almeno alla metà dell’orario di cattedra (18 ore). A detto spezzone è possibile abbinare al massimo altri due spezzoni allo scopo di determinare una cattedra di 18 ore, con il limite di scuole ubicate in non più di 2 comuni ed a patto che l’abbinamento risponda al criterio della facile raggiungibilità.
In mancanza di queste condizioni lo spezzone orario resta non abbinato. Esistono, poi, disposizioni specifiche per quegli spezzoni di ore sino a 6 che, una volta non abbinati per formare una cattedra da parte degli Uffici scolastici provinciali, sono restituiti ai dirigenti scolastici che provvedono alla loro copertura assegnandoli,  con il loro consenso, ai docenti in servizio nella scuola medesima, forniti di specifica abilitazione per l’insegnamento di cui trattasi, prioritariamente al personale con contratto a tempo determinato avente titolo al completamento di orario e, successivamente al personale con contratto ad orario completo - prima al personale con contratto a tempo indeterminato, poi al personale con contratto a tempo determinato - fino al limite di 24 ore settimanali come ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo.
Solo in subordine a tali attribuzioni, nei casi in cui rimangano ore che non sia stato possibile assegnare al personale in servizio nella scuola, i dirigenti scolastici provvederanno all’assunzione di nuovi supplenti utilizzando le graduatorie di istituto  (nota Miur 12360 del 25.8.2009).
Fatta questa debita premessa entriamo ora nell’argomento delle modalità di pagamento per la prestazione di ore eccedenti. 
Tali tipologie di ore sono tutt’ora regolate dalle norme contrattuali nazionali ed integrative, previgenti al CCNL/2006,  fino a diversa definizione di apposita sequenza contrattuale finalizzata al riesame ed alla omogeneizzazione della materia. Pertanto  le ore eccedenti, cui ci si riferisce, trovano, per rinvio contrattuale, la loro fonte normativa nell’art. 88, comma 4, D.P.R. 31.05.1974 n. 417, nell’art. 6, D.P.R. 10.04.1987, n. 209 ed infine nell’art. 3, comma 10, D.P.R. 23.08.1988, n. 399. Per quel che interessa, particolare attenzione merita l’art. 3 comma 10 del D.P.R. n. 399/88 che, nel disciplinare la possibilità per il docente della scuola secondaria di effettuare servizio di insegnamento  in eccedenza all’orario d’obbligo fino al tetto massimo delle ventiquattro ore settimanali, pone differente trattamento economico tra le ore eccedenti prestate in sostituzione dei colleghi assenti, da retribuire ai sensi del comma 1 dell’art. 6 del D.P.R. n. 209/87 (per ogni ora di insegnamento 1/78 della retribuzione mensile iniziale di livello, ivi compresa la quota di indennità integrativa speciale, aumentato del 20% come aggiornato dal DPR n. 399/88, art. 3 comma 10) e le ore eccedenti prestate in classi collaterali, in quanto disponibili per l’intero anno scolastico, da retribuire ai sensi del comma 2 dell’art. 6 del sopracitato D.P.R. n. 209/87 (trattasi della disciplina retributiva afferente le cattedre con orario settimanale superiore a 18 ore. In tal caso ogni ora eccedente è compensata, ai sensi del 4° comma dell’art. 88 del D.P.R. n. 417/74 per l’intera durata dell’anno scolastico o della nomina ).
Da quanto fin qui dedotto, proprio per il rinvio operato dal D.P.R. n. 399/88 al 2° comma dell’art. 6, sopracitato, emerge in tutta evidenza che, ai fini del trattamento  economico che interessa, le ore eccedenti con orario settimanale di cattedra superiore alle 18 ore e le ore eccedenti espletate in classi collaterali per l’intero anno scolastico, trattandosi in quest’ultimo caso di incarico per la copertura di ore residuali nell’organico determinato dal Dirigente scolastico in mancanza di nomina da parte del CSA, sono assoggettate alla medesima disciplina retributiva per la durata dell’intero anno scolastico (31 agosto) ovvero fino alla durata della nomina (nel caso di corsi integrativi per i diplomati di istituto magistrale, ormai esauriti, o di Liceo Artistico).
In conclusione, il compenso per le due tipologie di ore eccedenti fisse e continuative (di cattedra e collaterali) retribuite per l’intero anno scolastico ovvero per la durata della nomina nei corsi integrativi, è pari ad 1/18 del trattamento economico fondamentale in godimento. (v. Consiglio di Stato – Adunanza della Sezione seconda 19 maggio 2004 – Parere n. 2656/2002).
Va infine precisato che l’emolumento deve essere conteggiato anche ai fini di calcolo della tredicesima mensilità in proporzione dell’effettiva durata della nomina, giusto consolidato orientamento giurisprudenziale del Consiglio di Stato (fra le tante n. 440 del 12.05.1995 e n. 8003 del 04.12.2003) che, riconoscendo natura stipendiale unitaria ed infrazionabile alla retribuzione spettante ai docenti con orario di cattedra eccedente, in modo non eventuale, le 18 ore settimanali, ha stabilito che la suddetta retribuzione debba essere vista nella sua integrità e quindi (con riferimento alle ore eccedenti le 18 settimanali) computata anche ai fini della retribuzione spettante nei mesi estivi e della tredicesima mensilità, nonché delle trattenute contributive finalizzate al trattamento di fine servizio.

Part time:  Un servizio privato di 6 ore giornaliere per 5 giorni alla settimana (part time al 75%) è compatibile con 1 ora di insegnamento settimanale?

In riferimento all’art. 53 del D.L.vo 165/2001  è consentito svolgere in contemporanea un servizio part time (corrispondente almeno al 50% della prestazione del full time) con una pubblicazione amministrazione, con un servizio privato.

Sanzioni per rinunce a supplenze: Le Docenti occupate con incarichi al 30/06/2010 -31/08/2010, presso Scuole Paritarie o Scuole dell'Infanzia Comunali, interpellate  due volte e non disponibili ad accettare supplenza breve, sono da considerarsi Rinunciatarie?

No. E’ un giustificato e comprovato motivo  che il soggetto non può accettare la supplenza per cui rimane invariata la sua posizione in graduatoria.

Supplenze con fondi regionali: Si deve procedere ad una nomina relativa ad una supplenza breve (15 gg.) posto comune - scuola primaria. Essendo stata individuata, da graduatoria di circolo, una docente che, in data 4/11, ha stipulato un contratto per 11 ore settimanali con fondi regionali su progetto per attività aggiuntive alle attività curricolari e quindi in orario pomeridiano con l'I.C. Caravita di Cercola, si chiede se la docente ha diritto solo al completamento o all'orario cattedra intero.

Pur rimanendo autonomi i 2 contratti di lavoro ai fini del loro pagamento, la supplente ha titolo al completamento d’orario come avviene nel caso di  supplenze  in scuole a finanziamenti statali.

 

Pagamento supplenti in maternità: le pongo la seguente domanda:

docente titolare assente per gg. 2 (scuola dell’infanzia)
dalla graduatoria del nostro istituto risulta che:
supplente X : accetta, ma in astensione obbligatoria (Codice N17 pagata dal MEF);
supplente Y: accetta, ma in interdizione anticipata (Codice N17 pagata dal MEF)
supplente Z: accetta e presta servizio (Codice N15 pagata dal MEF)
il docente titolare proroga la sua assenza
la domanda è: spetta la proroga di supplenza oltre al supplente Z, anche ai supplenti X e Y?

L’art. 12 del CCNL/2007 stabilisce che nel  periodo di astensione obbligatoria, ai sensi degli articoli 16 e 17 del D. Lgs. n. 151/2001 alla lavoratrice o al lavoratore, anche nell'ipotesi di cui all'art. 28 dello stesso decreto, spetta l'intera retribuzione fissa mensile nonché le quote di salario accessorio fisse e ricorrenti che competono nei casi di malattia superiore a 15 giorni consecutivi o in caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza post-ricovero, secondo la disciplina di cui all'art. 17, comma 8. Durante il medesimo periodo di astensione, tale periodo è da considerarsi servizio effettivamente prestato anche per quanto concerne l’eventuale proroga dell’incarico di supplenza.
Ne consegue che i supplenti “X” e “Y” sono da considerare in effettivo servizio anche ai fini della proroga della supplenza.

Pagamento della domenica: abbiamo nominato un supplente in sostituzione di una docente titolare assente per salute dal 14 ottobre fino a venerdì 20/11/2009. Il contratto della supplente per n. 18 ore sett.li cessa venerdì 20 novembre. Lunedì 23/11/2009 la titolare rientra;  si chiede in riferimento all'oggetto, se il contratto alla supplente doveva essere fatto dal 14/10/2009 al 22/11/2009 (domenica) avendo diritto alla retribuzione del sabato e della domenica in applicazione dell'art. 40 del CCNL 29.11.2007.

L’art. 40 del CCNL/2007 nei casi di assunzione in sostituzione di personale assente, nel contratto individuale è specificato per iscritto il nominativo del dipendente sostituito.  In tali casi, qualora il docente titolare si assenti in un'unica soluzione a decorrere da una data anteriore di almeno sette giorni all'inizio di un periodo predeterminato di sospensione delle lezioni e fino a una data non inferiore a sette giorni successivi a quello di ripresa delle lezioni, il rapporto di lavoro a tempo determinato è costituito per l'intera durata dell'assenza. Rileva esclusivamente l’oggettiva e continuativa assenza del titolare, indipendentemente dalle sottostanti procedure giustificative dell’assenza del titolare medesimo.
Le domeniche, le festività infrasettimanali e il giorno libero dell'attività di insegnamento, ricadenti nel periodo di durata del rapporto medesimo, sono retribuite e da computarsi nell'anzianità di servizio. Nell’ipotesi che il docente completi tutto l’orario settimanale ordinario, ha ugualmente diritto al pagamento della domenica ai sensi dell’art. 2109, comma 1, del codice civile.
Le condizioni per il riconoscimento giuridico ed economico  del sabato e della domenica sono l’aver prestato l’orario obbligatorio settimanale dal lunedì al venerdì ( e non per periodi  comprendenti 2 settimane) ed aver stipulato un unico contratto in sostituzione di un determinato docente.

Pagamento sabato e domenica:  A chi spetta retribuire la domenica (ed eventualmente il sabato se non lavorativo) quando l’intero orario viene effettuato a seguito di contratti con scuole diverse?

Si ritiene che il pagamento competa alla scuola che effettua il completamento dell’orario del supplente e certifica, quindi, l’avvenuto completamento dell’orario settimanale, previa verifica delle ore prestate presso l’altra scuola.

Pagamento sabato e domenica: I giorni retribuiti ai sensi degli artt. 40 comma 3 e 60 comma 1 sono validi anche ai fini giuridici?

L’ARAN con  la risposta a nota prot. AOODGPER 5606 ha precisato che la formulazione dell’art. 40, comma 3 del CCNL 29-11-2007 del comparto scuola, secondo cui “nell’ipotesi che il docente completi tutto l’orario settimanale ordinario, ha ugualmente diritto al pagamento della domenica ai sensi dell’art. 2109, comma 1, del codice civile” trova la sua radice, oltre che nella su citata norma codicistica, nell’art. 36 della Costituzione.
Dal combinato disposto delle due norme, infatti, deriva sia il diritto del lavoratore ad un giorno di riposo ogni settimana, di regola in coincidenza con la domenica, sia il diritto alla retribuzione, come conseguenza naturale del riconoscimento degli effetti giuridici di un periodo di servizio per il quale il lavoratore ha stipulato un contratto.
Nel caso prospettato, dunque, e a condizione che il docente supplente abbia svolto tutto l’orario settimanale proprio del docente titolare che va a sostituire, va retribuita non solo la giornata festiva della domenica, ma anche la giornata del sabato, ancorchè non lavorativa.

Corsi PAS: cosa sono i corsi PAS?

I Percorsi Alternativi Sperimentali (PAS)  sono stati istituiti con decreto della Regione e   si caratterizzeranno per la capacità di riportare e mantenere dentro il sistema di istruzione i giovani dispersi, che hanno conseguito il titolo della licenza media e che non risultano iscritti in nessun percorso scolastico/formativo onde  consentire loro di perseguire i seguenti obiettivi:
assicurare il reinserimento ed il completamento formativo a giovani fuoriusciti dal sistema scolastico/formativo;
far acquisire competenze di base adeguate all’inserimento nella vita sociale e al proseguimento degli studi e, nel contempo, competenze tecnico professionali adeguate, per consentire un immediato ed autonomo inserimento nel mondo del lavoro;
potenziare le capacità di scelta dei giovani in un passaggio delicato e determinante per i loro percorsi formativi e di vita; i Percorsi saranno caratterizzati da una prassi didattica e metodologica progettata per moduli e Unità Formative Capitalizzabili. I PAS saranno strutturati integrando scuole, enti di formazione e imprese, dovranno puntare a: sviluppare processi di insegnamento e apprendimento diversi da quelli tradizionali, con capacità attrattive, in termini di linguaggi e di metodologie didattico/relazionali, nei confronti di giovani che in precedenza hanno abbandonato il mondo della scuola.
assicurare l' interazione tra scuola, formazione ed aziende;
I PAS si articolano su due annualità anche ai fini del conseguimento di una qualifica regionale di primo livello negli ambiti definiti dal provvedimento con cui viene attivata la nuova offerta e riportati nell'allegato, o a fini del possibile prosieguo nel terzo anno di un percorso integrato di istruzione e formazione (OFIS)  con le modalità previste dal citato Accordo del 19 giugno 2003, o del rientro in un percorso di istruzione ordinaria;

Corsi PAS: Come vengono istituiti ed organizzati  i corsi PAS?

I Percorsi alternativi si articolano  sulle prerogative proprie dell'autonomia della scuola che può e deve svolgere, in maniera più marcata il ruolo attribuitole dalle norme di decentramento amministrativo, in linea con questo principio i percorsi si svolgeranno in partenariato con un Ente di formazione professionale e con il coinvolgimento del mondo delle imprese.
I PAS saranno costruiti, in rapporto sinergico e di pari dignità,  da istituzioni scolastiche,  enti di formazione partner e imprese.
Questi gli attori:

  • un istituto  statale professionale, tecnico o d’arte;
  • un ente di formazione professionale accreditato;
  • un' azienda che ospiterà gli stages o associazioni rappresentative delle aziende di comparto che avranno cura di organizzare gli stages presso le aziende loro iscritte;

 

Supplenze nei corsi PAS: sono una docente iscritta nelle graduatorie ad esaurimento. Una scuola mi ha proposto un corso PAS (fondi Regionali) di 33 h di durata fino a fine anno scolastico. Vorrei sapere se tale incarico garantisce punteggio e quale?

Si ritiene che se il servizio è ricondotto ad insegnamento curricolare  in una scuola statale, possa essere valutato regolarmente per la disciplina certificata dalla scuola alla stessa stregua , a condizione che sia stato stipulato un  contratto a tempo determinato con data di inizio e termine.

Riposi giornalieri: i riposi giornalieri durante il primo anno di vita del bambino spettano al padre nel caso della mamma sua casalinga?

L’art.  39 del D.L.vo 15172001 stabilisce che il  datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l’orario giornaliero di lavoro è inferiore a sei ore.  I periodi di riposo hanno la durata di un’ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro. L’art.  40 del citato Decreto stabilisce, poi, che tali  periodi di riposo  sono riconosciuti al padre lavoratore
a) nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre;
b) in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga;
c) nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente;
d) in caso di morte o di grave infermità della madre.
Il Ministero del Lavoro, con lettera circolare  B/2009 ha chiarito, a seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. 4293 del 9 settembre 2008, che l’ipotesi contemplata alla lettera c) dell’art. 40 del decreto legislativo n. 151/2001 – concernente i riposi giornalieri del padre nel caso in cui “la madre non sia lavoratrice dipendente” – deve ritenersi comprensiva anche del caso in cui la madre svolga lavoro casalingo.

Riposi giornalieri docente scuola secondaria: quante ore di riposo settimanali competono alla docente di scuola secondaria?

Occorre far riferimento alla normativa generale che, nel caso in cui l’orario giornaliero di lavoro sia inferiore a 6 ore,  alla lavoratrice spetta un solo riposo giornaliero in misura di 1 ora. Ne consegue che tale riposo va applicato per ogni giornata effettivamente lavorata dal docente, quindi per 5 ore  settimanali in considerazione del giorno libero fruito dai docenti.  E’ necessario assicurare l’unicità dell’insegnamento per cui la cattedra va frazionata in misura tale che tale principio generale sia assicurato sottraendo al docente tante classi sino al raggiungimento dell’orario settimanale da sottrarre. Può quindi anche verificarsi che le ore sottratte siano superiore a 5; in tale ipotesi il docente effettuerà ore a disposizione della scuola sino alla concorrenza dell’orario da osservare.
Nessuna disposizione limita, poi, la fruizione in ore dei permessi nell’ipotesi in cui il docente abbia un orario settimanale inferiore a 18 ore.

 

 

Proroga della supplenza:  chiedo un chiarimento riguardante una supplenza breve e saltuaria nella scuola primaria . Ho un'insegnante titolare assente dal 19/11/2009 al 28/11/2009 (giorno libero) per malattia. Abbiamo stipulato un contratto con una supplente dal 20/11/2009 al 27/11/2009 in quanto il giorno 28 era giorno libero della titolare e poi il 29 domenica. Ha diritto al pagamento del sabato 28 e della domenica 29? Le preciso che il servizio è per 24 ore settimanali su sei giorni lavorativi.

L’art. 40 comma 3 e l’art. 60 comma del CCNL/2007 stabiliscono che il supplente che svolga dal lunedì al venerdì l’intero orario in sostituzione del titolare assente, abbia diritto al riconoscimento giuridico ed economico del sabato e della domenica.

Ore eccedenti: Se un docente di scuola secondaria di primo grado, avendo già una cattedra di ore 24, può usufruire di ore eccedenti ?E se è "si"  fino a  quante ore settimanale?

No. La prestazione delle ore eccedenti all’orario d’obbligo non può eccedere complessivamente le 24 ore.

Supplenze su ore in classi collaterali:  il contratto di lavoro di un supplente su ore in clasi collaterali sino a 6 trova scadenza il 31 agosto 2010?

No. Trattandosi di supplenza sino al termine delle attività didattiche la scadenza del contratto di lavoro è al 30 giugno 2010.

Conferma del contratto di lavoro a tempo determinato: effettuata convocazione su cattedra per assenza titolare, assumono servizio e vengono contrattualizzati  n. 3 docenti  per diritto a completamento.

La seconda docente presenta domanda di congedo per astensione obbligatoria (maternità a rischio) ed essendo supplente per  n. 5 ore,  si chiede se le stesse debbono essere assegnate,   visto che la prima convocata ha completato la cattedra, alla terza convocata che non segue immediatamente nella graduatoria ,bisogna  ripetere la convocazione ( anche se per periodo inferiore a 30gg.)?
Ritengo che vadano rispettati i termini e le modalità della convocazione effettuate. La richiesta di assenza della seconda supplente si è dispiegata solo all’atto della stipula del contratto di lavoro e non può che avere effetto dal giorno successivo. Vi né quindi necessità di effettuare una nuova convocazione.

Corsi PAS: questa Istituzione scolastica ha attivato la 2^  annualità di un corso PAS a finanziamento regionale  (D.D. n. 160 del 30/06/2008); fino allo scorso anno sono stati reclutati, cosi come previsto da normativa di riferimento, docenti titolari per l’ effettuazione di ore eccedenti la cattedra.

Considerata l’assenza di alcuni dei menzionati docenti (es: per trasferimento ) e la non disponibilità degli altri interni in servizio allo svolgimento di ore eccedenti la cattedra, dovendo alternativamente procedersi alle convocazioni di supplenti dalla graduatoria d’istituto ed al loro pagamento sempre con fondi Regionali, si chiede se la situazione dei medesimi supplenti convocati ai fini giuridici ( la nomina, su modulo di 50 ore annuali e per n. 3 ore settimanali, si configura quale supplenza fino al termine delle lezioni oppure fino al 30 giugno eventualmente in presenza di particolari accordi tra MIUR e Regione sul trattamento normativo dei docenti?):
Tali contratti vanno gestiti con inserimento dati al SIDI?

I contratti di lavoro sui corsi PAS, a patto di diverse indicazioni da parte delle Regioni, vanno stipulati con scadenza sino al termine delle lezioni. Le modalità di pagamento vanno concertate con la scuola che avrà la competenza a gestire i fondi erogati dalla  Regione e non vanno inseriti al Sidi.

Contratti di lavoro sino all’avente titolo:  avvenuta la restituzione di 4 ore classe A346 da parte dell’USP, è possibile confermare il supplente in servizio con nomina sino all’avente diritto?

Le ore in classi collaterali sino a 6, non utilizzate dall’USP per formare delle cattedre intere, vanno gestite dalle scuole. Nel caso in cui le ore vengano assegnate  a supplenti con contratti di lavoro sino all’avente titolo, all’atto della restituzione delle ore da parte dell’USP, è necessario procedere ad una nuova convocazione non essendo prevista la proroga del supplente in servizio.

 

Accesso all’insegnamento:  le scrivo per ricevere informazioni più dettagliate sulla possibilità di insegnamento. Ho conseguito la laurea in scienze della formazione primaria (con abilitazione al sostegno e all'insegnamento di lingua inglese) il 25/11/2009.  Le volevo chiedere se  è possibile inviare messe a disposizioni a qualsiasi scuola? Se si c'è un modulo in particolare da compilare? E quale modalità di invio si predilige?

E’ sempre consigliabile presentare domanda di messa a disposizione nella speranza che si esauriscano le graduatorie o gli elenchi di sostegno. Non vi è un limite di domande da poter presentare. Le istanza vanno presentate in carta semplice ed in un numero illimitato.

Proroga della supplenza: avendo nominato nel nostro istituto per una supplenza breve per malattia una  docente di italiano per n. 18 ore, quest'ultima ha assunto servizio per n. 2 giorni e poi ha presentato l'incartamento per gravidanza a rischio, quindi per il restante periodo della nomina è stata retribuita al 100%, finito questo periodo è stata posta in indennità di maternità fuori nomina all'80%. Successivamente si è dovuto provvedere ad un'altra nomina sempre sulla stessa cattedra che spettava in ordine di graduatoria alla stessa docente, quindi si è rifatto il contratto ponendola di nuovo con il pagamento al 100% e nominando un ulteriore supplente che la sostituisse pagata anch'essa dal Tesoro. Alla fine del periodo la titolare ha prorogato la sua assenza per malattia, a questo punto la proroga spetta sia alla docente in maternità o solo alla supplente che effettivamente è in servizio?

La proroga spetta ad entrambe le supplenti.

Durata contratto supplenza: Dovendo sostituire un Collaboratore Scolastico ricoverato in ospedale e avendo solo il certificato di ricovero senza data di dimissioni, nè reale nè presunta, si chiede quale scadenza indicare nel contratto, visto che la clausola "fino al rientro del titolare" è annullabile in quanto contrasta con il CCNL  2002-2005 art. 23 che richiede una data di scadenza del contratto.

Non avendo una durata certa della supplenza non si può che apporre l’indicazione sino al rientro del titolare senza quindi apporre una data di scadenza o, quanto meno, apporre una data presumibile desunta dalla possibile durata dell’assenza procedendo alla rescissione contrattuale in caso di rientro anticipato del titolare, come stabilito dal CCNL/2007.
 

Voto titolo di studio in decimi:Dovendo procedere alla verifica delle autocertificazioni rese da una docente inserita in terza fascia sostegno della graduatoria d'istituto, per quanto riguarda il titolo di accesso, ci  troviamo nella seguente situazione: la docente è in possesso del diploma di abilitazione all'insegnamento nelle scuole di grado preparatorio conseguito nell'a.s. 1986/1987 per il quale non è indicato il voto finale, ma il risultato per le singole materie d'esame. Dovendo sommare tutti i voti, bisogna escludere qualche materia ad es. religione o considerare tutti i voti di tutte le materie e poi rapportare su base 110?

Occorre calcolare il voto finale in decimi operando la media matematica  ricavata dalla somma dei voti delle varie materie e divedendo la somma per il numero delle discipline, con esclusione del voto di educazione fisica, condotta e  religione. Poi si rapporta il voto finale su base 110.

Valutazione titolo di studio nelle graduatorie di III fascia: quando si attribuisce il bonus di 4 punti ai diplomati con il massimo dei voti?

Se il titolo di studio di accesso ad una graduatoria è costituito da un diploma di istruzione secondaria (come nel caso degli insegnamenti afferenti la tabella “C” dei laboratori, ovvero per l’accesso alle classi di concorso della Tab. “A” (A075 e A076), il  punteggio aggiuntivo di punti 4 si attribuisce, a nostro avviso, solo nel caso in cui il diploma è stato conseguito, oltre che con il massimo dei voti, anche con la lode. Considerato che “la lode”  è stata istituita a decorrere dagli esami di Stato per l’a.s. 2006/2007, è da ritenere che ai diplomi di maturità conseguiti in data anteriore con il massimo del punteggio non vada attribuito il punteggio aggiuntivo.

Valutazione titoli studio in III fascia: quando si attribuisce il punteggio minimo di 12 punti?

Si attribuisce il punteggio minimo al titolo di studio (12 punti) nei seguenti casi:
- se dalla relativa documentazione non risulta il voto con cui si titoli sono stati conseguiti;
- nei casi in cui il titolo d’accesso è costituito dal possesso di una qualifica professionale o dall’accertamento di titoli professionali (classi di concorso A055/A, A056/A, A004/C, A008/C, A018/C);
- nei casi di classi di concorso cui si accede con il possesso della laurea congiunta a titoli professionali (classi A062/A,A063/A,A064/A,A065/A,A073/A);
- per le classi di concorso delle arti applicate indicate nella tabella “D” degli insegnamenti ai quali si accede  con l’avvenuto accertamento  di determinati  titoli professionali;
- nei casi in cui il titolo di accesso principale è costituito dal possesso di una qualifica professionale o di specializzazione o dall’accertamento di titoli professionali, purché congiunto a titolo di studio (classi  C090, C190, C210, C330, C410, C420, C440);
- ai titoli conseguiti all’estero, in quanto riconosciuti equipollenti ai titoli di accesso del nostro ordinamento scolastico, qualora la dichiarazione di equipollenza non rechi la relativa votazione.

Attribuzione di punteggio aggiuntivo per altro titolo di studio: cosa si intende per possesso di un titolo di studio di livello pari o superiore a quello valutato per l’accesso alla graduatoria?

Occorre innanzitutto far riferimento al titolo di studio previsto per accedere ad una determinata graduatoria. Se il titolo in questione è una laurea quadriennale del vecchio ordinamento universitario , ad esempio, allora sono considerati titoli di studio di livello pari o superiore:
- la Laurea specialistica (3+2)  nuovo ordinamento universitario DPR 270/2004 per l’accesso all’insegnamento nella scuola secondaria di cui al D.M. 22/2005;
- i Titoli di II livello rilasciati dall’AFAM e dalle Accademie (Cobaslid;
- altra laurea quadriennale (vecchio ordinamento, compresa la laurea quadriennale in scienze motorie).

Proroga della supplenza: considerato che  l'assenza per interdizione anticipata per maternità della docente titolare ricade durante la sospensione delle attività didattiche (01.01.2010) si chiede di  conoscere se ad una supplente il cui contratto scade il  22.12.09 in caso di proroga  debba essere prorogato dal 23.12.09 o confermato dal 07.01.10.

Se la  titolare proroga l’assenza senza soluzione di continuità (quindi a decorrere dal 2 gennaio 2010), alla supplente compete la proroga del contratto a partire dal 23.12.2009.

Contratti di lavoro sino all’avente diritto: come comportarsi  quando le ore in classi collaterali coperte da supplente  con contratto sino all’avente titolo sono restituite in via definitiva dall’USP alla scuola?

All’atto della restituzione  alla definitiva gestione dei dirigenti scolastici delle disponibilità sino a 6 ore  in classi collaterali coperte, sino ad ora, da personale supplente con contratti di lavoro sino all’avente diritto,  la normativa vigente in materia di copertura, a titolo definitivo, delle suddette disponibilità risalenti all’art. 4 del D.M. 13.6.2007 n. 131, ed alla circolare del Miur prot. n. 12360 del 25 agosto 2009, stabilisce che le stesse  vengano coperte in via definitiva,  attribuendole, con il  loro consenso, ai docenti in servizio nella scuola medesima, forniti di specifica abilitazione per l’insegnamento di cui trattasi, prioritariamente al personale con contratto a tempo determinato avente titolo al completamento di orario e, successivamente al personale con contratto ad orario completo - prima al personale con contratto a tempo indeterminato, poi al personale con contratto a tempo determinato - fino al limite di 24 ore settimanali come ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo. Solo in subordine a tali attribuzioni, nei casi in cui rimangano ore che non sia stato possibile assegnare al personale in servizio nella scuola, i dirigenti scolastici provvederanno all’assunzione di nuovi supplenti utilizzando le graduatorie di istituto.

Due periodi di assenza interrotti dalla domenica: la domenica che intercorre tra due periodi di assenza per malattia è da considerare essa stessa assenza per malattia? Se si, in base a quali disposizioni?

Trattandosi di  un medesimo istituto giuridico  la domenica è da ricomprendere nel periodo di assenza(nota prot. 108127 Tesoro- Ragioneria Generale dello Stato  del 15.06.1999 e nota prot. 126690 Tesoro-Ragioneria Generale dello stato  12.05. 1998 ).

Periodi diversi  di  malattia con diagnosi diversa: come vengono considerati i giorni non lavorativi fra due periodi di malattia certificati con diagnosi diverse?

La posizione di stato giuridica di malattia è unica e comprende anche i giorni non lavorativi. (FAQ del  Tesoro del  Luglio 2004)

Domenica intercorrente tra 2 periodi di assenza per motivi diversi: come è da considerare la domenica che intercorre tra due periodi di assenza chiesti da un lavoratore per motivi diversi?

Nel caso in cui si fruiscano due  istituti giuridici diversi  ad esempio astensione facoltativa fino a sabato e malattia da lunedì, la domenica non è da comprendere nel periodo di assenza(nota prot. 108127 Tesoro- Ragioneria Generale dello Stato  del 15.06.1999 e nota prot. 126690 Tesoro-Ragioneria Generale dello stato  12.05. 1998 ).

Proroghe supplenze: le poniamo il seguente quesito: una docente primaria titolare si trova in astensione obbligatoria fino al 27/11/2009. Il giorno 25/11/2009 viene convocata  la supplente per gli ultimi 03 gg supplenza breve e saltuaria e viene stipulato un contratto per 3 giorni sino al 27 novembre.   La titolare dal 28/11/2009  proroga l'assenza per astensione facoltativa, con certificato dal 28/11/2009 al 23/12/2009. Quindi noi comunichiamo alla supplente che continua fino al 23/12/2009. La supplente Lunedì 30/11/2009  mi comunica di non poter venire in servizio in quanto per motivi di salute del proprio bambino (nato il 19/03/2008) chiede 05 gg di assenza a partire da lunedì 30/11/2009. In quel momento, la informiamo che il "nuovo contratto" parte dal 30/11/2009 e non dal 28/11/2009 (il sabato la scuola è chiusa) e che comunque lei, non avendo preso servizio il 30/11/2009, per questo specifico motivo, perde il diritto alla supplenza e che siamo pronti come scuola a riconvocare al suo posto. La supplente mi comunica via fax di accettare il contratto di "proroga" che parte dal giorno 30/11/2009 fino al 23/12/2009 e si impegna a consegnare il cert. medico per malattia del bambino al rientro in servizio. Ora il mio dubbio è questo:  E' corretto che in questo caso c'è l'obbligo di assunzione in servizio oppure, la comunicazione di malattia del bambino, dà  diritto alla madre di conservare il proprio diritto alla supplenza?  La docente ha deciso di intraprendere un ricorso in merito.

La supplenza ha diritto alla proroga del contratto di lavoro perché la titolare, anche s eper motivo diverso, ha protratto la sua assenza senza soluzione di continuità. Tanto premesso la supplente ha diritto a chiedere di assentarsi per malattia del figlio in quanto i due contratti di lavoro si fondono dando continuità al servizio della supplente-

Una Docente Scuola Primaria Religione a T.I. in servizio presso n/s Istituto. genitore di una bambina di età inferiore ai tre anni con handicap grave Legge 104/92 non ricoverata a tempo pieno presso struttura sanitaria, può usufruire del congedo retribuito per un massimo di  2 anni per tutto l’arco lavorativo come previsto dalla Legge n.350/2003?

Ritengo che la legge in questione competa a tutti i lavoratori senza alcuna distinzione sia di ruolo che supplenti.  

 

Proroga o conferma della supplenza: Nel caso in cui ad un primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro intervallato da un periodo di sospensione delle lezione si procede alla conferma del supplente già in servizio 1) il nuovo contratto decorre dal primo giorno effettivo di ripresa delle lezioni; 2)si proroga -includendo il  giorno  dalla sospensione dell'attività didattica? -

Quando due diversi periodi di assenza del titolare sono intervallati dal giorno festivo o dal giorno libero o da entrambi, il supplente in servizio ha diritto alla conferma ed i giorni di interruzione sono validi ai fini giuridici ed economici. Se invece i due periodi di assenza sono interrotti da un periodo di sospensione delle lezioni, il supplente ha diritto alla conferma con un nuovo contratto di lavoro che decorre dal primo giorno di ripresa effettiva delle lezioni.

Diversa tipologia di assenza del titolare: si sottopone alla Vostra attenzione il seguente quesito: Titolare in malattia fino al 22/12/2009 ed in congedo parentale dal 07/01/2010. Viene riconfermata la stessa supplente o vista la diversa tipologia di assenza è necessario rifare le convocazioni?

Il Regolamento delle supplenze (DM n, 131 del 13.6.2007) stabilisce che, in caso di  prosieguo dell’assenza del titolare senza soluzione di continuità, il supplente in servizio ha diritto alla proroga del contratto di lavoro per ragioni di continuità didattica. Tale disposizione ha natura prettamente pubblicistica pur in un contesto di privatizzazione del rapporto di lavoro pubblico ed in deroga a concetti di natura giuslavoristica che vorrebbero privilegiare il diritto  di coloro che occupano un migliore posto in graduatoria. Ne consegue, a nostro avviso, che a nulla rilevi la questione che il titolare richieda una tipologia di assenza diversa dalla precedente.

Sanzione per rinunce nei confronti di un supplente occupato su uno spezzone orario: La sanzione prevista dal Regolamento per due rinunce all’accettazione di una supplenza da parte dei dirigenti scolastici si applica anche in caso che l’interessato sia occupato su uno spezzone orario?

Il Regolamento delle supplenze (DM 13.6.2007) stabilisce che, nel caso di supplenze conferite sulla base delle graduatorie di circolo e di istituto,  la rinuncia ad una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma ripetuta per due volte nella medesima scuola comporta, esclusivamente per gli aspiranti totalmente inoccupati al momento dell’offerta di supplenza, la collocazione in coda alla relativa graduatoria di terza fascia. E’ necessario, quindi, che il supplente sia totalmente inoccupato, il che non si verifica quando l’interessato sia contrattualizzato su uno spezzone orario. Ne consegue che il supplente che al momento della convocazione abbia un contratto anche su poche ore, possa liberamente rinunciare alla supplenza su nuova convocazione senza subire alcuna sanzione.

Proroga supplenza su titolare in riduzione di orario: una docente supplente in sostituzione di titolare assente dal 28/09/209 al 08/11/2009 per puerperio e successivamente in congedo parentale e malattia figlia fino al 22/12/2009. La docente titolare rientrerà il 23/12/2009 in riduzione orario per allattamento. Alla docente supplente spetta la proroga sulle ore di allattamento a partire dal 23/12/2009?

Il Regolamento delle supplenze prevede la proroga della supplenza in caso di assenza del titolare senza soluzione di continuità e non vi è previsione specifica del caso in questione. Dovendo dare una lettura sistematica alla materia trattata, dobbiamo ritenere che, essendo la proroga della supplenza protetta da una norma di natura pubblicistica a tutela della continuità didattica, non vi è alcun impedimento ad assicurare tale disposizione anche nel caso in cui la titolare, per svolgere la funzione di allattamento al bambino, riduca l’orario di lavoro lasciando solo alcune classi. Pertanto il supplente in effettivo servizio può continuare la supplenza solo nelle classi coinvolte nella riduzione d’orario. Si deve anche ritenere che, in tale caso, il supplente abbia titolo a non accettare la proroga sullo spezzone di ore essendo impregiudicato  la sua aspirazione, e quindi il suo diritto,  ad avere un contratto ad orario intero.

Titolo culturale valutabile in graduatoria di III fascia d’istituto:  vorrei sapere se per la classe di concorso C520 oltre al diploma di maturità specifico si può valutare anche un corso di formazione di base di 250 ore in "Progettazione e gestione di siti web" I tornata.

Il titolo in questione non è valutabile. Si valutano solo altri titoli di studio di livello pari o superiore al diploma di maturità.

Verifica delle autocertificazioni:  un'istituto ha stipulato un contratto a t.d. con un docente inserito in terza fascia di istituto. Essendo il primo contratto stipulato dal docente dalla pubblicazione delle graduatorie di istituto 2009/2011 il suddetto istituto ha chiesto a questa scuola, in quanto valutatrice della domanda, la verifica e la convalida del complesso delle situazioni dichiarate dal predetto docente ai sensi dell'art. 7 comma 5 del D.M. 56/09. Volevo chiederle se la verifica deve riguardare solo le dichiarazioni valutate per il 2009/2011 o anche quelle relative al punteggio risultante nelle precedenti graduatorie e indicato sinteticamente nel modello di domanda dal docente.

Il D.M. 56/2007 stabilisce che la verifica debba riguardare il complesso delle autocertificazioni rese dal supplente, quindi, anche quelle rese in precedenza

Verifica contributi assicurativi: vorrei  cortesemente sapere se in fase di verifica delle autocertificazioni rese dagli aspiranti inclusi nelle graduatorie di terza fascia d’istituto, se ,per i servizi di insegnamento resi nelle scuole non statali, vada verificato l’avvenuto versamento dei contributi assicurativi.

Il Regolamento delle supplenza prevede che il servizio di insegnamento prestato nelle scuole non statali  sia valutato in presenza dell’avvenuto versamento dei contributi assicurativi. In genere il certificato di servizio rilasciato dalla scuola deve contenere l’esplicita indicazione dell’avvenuto versamento dei contributi in relazione, ovviamente, alla tipologia del contratto di lavoro stipulato con il supplente.

Proroga supplenza: desidererei chiarimenti in merito a quanto segue: Docente Scuola Primaria a T.I. con assegnazione provvisoria 12 ore- Lingua Inglese - giorni di servizio lunedì- martedì-mercoledì. La suddetta docente si è assentata dal 05/11/2009 al 04/12/2009 per congedo parentale ed è stata nominata regolarmente una docente supplente. Sabato(giornata in cui la scuola è chiusa) 05/12/2009 la docente non è rientrata assentandosi ,per malattia, per 7gg fino al giorno 11/12/2009. Poichè le attività didattiche erano sospese nei giorni 7 e 8 dicembre, come da calendario regionale e la docente avrebbe lavorato presso questo Circolo Didattico soltanto il mercoledì 9/12, il Dirigente Scolastico ha ritenuto di non prorogare la nomina alla docente supplente avendo la possibilità di provvedere secondo un'organizzazione interna  e riservando le risorse finanziarie per giornate con un numero maggiore di docenti assenti. La docente titolare il giorno 12 non è rientrata ed ha richiesto gg.4(L.1204) e nell'impossibilità di sopperire altrimenti il D.S. ha disposto una nuova convocazione secondo la graduatoria di istituto. La docente supplente nominata per il primo periodo reclama, per continuità, la proroga a partire dal 5/12 a prescindere dalla discrezionalità del D.S..

per effettuare la proroga della supplenza sarebbe stato necessario che la titolare si assentasse per almeno 7 giorni dopo la ripresa delle lezioni dopo il periodo di sospensione delle lezioni. Pertanto giustamente il dirigente ha prima interrotto il ricorso al supplente per poi convocare nuovamente in presenza di ulteriore assenza della titolare. 

Conferma supplente: Una supplente di scuola dell'infanzia  ha stipulato un contratto fino al 11/12/09  per assenza per malattia della docente titolare. Quest'ultima proroga la sua assenza con la stessa tipologia con un ulteriore certificato di 30 gg. ( fino al 10/01/2010). Si chiede se la supplente ha diritto al pagamento delle festività natalizie ed alla conferma del contratto dopo la ripresa delle attività didattiche

Per il riconoscimento giuridico ed economica del periodo di sospensione delle lezioni è necessario che l’assenza della titolare si protragga di almeno 7 giorni a decorrere dal primo giorno di ripresa delle lezioni

Decreto salva precari:  Sono  inserita in graduatoria d'istituto di 3^ fascia (non sono abilitata) e lo scorso anno ho insegnato per 258 giorni (dal 15.10.08 al 30.06.209) per la classe A059: posso presentare domanda in base al decreto salva-precari?

Il D.M. n. 100 prevede che sono necessari almeno 180 giorni di servizio prestati nell’a.s. 2008/2009 in una stessa istituzione scolastica anche se con contratti di proroga.

Scioglimento della riserva: mi  sono immatricolata nel 2007/2008 al corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria dell'Aquila ed inserita nelle graduatorie ad esaurimento e di istituto quest'anno. Volevo sapere se è vero che la riserva si può sciogliere solo nel mese di Giugno di ogni anno.

Lo scioglimento della riserva avverrà solo al momento dell’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il biennio 2011/2013

Permesso per matrimonio:  sono una supplente nominata dal preside per 4 mesi. Ho diritto ad assentarmi in occasione del mio matrimonio?

Il CCNL/2006 del personale della scuola prevede all’art. 15 che il personale (a qualsiasi titolo nominato),  ha  diritto ad un permesso retribuito di quindici giorni consecutivi in occasione del matrimonio, con decorrenza indicata dal dipendente medesimo ma comunque fruibili da una settimana prima a due mesi successivi al matrimonio stesso. Tale permesso non riduce le ferie ed è valutato agli effetti dell'anzianità di servizio. Durante tale permesso  spetta l'intera retribuzione, esclusi i compensi per attività aggiuntive e le indennità di direzione, di lavoro notturno/festivo, di bilinguismo e di trilinguismo.

Assenze per permessi studio:  la scuola è tenuta o no a nominare un  supplente per il periodo di assenza di chi usufruisce delle 150 ore?

I Permessi per motivi di studio vanno concessi senza oneri per la scuola. Ne consegue che il dirigente deve provvedere alla sostituzione con personale in servizio nella scuola.
Il dipendente ha, altresì, diritto ad un permesso retribuito di quindici giorni consecutivi in occasione del matrimonio, con decorrenza indicata dal dipendente medesimo ma comunque fruibili da una settimana prima a due mesi successivi al matrimonio stesso.
I permessi dei commi 1, 2 e 3 possono essere fruiti cumulativamente nel corso di ciascun anno scolastico, non riducono le ferie e sono valutati agli effetti dell'anzianità di servizio.
Durante i predetti periodi al dipendente spetta l'intera retribuzione, esclusi i compensi per attività aggiuntive e le indennità di direzione, di lavoro notturno/festivo, di bilinguismo e di trilinguismo. Il diritto al completamento dell’orario nei confronti di un supplente si applica a coloro che, durante le convocazioni di competenza dell’USP o della scuola polo di copertura dei posti per supplenze annuali o sino al termine delle attività didattiche attraverso l’utilizzo delle graduatorie provinciali ad esaurimento, non abbiano trovato l’intera disponibilità di cattedra, ma uno spezzone orario.  Pertanto il diritto al completamento al supplente che aveva le 14 ore nel caso citato, spettava solo se nominato dall’USP in base alle premesse innanzi riportate. Per quanto concerne le ore eccedenti, sarebbe prima necessario conoscere se le 6 ore oggetto della convocazione, siano corrispondente ad ore in classi collaterali disponibili in organico di diritto o di fatto dell’istituto e non coperte dall’USP o dalla scuola polo perché non abbinate per formare una cattedra orario. Se trattasi di ore in classi collaterali disponibili, quindi, per l’intero anno scolastico, in base al regolamento delle supplenze, le stesse vanno assegnate, con priorità, come ore eccedenti, al personale in servizio nella stessa scuola dove esiste la disponibilità di ore, prima ai docenti di ruolo e poi a quelli a tempo determinato. In caso che nessuno sia disponibile a coprire tali ore eccedenti, le stesse si coprono facendo ricorso a supplenza.
 
                                                                                                                                              

Riduzione orario per allattamento: Una docente è stata convocata in data 10-10-2008 ed ha assunto servizio in data 11-10-2008 per n. 5 ore settimanali (su riduzione orario per allattamento). La non coincidenza della convocazione e dell'assunzione in servizio è stata determinata dal fatto che non era ancora in vigore l'orario definitivo. Si può considerare il giorno della convocazione come giorno di servizio?.

Per il personale supplente la decorrenza giuridica ed economica decorrono, in ogni caso, dall’effettiva assunzione in servizio.

Proroga del contratto: si premette che questo istituto scolastico e' stato oggetto di  occupazione da parte  degli alunni dal 02/12/2009  al 5/1/2010. Il  quesito e' relativo alla proroga per malattia di una docente ammalata dal 04/11/2009 al  16/01/2010 sulla quale sono nominati  due supplenti temporanei di I fascia d'istituto, uno utilmente collocato  nella graduatorie salvaprecari d.m. 82/09, l'altro non inserito per servizi pregressi prestati c/o istituti parificati/paritari.

vale la stipula di proroghe per i periodi di occupazione? all'inizio delle attivita' didattiche del 8/1/2010 vale la continuita' didattica?
A nostro avviso, è possibile riconoscere i periodi di occupazione della scuola se ricadenti all’interno di un contratto di lavoro già stipulato, in quanto si concretizzano episodi che non era possibile conoscere al momento della stipula dello stesso. Se invece trattasi di rinnovo contrattuale è bene iniziare il nuovo contratto alla ripresa delle lezioni attribuendo la conferma ai supplenti in servizio.

Valutazione servizi di insegnamento in contemporanea: come si valutano i servizi di insegnamento prestati nello stesso periodo di tempo per classi di concorso diverse?

La tabella di valutazione dei titoli annessa al DM 56/2009 stabilisce alla nota 15) quanto segue:  “Ove, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di cumulo di più rapporti di lavoro, per uno stesso periodo coincida la prestazione di servizi di insegnamento diversi, tale periodo, ai fini
dell’assegnazione del punteggio, va qualificato dall’aspirante con uno soltanto degli insegnamenti
coincidenti”.

Rinuncia alla supplenza: quando un aspirante non risponde nè sul fisso   nè sul cellulare  bisogna considerarla rinuncia e     annotarla negli eventi al Sidi?

Per i periodi di supplenza sino a 29 giorni la mancata risposta al fonogramma  effettuato sul telefono fisso o sul cellulare, equivale a rinuncia formale.

Priorità per supplenze sino a 10 giorni: negli elenchi prioritari si applica la convocazione prioritaria per coloro che hanno optato per le supplenze sino a 10 giorni nella scuola primaria.

Si. Tale supplenti hanno chiesto tale tipologia di supplenza nella domanda presentata a suo tempo e vi è un’apposita casella dedicata a tale opzione.

D.M. 100 priorità nelle supplenze: ai fini del raggiungimento dei 180 giorni  valgono anche piu'  contratti  stipulati   con la stessa scuola  ( non si intendono proroghe o conferme di un unico contratto) oppure è  necessario aver stipulato un solo contratto con eventuali proroghe o riconferme?

Il citato DM 100/2009 prevede la stipula di un unico contratto nella stessa scuola di almeno 180 giorni ivi comprese proroghe e conferme.


Graduatorie d’istituto: volevo qualche chiarimento in merito alla valutazione del servizio prestato nelle scuole statali in qualità di esperto nel progetto Lingue 2000: è da valutare il periodo dal ___ al ___ come altra attività di insegnamento fino a un max di 3 punti all'anno o sono da valutare solo i giorni di effettiva presenza sempre fino a un max di 3 punti all'anno?

L’attività di esperto è riconducibile a contratto d’opera. Ne consegue che vanno valutati solo i giorni di effettiva presenza a scuola nell’ambito del massimo del punteggio conferibile per le altre attività di insegnamento. 

Convocazioni: lo scrivente fissava per il giorno 25/11/2009 la convocazione per la copertura di n°18 ore per una supplenza breve e saltuaria per la classe di concorso A036. Il giorno successivo il servizio postale provvedeva a comunicare il mancato recapito di un telegramma ad una docente per errore del numero civico. Considerata l’assenza della docente stessa alla convocazione, si provvedeva a contattarla telefonicamente. L’interessata dichiarava di non essere disponibile alla supplenza e che restava in attesa di future convocazioni. In data 11/01/2010, a seguito della pubblicazione degli elenchi prioritari di cui al D.M. 82, la citata supplente si presentava a scuola lamentando la violazione del proprio diritto al posto e riservandosi di adire l’Autorità competente. Si chiede se questa Amministrazione debba tenere conto della denuncia della docente, anche se pervenuta ben oltre i quindici giorni dalla mancata proposta contrattuale, ripristinando, in autotutela, la situazione al 25/11/2009.

Dai fatti descritti si evince che la supplente ha ricevuto un fonogramma di convocazione al quale ha apposto netto rifiuto alla supplenza. Pertanto a nostro avviso la supplente non può vantare alcun diritto sul mancato arrivo del telegramma in precedenza inviato.

Contratto di lavoro: dobbiamo provvedere alla nomina di una supplente cl. conc. A043  per decesso della titolare avvenuto in data 31.1.2010. Le chiedo, chi è tenuto a pagare la supplente? La scuola o la Direzione Provinciale del Tesoro di Napoli?

Il Miur con nota prot. n. 3787 del 3.3.2008  comunicava che, secondo il nuovo quadro dei criteri di assegnazione delle risorse finanziarie alle scuole, che proporziona l’entità delle somme assegnate per supplenze temporanee ai parametri di personale in servizio ed alla sola, stimata percentuale di assenze brevi dello stesso – i contratti per le eventuali supplenze fino a termine delle lezioni da disporsi da parte dei dirigenti scolastici per posti resisi disponibili, per qualsiasi causa, dopo il 31 dicembre, sono oggetto di trattazione telematica analoga a quella dei contratti a tempo determinato per supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche, con trasmissione al Ministero dell’Economia e delle Finanze ai fini della corresponsione della relativa retribuzione.
Con successiva nota prot. n. 5781 del 4.4.2008, ad integrazione e a maggior chiarimento della precedente nota, il Miur precisava  che non fanno parte della tipologia di posti indicati in oggetto quelli già occupati da un titolare di contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato fino al 31 agosto ovvero al 30 giugno che, per vari motivi, venga a cessare dal servizio dopo il 31 dicembre (morte, inabilità, passaggio ad altra Amministrazione,decadenza, destituzione).

Contratto di lavoro: una  docente di sostegno scuola media, è assente per maternità. A seguito convocazioni abbiamo a tutt'oggi, per lo stesso posto, 1 docente che ha preso solo12 ore.  Le ulteriori 6 ore può prenderle una docente, sempre di sostegno, in servizio già presso il nostro istituto per n. 18 ore?

Il DM 13.6.2007 stabilisce che possono essere assegnate ore in eccedenza, sino a 24 settimanali, quelle corrispondenti a spezzoni orario in classi collaterali non abbinati in organico per comporre delle cattedre orario. A nostro avviso, quindi, le ore che durante le operazioni di conferimento delle supplenze dovrebbero essere assegnate ad altri supplenti.

Contratto di lavoro:  in data 18/01/2010 questa Istituzione Scolastica ha nominato 3 supplenti - con spezzoni orari per consentire agli stessi il completamento orario - per la sostituzione temporanea di 1 solo docente assente, utilizzando gli elenchi prioritari del personale docente. In data 19/01/2010 è stato emanato dall' USP il decreto prot. n° A00USPNA - 282, che ha apportato numerose rettifiche e nuovi inserimenti nei suddetti elenchi. Poichè, alla luce del suddetto decreto, i 3 supplenti di cui sopra si ritrovano "scavalcati" da altri nominativi di nuovo inserimento, come bisogna operare? Restano in atto i contratti già stipulati o bisogna procedere a nuova convocazione, sebbene tali nuovi inserimenti siano stati decretati in data successiva ai contratti stessi? E se, al momento della pubblicazione dei nuovi elenchi prioritari di cui al DM 100/09, si verificassero casi del genere o comunque rettifiche, come bisogna agire? Distinti saluti e grazie per la disponibilità.

 

La disciplina legislativa dell’istituto dell’annullamento d’ufficio è stata introdotta nel nostro ordinamento dall’art. 1, comma 136, della Legge Finanziaria per il 2005 (legge 30.12.2004, n. 311) e dalla legge 11.2.2005 n. 15 (recante modifiche e integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241), che si è ispirata a porre i cittadini  al centro dell’attività di una Pubblica Amministrazione la cui potestà risulta sempre più finalizzata alla soddisfazione dei bisogni individuali. 

In tale contesto le  disposizioni legislative vigenti in materia di annullamento d’ufficio degli atti amministrativi vanno  lette in simbiosi agli  istituti della dichiarazione di inizio attività (DIA) e del silenzio-assenso (art. 19 e 20 della legge n. 241/1990 - art. 3 del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito dalla legge 14 maggio 2005, n. 80). 
Tale normativa trova un unico filo conduttore che attraversa i vari procedimenti tutti finalizzati a considerare il cittadino centripeto rispetto all’agire della Pubblica Amministrazione. Il silenzio dell’amministrazione  da apodittica interdizione dei diritti del cittadino, è stato “trasformato” in uno strumento sollecitatorio dei doveri della pubblica amministrazione, che può sempre negare al cittadino quanto da lui richiesto, purchè  motivi adeguatamente le ragioni del diniego.    Su tali premesse si innesta lo ius poenitendi, il potere di autotutela della pubblica amministrazione, che va interpretato come “potestà”, un potere-dovere al quale è chiamata l’amministrazione quando una corretta valutazione dell’interesse pubblico lo richieda. 
E’ importante riflettere, dunque, sui  profili applicativi della norma prevista dalla legge n. 15/2005, che ha introdotto nel nostro ordinamento la disciplina “generale” dell’annullamento d’ufficio dei provvedimenti illegittimi (articolo 21-nonies legge n. 241/1990). L’annullamento d’ufficio è un provvedimento amministrativo di secondo grado la cui emanazione comporta la perdita di efficacia, con effetto retroattivo, di un provvedimento inficiato dalla presenza “originaria” di uno o più vizi di legittimità. Oggetto dell’annullamento d’ufficio è dunque un provvedimento che, pur constando di tutti gli elementi essenziali per la sua giuridica esistenza, presenta uno dei tradizionali vizi di legittimità:  violazione di legge,  eccesso di potere o incompetenza.   L’art.  21-nonies dispone che il provvedimento illegittimo possa essere annullato d’ufficio dallo stesso organo che lo ha emanato, o da altro organo previsto dalla legge, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati.
Per procedere, quindi, l’amministrazione competente all’annullamento d’ufficio ha l’obbligo di verificare:

  •  la giuridica esistenza di un provvedimento amministrativo;
  •  la ricorrenza di uno di vizi di legittimità del provvedimento
  •  la sussistenza di ragioni di interesse pubblico per l’annullamento d’ufficio


Risponde all’interesse pubblico l’annullamento d’ufficio improntato a criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza, nonché di “proporzionalità” dell’azione amministrativa. 

Nel rispetto del principio di proporzionalità  la Pubblica Amministrazione viene invitata:

  • a non comprimere le situazioni giuridiche soggettive dei privati, se non nei casi di stretta necessità ovvero di indispensabilità;
  • ad assicurare il minor danno possibile agli interessi privati coinvolti e solo se strettamente necessario;
  • a valutare sia la sussistenza di effetti giuridici ampliativi che il provvedimento ha eventualmente prodotto nella sfera giuridica dei privati (nei quali potrebbe essersi ingenerato un ragionevole affidamento in ordine alla definitività dell’assetto delle posizioni di interesse o di diritto composte con il provvedimento), sia gli eventuali effetti ampliativi conseguenti dall’annullamento d’ufficio dell’atto;
  • a valutare i pregiudizi a carico dei privati derivanti dall’atto illegittimo.


   L’Amministrazione, pertanto, è invitata a procedere all’annullamento d’ufficio quando ciò sia necessario al fine di evitare un danno non proporzionato agli interessi dei privati coinvolti nel procedimento.  E’ altresì importante che l’Amm.ne motivi opportunamente il  provvedimento di annullamento esplicitando, anche attraverso analisi comparative, le motivazioni adottate (cfr Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 12,.10 2004, n. 6554). Altro elemento che l’amministrazione è invitata a valutare è il trascorrere del tempo, sia perché esso tende ad attenuare progressivamente l’interesse pubblico ad annullare, riducendone l’attualità e la concretezza, sia perché favorisce il consolidamento dell’assetto degli interessi privati creato dall’atto annullabile. La  “ragionevolezza” del termine dovrà essere valutata di volta in volta, oltre che in relazione al tempo, anche in considerazione del grado di illegittimità del provvedimento, della graduazione degli interessi pubblici e privati in gioco.
  Su tali basi la SV deve prestare attenta lettura al dispositivo del decreto di rettifica allo scopo di leggere se vi sono indicazioni in merito alla necessità di apportare le necessarie modìfiche agli atti connessi e conseguenziali al decreto, ovvero se trattasi solo di un provvedimento di rettifica che opera ex nunc.
Certamente è altresì necessario verificare  se vi siano  ricorsi di controinteressati ai quali sarà opportuno notificare il provvedimento di rettifica.

 

Assenze personale supplente: salve,sono un insegnante di sostegno con incarico annuale (scuola primaria) Volevo delle informazioni riguardo la maternità: la data presunta del parto era il 10/01/2010 ma in realtà ho partorito prima: il 19/12/2009 (circa 20 giorni prima). Quando dovrei riprendere servizio?? Tre mesi dopo la data presunta parto , oppure tre mesi dopo la data effettiva del parto??

Ai sensi del  decreto legislativo 151/2001 (artt. .16 e segg.), alla lavoratrice madre spetta di astenersi dal lavoro:
-  durante i 2 mesi precedenti la data presunta del parto, salvo quanto detto di seguito; ove il parto avvenga oltre tale data, per il  periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto;
- durante i 3 mesi dopo il parto, decorrenti dal giorno successivo all’evento;
- durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni sono aggiunti al periodo di congedo per maternità dopo il parto.

Proroga contratto di lavoro: Abbiamo da porLe un quesito: al termine di un contratto di supplenza breve con convocazione dal salva precari, la  docente può rinunciare ad accettare la  proroga per una supplenza più lunga?

L’art.  8 del D.M. n. 131 del 13.6.2007, al comma  1 lett. b), stabilisce che la rinuncia ad una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma, ripetuta per due volte nella stessa scuola, comporta, esclusivamente per gli aspiranti totalmente inoccupati al momento dell’offerta di supplenza dalle graduatorie d’istituto, la collocazione in coda alla relativa graduatoria di terza fascia.  Nessuna indicazione viene, invece, fornita in merito all’eventuale rinuncia “alla proroga o conferma” su una supplenza breve sino a 10 giorni nella scuola dell’infanzia e primaria, per cui occorre ritenere che, su tali ultime tipologie di posti, la rinuncia alla proroga, sempre nella misura temporale non superiore a 10 giorni, non comporti alcuna conseguenza.  Ovviamente le sanzioni  non si applicano o vengono revocate nei casi in cui la rinuncia sia dovuta a giustificati motivi comprovati da obiettiva documentazione da presentare a scuola o vengono revocate ove i previsti comportamenti sanzionabili siano dovuti a giustificati motivi suffragati da obiettiva documentazione da far pervenire alla scuola, ovvero nei casi in cui è legittimo lasciare una supplenza per accettarne un’altra della durata sino al termine delle lezioni (commi 2,3,4 art. 8).
 Quanto si sopra si applica anche alle rinunce sulle  convocazioni dagli elenchi prioritari.

Procedure di convocazione dei supplenti: si chiede il parere circa la convocazione di un supplente di sostegno ad02 : da graduatoria di istituto o da graduatoria salva precari, su un posto venutosi a creare in seguito ad aspettativa retribuita per dottorato di ricerca in data 18.2.2010; da chi deve essere retribuito (scuola o dpt)  e la data di scadenza del contratto (30/6/2010 o termine lezioni).

Tutti i posti che si rendono disponibili, per qualsiasi causa,  dopo il 31 dicembre, vanno coperti con supplenze temporanee da parte del dirigente scolastico utilizzando le graduatorie d’istituto. Nel caso di specie è necessario, come per le altre supplenze brevi, dare precedenza all’utilizzo degli elenchi prioritari. Le supplenze avranno durata sino al termine delle lezioni e, come da nota del Miur  prot. 3787 del 3.3.2008, il pagamento viene effettuato dalla DPT.

Assenze personale supplente: el caso in cui ad un primo periodo di assenza di una docente di ruolo ne consegue un altro intervallato da un permesso retribuito per assistenza a portatore di handicap si procede alla conferma del supplente già in servizio?

Esempio : Docente assente per motivi di salute dal 01/02/2010 al 22/02/2010
              ''   ''     per legge 104/92     dal 23/02/2010 al 25/02/2010
              ''   ''    per motivi di salute dal  26/02/2010 al 05/03/2010
L’art. 4 del DM 113 del 13.6.2007 stabilisce la proroga della supplenza a favore del supplente in servizio qualora il titolare si assente senza soluzione di continuità a prescindere, quindi, dalla causale dell’assenza.

Interpelli del personale supplente:  è stata conferita una supplenza temporanea dalle graduatorie di Istituto, prima della pubblicazione degli elenchi prioritari di cui al DM 82 e DM 100. Poichè la docente titolare prorogherà la sua assenza, modificandone però la tipologia (per esempio da malattia a malattia del bambino) , occorre procedere a nuova convocazione oppure, ai sensi del comma 4, art. 7 del Regolamento sulle supplenze (DM 13/06/2007) "per ragioni di continuità didattica ....................la supplenza viene prorogata al supplente già in servizio"?

Per gli effetti di quanto previsto dall’art. 6 del D.M. 82/2009 e dalla nota del Miur prot. n. 19212 del 17.12.2009 che ha fornito indicazioni in merito all’integrazione degli elenchi  prioritari previsti dalla legge 167/2009, le procedure di convocazione del personale inserito in tali elenchi dispiegano effetti dalla data della loro pubblicazione essendo fatti salvi i rapporti di lavoro già instaurati e le eventuali proroghe o conferme degli stessi.  L’art.  7 comma 4 del D.M. n. 131 del 13.6.2007  nello stabilire la proroga della supplenza, allo scopo di assicurare la continuità didattica, non reca alcuna indicazione ostativa in merito alla circostanza che il prosieguo dell’assenza possa avvenire per una causale diversa dalla precedente.   Ne consegue che, ad avviso della scrivente, la proroga del rapporto di lavoro, posta a tutela di una norma pubblicistica indefettibile, va concessa a prescindere che l’assenza del titolare motivi da causa diversa dalla precedente, a condizione che il titolare, tra i due diversi periodi di assenza, non riprenda servizio.

Interpelli personale supplente: Le chiedo cortesemente di confermarmi se un docente che riceve convocazioni da più scuole per supplenze brevi nello stesso giorno ha facoltà di scegliere la supplenze a lui più conveniente e giustificare così la sua assenza alla altre convocazioni senza incorrere in alcuna sanzione.

Occorre premettere che le convocazioni, se di durata pari o superiori a 30 giorni, vanno effettuate con telegramma nel quale è necessario indicare la data della convocazione, l’ora ed il luogo dove la stessa si svolge. E’ noto che, per quanto riguarda tali interpelli, occorre la presenza fisica dell’interessato a scuola, ovvero di un suo delegato, non essendo prevista la delega al dirigente scolastico. Ne consegue che l’interessato può scegliere la supplenza che ritiene più gradita giustificando, poi, l’assenza alle altre convocazioni per evitare di essere considerato rinunciatario senza  valida motivazione.

Precedenza nelle convocazioni dei supplenti: Un docente iscritto nelle graduatorie "salvaprecari" con titoli di precedenza ( invalidità 100% e legge 104) ha diritto a precedenza nelle assegnazioni di supplenze temporanee? Dall'art.3 del suddetto decreto sembrerebbe di si, ma il sottoscritto ha avuto problemi a far valere questo diritto.

Dall’art. citato non si rileva alcuna indicazioni in merito ad eventuali precedenze nelle convocazioni dei supplenti che abbiano titolo ad essere ascritti a disabilità anche gravi. E’ noto, al contrario, che nelle convocazioni per le supplenze attraverso le graduatorie d’istituto, non si applicano le riserve di legge nelle assunzioni, né le priorità nella scelta delle sedi, limitata, invece, solo alla fase di convocazione attraverso l’utilizzo delle graduatorie provinciali ad esaurimento.

 

Assenze personale di ruolo: Una Docente di questa Istituzione Scolastica, è in congedo straordinario per lo svolgimento di un dottorato di ricerca senza borsa di studio c/o l'Università di Oxford (Gran Bretagna). Il 30/09/2010 la stessa conclude il triennio e sostiene che può avere una proroga di ulteriori anni 2 a domanda dell'Università.

La C.M. 120/2001 del Miur prevede che il congedo straordinario per la frequenza del dottorato di ricerca avvenga per tutta la durata del corso non precisandone la durata. Nel caso di specie, se opportunamente documentato dall’interessato, è possibile concedere un ulteriore periodo di congedo per proroga del corso di dottorato.

Cumulo rapporti di lavoro: Presso la nostra scuola vi è necessità di assegnare supplenza breve per orario cattedra. La prima docente utilmente collocata nella graduatoria prioritaria , ha supplenza per h 2 fino al 30/6/10 su sc. secondaria di II grado, può tale insegnante accettare nomina per l'intera cattedra  su sc. secondaria di I grado e quindi arrivare alle 20h/sett. oppure le restanti 2 h dovranno essere assegnate ad un altro aspirante?

Il D.M. n. 131 del 13.6.2007 prevede che il cumulo di rapporti di lavoro nella scuola secondaria possa avvenire nel rispetto del limite d’orario settimanale previsto per il corrispondente personale di ruolo.  Ne consegue che, al di là di specifici casi n cui la classe di concorso è strutturata su un numero di ore superiore a 18 ore, il limite di ore settimanale non può eccedere le 18 ore.

Posti dopo il 31 dicembre: Questa scuola, il 25/02/2010 si è vista assegnare dal CSA  ulteriori 12 ore di sostegno, limitatamente al corrente anno scolastico.Trattandosi di disponibilità dopo il 31/12/2009, come dobbiamo operare? 1) Bisogna nominare dalla graduatoria permanente (ammesso che ci siano disponibilità e viste che le ore sono superiori a 06) o da quelle di circolo (ovviamente utilizzando prima la salvaprecari)? 2) La durata della supplenza deve essere fino al termine delle lezioni o fino al termine attività didattiche? 3) Per quanto riguarda il pagamento , chi lo effettua ? La scuola o La DPSV.

Tutte le disponibilità determinatesi dopo il 31 dicembre sono considerate supplenze temporanee da coprire con il personale incluso nelle graduatorie d’istituto, applicando le priorità per coloro che sono inclusi negli elenchi compilati ai sensi del D.M. 82/2009 e del D.M. 100/2009.

Prosieguo assenza del titolare: Un docente titolare assente per malattia fino al venerdì riprende servizio il sabato e il lunedì successivo si riassente di nuovo per astensione facoltativa 1 anno di vita del bambino, in questo caso la supplente lavora fino al venerdì ed è pagata fino al venerdi per poi riprendere di nuovo servizio il lunedì oppure deve essere pagata anche il sabato e la domenica? Si precisa che presso l'istituto si effettua la settimana corta (chiusura del sabato) anche per gli alunni.

E’ d’obbligo una prima precisazione su quanto riportato nel quesito in merito alla circostanza che il titolare abbia ripreso servizio il sabato dopo essere stato assente per malattia sino al venerdì precedente.  Viene infatti riferito che la scuola il sabato è chiusa e non vi sono pertanto attività didattiche; ne consegue che il titolare, di fatto, non ha assunto servizio ed è transitato dal successivo lunedì ad una nuova tipologia di assenza (augurandoci che la richiesta di congedo parentale sia stata esercitata con i 15 giorni di preavviso previsto dal contratto).
Tanto premesso il supplente avendo lavorato dal lunedì al venerdì e prestato l’intero orario obbligatorio settimanale ha diritto al riconoscimento giuridico ed economico del sabato e della domenica ed a riprendere servizio dal lunedì successivo per  conferma del contratto di lavoro.

Interpello dei supplenti: quest’ amministrazione fissava per il giorno 25/11/2009 una  convocazione per la copertura di n°18 ore per una supplenza breve e saltuaria per la classe di concorso A036. Il giorno successivo il servizio postale provvedeva a comunicare il mancato recapito di un telegramma ad una docente per errore del numero civico. Considerato che la docente interessata era assente alla  convocazione, si provvedeva a contattarla telefonicamente. La docente affermava di non essere interessata alla convocazione. In data 11/01/2010, a seguito della pubblicazione degli elenchi prioritari di cui al D.M. 82, la supplente, esclusa dai suddetti, si presentava presso questa Amministrazione lamentando la violazione del proprio diritto al posto e riservandosi di adire l’Autorità competente. Alla luce di quanto accaduto, si chiede se questa Amministrazione debba tenere conto della denuncia della docente, anche se pervenuta ben oltre i quindici giorni dalla mancata proposta contrattuale, ripristinando, in autotutela, la situazione al 25/11/2009.

Dai fatti esposti sembra  evincersi che la supplente abbia manifestato, sia pure con fonogramma, di non essere interessata alla convocazione e di non essersi presentata a scuola al di là del disguido postale con  la mancata consegna del telegramma. In ogni caso appare anche tardiva la rivendicazione operata dalla supplente a distanza di oltre 15 giorni dalla convocazione e per la circostanza che, nel frattempo, è stato instaurato un rapporto di lavoro con altro supplente. A parere della scrivente, dunque, mancano i presupposti giuridici per ricorrere ad un provvedimento in autotutela.

Pagamento dei supplenti:  prego di confortarci rispetto alla seguente problematica: in caso di adozione internazionale,atteso che alla dipendente spetta l'astensione obbligatoria per  maternità per il periodo in cui si reca all'estero per prelevare i bambini adottati,nel nostro caso dal 19/2/2010 al 22/04/2010,la retribuzione al supplente spetta anche in questo caso alla D.P.T. di Napoli ?

Non vi è alcun motivo ostativo in merito alla circostanza che il periodo trascorso all’estero per l’adozione di un bambino, paragonato ad un’astensione obbligatoria, venga retribuita a carico della DPT.

Pagamento ore per riposi giornalieri della lavoratrice madre (allattamento): questa scuola ha assegnato n. 5 ore di supplenza, lasciate libere dalla docente titolare che fruisce dei riposi giornalieri di cui all’art. 39 del D.L.vo 15172001, ad una incaricata annuale su assenza per allattamento. La nostra perplessità riguarda il pagamento. Per queste ore la retribuzione è di competenza del Tesoro o della scuola? In particolare la supplenza su “allattamento” rientra nel novero delle supplenze per “maternità” con retribuzione Tesoro, o in quelle di “supplenza temporanea” con retribuzione della scuola? Nel caso in cui il pagamento sia di pertinenza della scuola, come considerare queste ore, visto che la docente, già in possesso di un contratto annuale di 18 ore, arriva con queste a 23 ore: sono da retribuire come ore ordinarie (supplenza temporanea) o come ore eccedenti? Infine, il contratto va stipulato fino al termine delle attività didattiche o fino al termine allattamento e cioè fino al 26/07/2010?

A parere della scrivente è stata fatta un po’ di confusione nella questione sottoposta a nostro parere. Infatti è possibile dare ore in eccedenza all’orario d’obbligo settimanale, pagate con i fondi d’istituto,  ai docenti in servizio nella scuola ad orario intero, nei casi di sostituzione dei colleghi assenti per brevi periodi (di norma sino a 15 giorni). E’ altresì possibile assegnare ore in classi collaterali, sino a 6, non abbinate in organico di diritto e di fatto come eccedenti all’orario d’obbligo ai docenti in servizio sino a 24 ore pagate dalla DPT.
Nel caso di specie ci troviamo in presenza di ore disponibili sino al termine delle lezioni da coprire con una normale supplenza ricorrendo agli aspiranti inclusi nelle graduatorie d’istituto. Il pagamento, ai sensi della nota del Miur 3.3.2008 prot. n. 3787, può essere addebitato alla DPT.

 

Valutazione servizio pre-ruolo: ai  fini della graduatoria interna d'Istituto del personale di ruolo si chiede  se  l'attribuzione dell'anzianità di servizio derivante da retrodatazione giuridica non coperta da effettivo servizio di 180 gg.(punto B tabella di valutazione dei titoli) va attribuito il punteggio di p.6.

Il servizio di decorrenza giuridica  non coperta da servizio effettivo si valuta con 3 punti per ogni anno. Se, invece, la decorrenza giuridica nella nomina è coperta da servizio nella classe di concorso di titolarità o in una classe per la quale è ammesso il passaggio di cattedra, il servizio si valuta con 6 punti per ogni anno.


Contratto di lavoro: questa scuola ha dovuto nominare una supplente della scuola dell'infanzia fino al termine delle attività didattiche su un posto resosi vacante dal 18/03/2010 per dispensa dal servizio (Commissione Medica di Verifica) della titolare. Si chiede se la docente supplente deve essere retribuita dalla D.P.T. o se il pagamento spetta alla scuola.

Essendo un posto che si è reso disponibile dopo il 31 dicembre, lo stesso è da considerare una supplenza temporanea retribuita dalla scuola.

Chiusura della scuola e pagamento supplenti:  vorrei delle indicazioni in riferimento ad una nomina di un supplente di un docente  fino a 28 marzo (includendo anche sabato e domenica per servizio maturato). Avendo avuto comunicazione di un anticipo, al giovedì ore 15.00,  della chiusura della scuola in quanto seggio elettorale vorrei sapere come regolarmi con la nomina. Posso revocarla? Vale fino al giovedì e non si matura più il diritto al sabato e alla domenica? Si precisa che l'orario di servizio è articolato su 5 giorni. La ringrazio per la cortese collaborazione e resto in attesa di preziosi suggerimenti.

La supplenza deve durare nel rispetto delle esigenze di servizio. In ogni caso il docente che dal lunedì al venerdì della settimana ha prestato l’intero orario di servizio settimanale, ha diritto al riconoscimento giuridico ed economico del sabato e della domenica.

Consultazioni elettorali: premesso che, per consultazioni elettorali e festività pasquali le attività didattiche presso questa scuola saranno sospese dal 24/03/10 al 7/04/10 per disposizioni comunali, nonchè da calendario scolastico regionale (salvo eventuale prosieguo per turnazione di ballottaggio per l'11 e 12 aprile). Per quanto sopra si chiede: un supplente in servizio ininterrottamente dal 7/01/10 fino al 21/03/10 ha diritto alla proroga per tutto il periodo di sospensione considerato che il docente titolare ha chiesto una proroga dal 22/03/10 fino al 17/04/10 sempre lo stesso motivo di salute? O va conferita la proroga fino all'ultimo giorno di lezione (24/03/10) con conseguente conferma con la ripresa delle attività, non essendoci i 7 giorni prima della sospensione e i  probabili 7 giorni (in caso ballottaggio) dopo la ripresa, come previsto dal regolamento sulle supplenze?

Considerato che l’assenza del titolare avviene senza soluzione di continuità per un periodo che va da oltre 7 giorni prima ad oltre 7 giorni dopo la ripresa delle lezioni dopo la sospensione pasquale, il supplente ha diritto alla stipula di un unico contratto di lavoro senza interruzioni.

Proroga contratti lavoro: presso la nostra scuola sono in servizio 2 docenti Supplenti temporanei con la seguente tipologia di servizio: 1) Supplente temporaneo, su posto di Lingua Inglese,   retribuito dalla Direzione Territoriale del Tesoro, nominato in data 26/10/2009 in sostituzione della titolare attualmente assente per astensione obbligatoria per gravidanza a cui seguirà astensione obbligatoria per puerperio; 2) Supplente temporanea, retribuita dalla scuola, nominata, per n. 18 ore,  in data 18/02/2010 sul sostegno a seguito di sentenza TAR favorevole per un alunno diversamente abile iscritto presso questa Scuola. Pertanto si chiede se il termine dei relativi contratti di lavoro debba essere quello delle lezioni (12/06/2010) o se i supplenti possano permanere in servizio almeno fino agli scrutini e alla consegna delle schede di valutazione prevista per il 21/06/2010.

I supplenti devono restare in servizio sino al termine delle lezioni e poi essere contrattualizzati per il solo periodo degli scrutini finali.


Rinuncia al contratto di lavoro: visto il Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale docente (D.M. 13/06/2007), visti, altresì, il D.M. 82/2009 e il D.M. 100/2009, si chiede se un docente supplente temporaneo che abbia stipulato un contratto fino al termine delle lezioni per un numero di ore inferiore a quello di cattedra possa lasciare e rinunciare al contratto già stipulato al fine di stipularne un altro presso altra scuola, comunque fino al termine delle lezioni, per orario cattedra.

Il supplente ha titolo al completamento dell’orario.


Annullamento del contratto di lavoro: ho nominato una docente di sostegno l'11/02/2010 dal decreto salvaprecari, pubblicato il 09/02/2010, in data successiva arriva un decreto di rettifica dell'U.S.P. di Napoli che la esclude dal suddetto decreto. Attualmente è stata da me licenziata, nel decreto di licenziamento devo indicare  che il servizio prestato è valido solo ai fini economici?

A mio avviso la rescissione contrattuale dovuta a rettifiche della graduatoria e per la concomitante  individuazione di altro soggetto destinatario del rapporto di lavoro, non induce a rendere nullo il servizio né  sotto il profilo della legittimità, né sotto quello meramente economico.

 

Proroga supplenza: Come regolarci con una docente supplente temporanea tenuta in servizio a tutto il 31/03/2010 su malattia  della titolare , se dopo le vacanze pasquali quest' ultima cambia tipologia di assenza chiedendo congedo  parentale?  1) si può fare la  conferma alla supplente dall' 01/04/2010?  2) bisogna far partire la conferma  dall' 08/04/2010?

Ai sensi del regolamento delle supplenze è possibile prorogare la supplenza per continuità didattica anche per diversa tipologia di supplenza.

Contratti personale ATA: abbiamo nominato una supplente collaboratrice scolastica dal 01/02/2010  e la stessa è stata in servizio ininterrottamente, poichè la titolare è in malattia da quella data presentando certificati medici senza soluzione di continuità, L'ultimo certificato medico della titolare copriva un periodo dal 29/03/2010 al 08/04/2010. Abbiamo fatto una proroga dal 29/03/2010 al 31/03/2010 (ultimo giorno di attività didattiche), visto che non c'erano i sette giorni dopo la ripresa delle attività. Il giorno 08/04/2010, per esigenze di servizio, abbiamo richiamato in servizio la supplente e contemporaneamente abbiamo ricevuto notizia che la titolare si assenterà ancora per 10 giorni di malattia a partire dal 09/04/2010.  Si chiedeva se era giusto fare un conferma per il giorno 08/04/2010 e poi una proroga dal 09/04/2010 per 10 gg., oppure coprire con una proroga tutto il periodo che comprende anche la sospensione delle attività e che va dal 01/04/2010 al 18/04/2010, visto che i certificati medici presentati dalla titolare, sono senza soluzione di continuità.  

A nostro avviso la proroga della malattia da parte del titolare doveva coprire in una soluzione ovvero anche con più certificati di malattia un periodo di assenza che copre 7 giorni prima e 7 giorni dopo la ripresa delle lezioni. Ne consegue che il secondo certificato, nel caso di specie, doveva essere presentato dal titolare o prima dell’interruzione delle lezioni ovvero durante lo stesso e proiettarsi ad almeno 7 giorni dopo la ripresa delle lezioni. La durata comunicata sino al giorno 8 aprile non consente di stipulare un unico rapporto di lavoro, ma, come giustamente operato, un nuovo contratto di conferma alla ripresa delle lezioni. La successiva assenza del titolare a decorrere dal giorno 9 aprile 2010 deve essere considerata, a nostro avviso, una proroga del secondo contratto di lavoro che ha avuto decorrenza dal giorno 8 aprile 2010.
 

Festività pasquali: proroga contratto di lavoro: una  docente titolare ha chiesto  la proroga di assenza per motivi di salute dal 25/3/2010 al 13/4/2010; sulla predetta titolare la scuola ha prorogato alla supplente il contratto fino al 31/3/2010, ultimo giorno di lezione prima delle vacanze pasquali, non ricorrendo le condizioni previste dall’art. 40, comma 3, del CCNL 29/11/2007 (meno di sette giorni successivi a quello di ripresa delle lezioni). In  data odierna la supplente ha ottenuto la sola conferma del contratto a T.D. per il restante periodo di assenza della titolare e, precisamente, dall’8/4/2010 al 13/4/2010, gg. 5, ai sensi dell’art. 7, comma 5, del D.M. 13/6/2007, per motivi di continuità didattica, pur non essendovi le condizioni minime di giorni di assenza della titolare previste dalla normativa (ancora vigente?) per poter coprire tale assenza con un supplente invece che con un docente interno con ore eccedenti: la titolare, infatti, con ogni probabilità continuerà ad assentarsi. Per quanto sopra detto, la suddetta supplente, ha chiesto, in caso di ulteriore proroga di assenza della titolare dal giorno 14/4/2010, che le venga riconosciuto anche il periodo di interruzione delle attività didattiche (dall’1/4/2010 al 7/4/2010), ricorrendo le condizioni previste dal già citato art. 40, comma 3, anche se a posteriori, secondo l’interpretazione autentica fatta all’epoca dall’Aran e le OO.SS. il 30/3/2006.

L’art. 40 del CCNL/2007 comparto scuole prevede che  qualora il docente titolare si assenti in un'unica soluzione a decorrere da una data anteriore di almeno sette giorni all'inizio di un periodo predeterminato di sospensione delle lezioni e fino a una data non inferiore a sette giorni successivi a quello di ripresa delle lezioni, il rapporto di lavoro a tempo determinato è costituito per l'intera durata dell'assenza. Rileva esclusivamente l’oggettiva e continuativa assenza del titolare, indipendentemente dalle sottostanti procedure giustificative dell’assenza del titolare medesimo. Su tale questione è intervenuta un’interpretazione autentica da parte dell’Aran per rispondere alle seguenti questioni: 1) se  l’assenza continuativa poteva anche essere riferita a più richieste del titolare, purché, ovviamente, non intervallate da periodi di rientro in servizio del titolare stesso (più assenze senza soluzione di continuità); 2) se le assenze potevano anche riferirsi a motivazioni diverse. L’interpretazione autentica risponde positivamente ai due quesiti. Per cui, al fine del diritto ad un unico contratto comprensivo anche dei periodi, posti al suo interno, di sospensione delle attività didattiche, valgono anche le assenza richieste in più volte, senza soluzione di continuità, a prescindere dalla motivazione dell’assenza stessa.
 

Dimissioni del supplente: a seguito di dimissioni di una docente incaricata annuale con nomina del C.S.A. decorrente dal giorno 28.3.2010, ho effettuato una convocazione. Il docente nominato su queste ore vacanti deve essere pagato dalla scuola o dal Tesoro? 

Trattasi di supplenze breve pagata dalla scuola sino  al termine delle lezioni.

Proroga supplenza di 10 giorni: le chiedo cortesemente di indicarmi come bisogna agire se ad una supplenza di 10 gg. avendo convocato dalla graduatoria fino a 10 gg. ne segue una lunga di circa un mese per l'aggravarsi della malattia, bisogna riconvocare dalla graduatoria generale o per continuità riconfermare la supplente già convocata?

Quando ad una prima supplenza sino a 10 giorni nella scuola primaria succede una proroga dell’assenza superiore a 10 giorni, è necessario individuare l’avente titolo alla supplenza utilizzando le normali graduatorie d’istituto.

Proroga per scrutini: termine contratto di lavoro: supplente temporaneo, su posto di Lingua Inglese,   retribuito dalla Direzione Territoriale del Tesoro, nominato in data 26/10/2009 in sostituzione della titolare attualmente assente per astensione obbligatoria per gravidanza a cui seguirà astensione obbligatoria per puerperio. Supplente temporanea, retribuita dalla scuola, nominata, per n. 18 ore,  in data 18/02/2010 sul sostegno a seguito di sentenza TAR favorevole per un alunno diversamente abile iscritto presso questa Scuola. Pertanto si chiede se il termine dei relativi contratti di lavoro debba essere quello delle lezioni (12/06/2010) o se i supplenti possano permanere in servizio almeno fino agli scrutini e alla consegna delle schede di valutazione prevista per il 21/06/2010.

La proroga deve riguardare solo i giorni effettivi in cui i docenti sono impegnati nelle operazioni degli scrutini finali in base a quanto comunicato dal miur con nota del 27.6.2009.



Proroga  nomine da elenchi prioritari: Per una supplenza di 5 gg. dopo aver esaurito quelle dei precari con opzione 10 gg., bisogna nominare da quelle d’istituto?

Il regolamento di cui al D.M. 131/2007 stabilisce che per le supplenze sino a 10 giorni nella scuola dell’infanzia e primaria si utilizzi l’elenco di coloro che hanno dato la loro disponibilità per tali tipologie di posti. Ne consegue che, una volta esaurito l'elenco dei docenti che hanno sottoscritto tale opzione, i dirigenti dovranno utilizzare le graduatorie di circolo per conferire supplenze su tale tipologia di posto (nota chiarimenti 17212 del 17.12.20099art. 7, comma 7, D.M. 131/07, il Regolamento).

Proroga per astensione obbligatoria: desidererei, se possibile, avere dei chiarimenti circa: supplenti temporanee in astensione obbligatoria e loro supplenti: la supplente "a" ha diritto a contratto ma non assume servizio perchè in astensione obbligatoria fino al 20/04/2010 (termine puerperio); la supplente "b" viene nominata al posto della supplente "a"; alla supplente "a" e, di conseguenza, alla supplente "b" vengono attribuite proroghe fino al 20/04/2010. Il  giorno 21/04/2010 quale delle due ha diritto alla proroga  sul posto della titolare che continua ad essere assente?

La proroga compete sia alla supplente in astensione obbligatoria che non è in servizio effettivo, sia alla supplente che la sostituisce.


Verifica delle autocertificazioni: abbiamo convocato una supplente ata. La stessa non assume servizio perchè in puerperio. La scuola di precedente servizio (ben 5 mesi di servizio), poichè prima scuola di servizio in assoluto, non ha proceduto alla verifica dei titoli e ha chiesto a noi di provvedere in merito. La supplente esibisce un certificato di servizio dell'Istituto Paritario J.J.Rousseau di Casoria che attesta dal 1998 al 2008 un servizio prestato presso la materna privata in qualità di assistente amministrativo. Quesiti: la scuola, all'epoca era paritaria? possiamo chiedere l'estratto contributivo inps? nel certificato il periodo di astensione obbligatoria non risulta annotato come assenza. Deve essere rilevato o non importa?

La parità nelle scuole non statali è stata istituita dalla legge 68/99 a decorrere dall’a.s. 2000/01 in poi. Pertanto è  necessario verificare presso la stessa  scuola gli estremi del decreto di autorizzazione con il quali l’Ufficio scolastico regionale ha fornito la scuola di tale parità I  contributi assicurativi vanno verificati direttamente all’Inps. Il certificato di servizio deve riportare i servizi indicando la qualifica, la durata, il tipo di contratto di lavoro, il versamento dei contributi assicurativi.

Mantenimento in servizio dopo il 30 aprile: Un supplente temporaneo in servizio dal 17 febbraio 2010 su docente titolare affetto da patologia grave e  con proroghe  fino al 7 maggio può essere licenziato al termine del contratto per il contenimento della spesa pubblica o è soggetto a proroga fino al termine delle lezioni? Si fa presente che: Non è previsto rientro del titolare; Lo stesso non ha classi terminali; I giorni di assenza sono in tutto alla data del 7 maggio n. 120; La scuola nel mese di maggio osserverà orario compattato per il termine della refezione scolastica.

Il CCNL/2007 all’art. 37 prevede che al fine di garantire la continuità didattica, il personale docente che sia stato assente, con diritto alla conservazione del posto, per un periodo non inferiore a centocinquanta giorni continuativi nell'anno scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione dell’attività didattica, e rientri in servizio dopo il 30 aprile, è impiegato nella scuola sede di servizio in supplenze o nello svolgimento di interventi didattici ed educativi integrativi e di altri compiti connessi con il funzionamento della scuola medesima.
 Per le medesime ragioni di continuità didattica il supplente del titolare che rientra dopo il 30 aprile è mantenuto in servizio per gli scrutini e le valutazioni finali. Il predetto periodo di centocinquanta giorni è ridotto a novanta nel caso di docenti delle classi terminali. 

Rinuncia alla supplenza: avendo in servizio una supplente temporanea fino al 21/04/2010, si chiede se la stessa può rinunciare alla supplenza presso questo liceo per un'altra presumibilmente fino al termine delle attività didattiche.

Entro il 30 aprile di ciascun anno scolastico è possibile lasciare una supplenza breve per una che va sino al termine delle lezioni.
 

Completamento orario nella scuola primaria: Dovendo convocare su una docente assente per n.24 ore settimanali dagli elenchi prioritari abbiamo trovato una docente che è occupata per dodici ore presso un'altra scuola. Cosa dobbiamo fare? Nominare lei e quindi dividere la cattedra e dare le altre 12 ore ad un'altra docente? o essendo una scuola primaria la cattedra dobbiamo darla intera ad una sola docente?

Il diritto al completamento dell’orario previsto, in generale, dall’art. 4 del DM 131/2007, vale anche per la scuola primaria, sempre nel limite di assicurare l’unicità dell’insegnamento in riferimento ai moduli organizzativi della  scuola.

Assenza non continuativa entro il 30 aprile: si chiede di sapere se, nel caso di un'assenza del titolare per un periodo non continuativo pari a giorni 189 computati al 30/04/2010, possa essere prevista la possibilità di confermare il supplente - che per continuità didattica ha sostituito la titolare - confermandolo sino al termine delle lezioni con partecipazione agli scrutini finali.

R. L’art. 37 del contratto di lavoro del personale del comparto scuola stabilisce che l’assenza, di almeno 150 giorni, deve essere continuativa. I giorni vanno conteggiati a ritroso partendo dall’ultima certificato di assenza presentato dal titolare.

Prosieguo assenza sui corsi PAS: Premesso che la scrivente  ha individuato con contratto a T.D. una docente nei PAS; Che la medesima si trova collocata in astensione obbligatoria; Tanto premesso, si chiede di conoscere se il citato contratto va digitato o meno al SIDI e trasmesso alla DPT per le spettanze dovute come una qualsiasi supplenza breve e saltuaria e se il contratto in favore del supplente nominato sulla docente in astensione va anch'esso digitato al SIDI e trasmesso alla DPT per le spettanze dovute.

L’atto di convenzione con la Regione per i corsi PAS stabilisce che i pagamenti dei supplenti, ivi comprese quelli afferenti le sostituzioni per assenza a vario titolo, sono a carico della stessa Regione e vanno richiesti tramite la scuola scelta sul territorio  per espletare il servizio di cassa per  conto della Regione.

 

Assenze per legge 104/92:  vorrei sapere se è possibile nominare dei supplenti temporanei in caso di assenza del personale a tempo indeterminato che si assenta con i seguenti motivi: legge 104, permessi retribuiti così come sostengono le RSU del mio Circolo Didattico.

Ritengo che una volta esperiti tutti i tentativi di utilizzare i colleghi docenti a disposizione della scuola, ritenute sussistenti le esigenze di servizio, si possa procedere alla copertura dell’assenza con supplenti.

Pagamento del sabato e della domenica: in una convocazione per sostituire una docente di scuola dell'infanzia assente per 10 giorni dal 21/04/2010 al 30/04/2010 (Venerdì) due supplenti hanno accettato la nomina ma hanno dichiarato di non poter assumere servizio perchè collocate in interdizione anticipata dal lavoro per gravi complicanze della gestazione. Poichè l'orario settimanale di questa scuola è articolato su 5 giorni vorremmo sapere: - alle due supplenti spetta la retribuzione anche del Sabato e della Domenica?; - l'eventuale proroga spetta solo alla docente che presta effettivo servizio o anche alle due supplenti collocate in interdizione?

La retribuzione del sabato e della domenica spetta se dal lunedì al venerdì viene espletato l’intero orario di servizio. Per quanto riguarda le supplenti che non hanno accettato perché in astensione obbligatoria, ritengo che valga la stessa regola (art. 40 del CCNL) in quanto trattasi di personale in effettivo servizio. .

Proroga del contratto di lavoro: una titolare di scuola primaria si assenta per gg.23 per motivi di salute; su tale assenza si nomina una supplente A che dopo gg.7 si ammala fino all'ultimo giorno di nomina; si nomina dunque una supplente B. in caso di proroga della titolare a chi tocca la proroga? alla supplente A che termina contemporaneamente la malattia o alla supplente B regolarmente in servizio?

Il regolamento delle supplenze all’art. 6 dispone che per ragioni di continuità didattica, ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più altri, senza soluzione di continuità o interrotto solo da giorno festivo o da giorno libero dall’insegnamento, ovvero da entrambi, la supplenza temporanea viene prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto.
In effetti per il caso segnalato occorre considerare che la prima supplente ha ottenuto un periodo di assenza ed il diritto al mantenimento del posto nell’ambito del rapporto di lavoro. Ne consegue che la proroga, dovendo soddisfare l’interesse pubblicistico della continuità didattica (la cui sussistenza va ovviamente valutata dal dirigente scolastico) compete alla supplente in effettivo servizio.


Proroga assenza per motivi diversi: nel caso in cui una docente titolare assente per  maternità che si assenta nuovamente senza soluzione di continuità  per malattia del figlio o congedo parentale, la supplenza per continuità spetta sempre alla stessa docente? e se invece alterna anche con permessi legge 104 e dopo attacca sempre con la malattia  o congedo spetta sempre alla stessa supplente per continuità? o interrompe e si deve fare una nuova convocazione?

Ritengo che qualora la titolare abbia titolo a fruire di assenza continuative anche per motivi diversi, senza soluzione di continuità, la supplenza spetti al docente in servizio per motivi di continuità didattica.


Riconoscimento giuridico per il pagamento della domenica: Una supplente che presta servizio dal lunedì al venerdì con orario completo, ha diritto alla retribuzione anche del sabato e della domenica. Valgono entrambi i giorni anche come servizio?

L’art. 40 del CCNL/2007 stabilisce che le  domeniche, le festività infrasettimanali e il giorno libero dell'attività di insegnamento, ricadenti nel periodo di durata del rapporto medesimo, sono retribuite e da computarsi nell'anzianità di servizio. nel successivo paragrafo, invece, dispone che nell’ipotesi in cui  il docente completi tutto l’orario settimanale ordinario, ha ugualmente diritto al pagamento della domenica ai sensi dell’art. 2109, comma 1, del codice civile.

 

Supplenza dal salva precari: Vorrei sapere, se un docente convocato dalla graduatoria salva precari, per una supplenza temporanea, essendo già impegnato presso un'altra scuola sempre su una supplenza temporanea la può lasciare per accettare la convocazione dalla salva precari ?

In base al regolamento di cui al dm 131/2007 dopo il 30  aprile non è più possibile lasciare una supplenza per accettarne un’altra anche se di maggiore durata.
 

Rettifiche decreti inserimento elenchi salva precari: a seguito a dei decreti di rettifica alla graduatoria salva precari, devo inserire una docente che ha chiesto per la classe di concorso A051 l'inserimento per tutti i distretti scolastici. La mia domanda è questa: a parità di punteggio con altri docenti già inseriti nella graduatoria cosa devo guardare? Solo la posizione della graduatoria provinciale definitiva scuola sec.II grado, o altre cose? La ringrazio.

L’inserimento a pari punteggio dei supplenti negli elenchi salva precari tiene conto degli stessi criteri validi per le precedenze nelle graduatorie ad esaurimento:
  1) anno di inserimento in graduatoria provinciale;
  2) precedenza di legge
  3) in caso di ulteriore parità precede colui che ha espletato lavori presso pubbliche amministrazioni e, successivamente, il più giovane di età.

Assegnazione ore eccedenti: un docente di ruolo  di ed. artistica (A028) è in interdizione anticipata per gravidanza a rischio dal 06/05/2010  fino al 21/10/2010, la stessa a inizio anno  aveva accettato ulteriori due ore di lezione. Come ci si regola per queste  due ore? Si rescindono alla docente in questione e vengono attribuite a qualcun altro? (è disponibile un docente TD che così completerebbe) o si segue un'altra procedura? In quest'ultimo caso quale?

Ritengo che le ore aggiuntive della titolare non possono essere tolte in quanto assegnate sino al termine dell’anno scolastico alla stessa con pagamento da parte della DPT. Alla supplente nominata in sua vece, competerà il pagamento anche delle ore aggiuntive come  prestate in sostituzione di colleghi assenti.

Supplente su titolare inidoneo al servizio: la Commissione medica di verifica di Napoli ha dichiarato un nostro docente "inidoneo temporaneamente alla funzione docente ma idoneo allo svolgimento di compiti diversi fino al 30/03/2012.  Come dobbiamo procedere in questo specifico caso?

In particolare:
·    In che attività alternativa si può impegnare il docente?
·    Se lo stesso dovesse rifiutare qualsiasi compito alternativo, qual è dovrebbe essere la procedura?
·    il supplente temporaneo in servizio al posto dello stesso, continuerà la supplenza fino al termine delle attività didattiche retribuito da questa scuola
?
Ritengo che il docente vada utilizzato in biblioteca o in segreteria in attività che siano compatibilità con l’inabilità temporanea riconosciuta dall’ASL. Il supplente può continuare il contratto.



Assenze alle convocazioni: un docente convocato non si presenta alla convocazione; gradirei sapere al riguardo delle convocazioni in oggetto, quando una rinuncia ad una convocazione, produce effetto sanzionatorio e quindi diventa di colore rosso?:

Quando il supplente espone motivi di occupazione in altro servizio di insegnamento, può rinunciare alla supplenza. Lo stesso se risulta in malattia, ma deve presentazione certificazione medica probatoria che può anche essere sottoposta a controllo. Altri motivi che motivino l’impossibilità alla  presenza a scuola vanno opportunamente motivati. Si ricordi, a tal proposito, che è possibile delegare terza persona per l’accettazione della supplenza e che, per le supplenze da 30  giorni in poi, è possibile anche delegare il dirigente della scuola all’accettazione della supplenza che,poi, va accettata dall’interessato con assunzione in servizio, se gli spetta, entro 24 ore dall’accettazione.

Collocamento in malattia d’ufficio: in caso di riconoscimento da parte della Commissione di verifica di Napoli di inabilità temporanea al servizio di istituto (docente) ed al lavoro proficuo in modo assoluto fino al 06/07/2010 ne deriva l'obbligo del dirigente scolastico di collocare in malattia il dipendente fino alla suddetta data? Si precisa che la eventuale inabilità assoluta sarà valutata dalla stessa Commissione alla scadenza del periodo di inabilità temporanea .

R. Ritengo proprio che di fronte alla certificazione medica acquisita al dirigente non resti altro che collocare il docente in malattia d’ufficio sino alla data stabilita dall’inidoneità sia pure provvisoria alla quale, del resto la docente poteva presentare ricorso..


Rinuncia supplenza docenti inseriti in elenchi salva precari: vorremmo sapere come si configura la mancata risposta a telegramma per  conferimento proroga supplenza ad una docente inserita nella graduatoria salvaprecari?

In riferimento all’art. 5 del D.M: 82/2009 il  personale incluso nell’elenco dei salva precari è obbligato ad accettare qualunque proposta di supplenza, all’interno delle preferenze espresse nella domanda, salvo quella che viene offerta in corso di altro contratto.  La rinuncia immotivata o senza giustificato motivo a una proposta di contratto comporta la decadenza dal diritto ad essere interpellato per ulteriori proposte di contratto e la conseguente perdita del diritto all’attribuzione del punteggio relativo all’anno scolastico, salvo il diritto all’attribuzione di quello maturato in ragione del servizio effettivamente svolto, nonché la perdita del diritto all’indennità di disoccupazione di cui all’art. 1 quinquies del decreto legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito con modificazioni dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, eventualmente percepita.  Nessuna penalizzazione viene applicata nel caso in cui il personale rinunci alla supplenza, anche in corso, per accettare un incarico annuale o fino al termine delle attività didattiche resosi disponibile successivamente o in quanto destinatario di progetti ai sensi di specifiche convenzioni.  Nessuna penalizzazione viene applicata, altresì, in caso di rinuncia per l’essere impegnati nell’espletamento di supplenza temporanea conferita in virtù di legittima inclusione nelle graduatorie di circolo o di istituto.

 

Proroga contratto Ata: Il  Dirigente Scolastico, avendo nominato un supplente su  posto di Assistente  Amministrativo con contratto fino al 31 Agosto 2010,  resosi disponibile per assenza  della titolare collocata in interdizione anticipata per complicanze gestazionali, può  prorogare tale supplenza fino al 31 Agosto 2010?   Si precisa che la titolare del posto sarà collocata in astensione obbligatoria a partire  dal 13 Luglio 2010.

Ai sensi del  D..: 43/2000 , le  supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche possono essere prorogate oltre tale termine, per il periodo strettamente necessario allo svolgimento delle relative attività, nelle scuole interessate ad esami di stato e di abilitazione all'insegnamento nelle scuole di grado preparatorio, qualora non sia possibile consentire lo svolgimento di dette attività mediante l'impiego del personale a tempo indeterminato o supplente annuale in servizio presso la scuola interessata, e, comunque, nei casi in cui siano presenti situazioni che possano pregiudicare l'effettivo svolgimento dei servizi di istituto. Il Miur su tale argomento emanò  la nota prot. 8556 del 10 giugno 2009 nella quale, in considerazione della problematica derivante dalle nuove e complesse attività di recupero debiti nelle scuole secondarie di 2° grado e le connesse necessità di organizzazione della vita scolastica che potevano  coinvolgere, più intensamente che nei decorsi anni scolastici, i mesi di luglio e agosto, fu richiamata  l’attenzione dei dirigenti scolastici intenzionati a giovarsi della disposizione in parola, a farne  motivata richiesta al Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale, per il tramite dei relativi Uffici Provinciali, che, esaminate le motivazioni, potevano  concedere l’autorizzazione.

Proroga supplenza per diversa tipologia assenza titolare: le pongo il seguente quesito: su di una docente di scuola dell'infanzia  in malattia dal 7 gennaio 2010 ho nominato una docente in maternità.  Sulla docente in maternità ho nominato in data 14 gennaio un'altra docente. Nel frattempo la docente titolare si è sottoposta a visita presso commissione medica di verifica per i benefici della l.335. La commissione medica di verifica ha verbalizzato la sua inabilità a proficuo lavoro per cui la docente poteva chiedere la destinazione ad altro incarico o il pensionamento per dispensa dal servizio. La docente ha chiesto la dispensa dal servizio per cui sto approntando il decreto di pensionamento. La docente in questione è in malattia fino al 30 maggio. In data 3 giugno (essendo prevista per calendario la sospensione delle attività didattiche) protocollerò il decreto di pensione.Dal 3 giugno chi sostituirà la docente fino al 30 giugno (data in cui si chiudono le attività didattiche della scuola dell'infanzia) dato che la docente in maternità termina l'astensione obbligatoria in data 2 giugno?  Inoltre cambia la tipologia di posto (da supplenza per malattia a posto vacante). Devo riconvocare o spetta la conferma alle docente mamma? e se la docente mamma chiede l'astensione facoltativa, posso confermare la docente in servizio dal 14 gennaio?

La circostanza che la titolare risulti definitivamente assente sino al termine dell’anno scolastico non  va a variare la proroga del contratto della supplente in servizio a condizione che la titolare si assenti senza soluzione di continuità. Ovviamente nel caso di specie la proroga spetta sia alla supplente inizialmente nominata in quanto in astensione obbligatoria, sia alla supplente in effettivo servizio; ciò, ovviamente, sino al 2 giugno giorno in cui termine il periodo di astensione obbligatoria della prima supplente che ha, quindi, diritto a riprendere servizio. Nell’ipotesi in cui quest’ultima dovesse assentarsi senza soluzione di continuità (quindi senza rientrare in classe nemmeno per un giorno), alla supplente in effettivo servizio spetta la proroga.

Assenza per matrimonio: sono una supplente al primo anno di servizio al 31 agosto 2010.  In quale misura ho diritto al permesso per matrimonio?

Ai sensi dell’art. 42 del CCNL/2007 lei ha diritto o ad un permesso retribuito di quindici giorni consecutivi in occasione del matrimonio, con decorrenza da lei stessa scelta  fruibili da una settimana prima a due mesi successivi al matrimonio stesso.

Rientro dopo il 30 aprile: La titolare che sostituisco in una classe III e II di scuola media è rientrata dopo il 30 aprile a seguito di un’assenza ininterrotta di 120 giorni. A chi spetta fare gli scrutini e partecipare agli esami finali?

In base all’art. 37 del CCNL/2007 al  fine di garantire la continuità didattica, il personale docente che sia stato assente, con diritto alla conservazione del posto, per un periodo non inferiore a centocinquanta giorni continuativi nell'anno scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione dell’attività didattica, e rientri in servizio dopo il 30 aprile, è impiegato nella scuola sede di servizio in supplenze o nello svolgimento di interventi didattici ed educativi integrativi e di altri compiti connessi con il funzionamento della scuola medesima. Per le medesime ragioni di continuità didattica il supplente del titolare che rientra dopo il 30 aprile è mantenuto in servizio per gli scrutini e le valutazioni finali. Il predetto periodo di centocinquanta giorni è ridotto a novanta nel caso di docenti delle classi terminali.

A quali assenze ha diritto un docente che ha un incarico al comune come assessore ?

Nei confronti del personale docente chiamato a ricoprire cariche elettive, si applicano le norme di cui al d.lgs 18.08.2000, n.267 e di cui all’art. 68 del d.lgs. 30 marzo 2001, n.165. Il personale che si avvalga del regime delle assenze e dei permessi di cui alle leggi predette, è tenuto a presentare, ogni trimestre, a partire dall'inizio dell'anno scolastico, alla scuola in cui presta servizio, apposita dichiarazione circa gli impegni connessi alla carica ricoperta, da assolvere nel trimestre successivo, nonché a comunicare mensilmente alla stessa scuola la conferma o le eventuali variazioni degli impegni già dichiarati.  Nel caso in cui il docente presti servizio in più scuole, la predetta dichiarazione va presentata a tutte le scuole interessate.  Nell’ipotesi in cui  le assenze dal servizio derivanti dall'assolvimento degli impegni dichiarati non consentano al docente di assicurare la necessaria continuità didattica nella classe o nelle classi cui sia assegnato può farsi luogo alla nomina di un supplente per il periodo strettamente indispensabile e, comunque, sino al massimo di un mese, durata prorogabile soltanto in caso di esigenze di servizio per la durata della nomina del supplente il docente, nei periodi in cui non sia impegnato nell'assolvimento dei compiti connessi alla carica ricoperta, è utilizzato nell'ambito della scuola e per le esigenze di essa, nei limiti dell'orario obbligatorio di servizio. prioritariamente per le supplenze e per i corsi di recupero.


Ore eccedenti: si chiede  cortesemente la conferma della scadenza della retribuzione fino al 30/06/2010 per le ore eccedenti assegnate a docenti di ruolo su ore residue in organico di fatto a. s. 2009/10

In materia si registra la nota prot. n. 999 del 13.1.2010 a emanata dal Mef (Ministero dell’Economia e delle Finanze) ed indirizzata alle scuole della provincia di Salerno, dalla quale si evincono elementi fondanti per fornire una risposta esaustiva alla domanda posta. Dalla succitata nota si rileva quanto segue:
-    le ore eccedenti l’orario d’obbligo settimanale per i docenti della scuola secondaria la cui cattedra è strutturata, per ordinamento, con orario superiore alle 18,  vanno pagate direttamente dalla DTSV (direzione provinciale per il Tesoro), senza necessità che il decreto di pagamento venga inviato alla locale Ragioneria provinciale;
-    per le ore eccedenti le 18 settimanali presenti in classi collaterali non abbinate in ORGANICO DI DIRITTO , assegnate a docenti con contratto a tempo indeterminato vanno pagate, tramite la DTSV sino al 31 AGOSTO ed è necessaria nomina da inviare alla Ragioneria provinciale in 3 esemplari; se le ore in questione originano in ORGANICO DI FATTO, vanno pagate con le stesse modalità, ma SINO AL 30 GIUGNO
-    per le ore in classi collaterali in ORGANICO DI DIRITTO assegnate a personale con contratto a tempo determinato, è necessario contratto dematerializzato con durata che segue il contratto originario del docente e precisamente fino al termine delle attività didattiche per docenti con nomina sino al 30 giugno e fino al termine dell’anno scolastico (31 agosto) per docenti con supplenza annuale;
-    le ore eccedenti in classi collaterali presenti in ORGANICO DI FATTO conferite a docenti con contratto a tempo determinato, vanno pagate, con le stesse modalità indicate in precedenza, sino al  30 GIUGNO sia nei confronti dei supplenti sino al termine delle attività didattiche che per i supplenti annuali.

Supplenze per personale educativo: come si accede alle graduatorie di III fascia per il personale educativo?

In riferimento al D.M: 56/2009, si accede alle graduatorie di III fascia per il personale educativo, con il possesso della  laurea in scienze della formazione primaria per l’indirizzo di scuola primaria (legge 19/11/90, n. 341, art.3, comma 2) o i titoli di studio conseguiti al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell’istituto magistrale conseguiti entro l’a.s. 2001/2002 (D.M. 10/3/1997, art. 2, comma 1 e 3). In mancanza dei suddetti requisiti è consentito l’accesso a coloro che risultino inclusi nelle relative graduatorie delle istituzioni educative dell’a.s. 2006/07 e abbiano prestato servizio in qualità di educatore, nel corso dell’ultimo triennio di vigenza delle graduatorie medesime, in misura valutabile (almeno 16 giorni.).

Esami di Stato per supplenti: come vanno compilati i contratti di lavoro per il personale supplente impegnati negli esami di Stato?

Con la nota  prot. n. 5986 del 17 giugno 2010 il Miur ha confermato le disposizioni già emanate negli scorsi anni scolastici in merito alla proroga dei contratti di lavoro nei confronti del personale supplente docente che risulti impegnato negli  scrutini e negli esami finali dei vari ordini di scuola, e del personale ATA già nominato per supplenze sino al termine delle attività didattiche.
Ne consegue che:
- al personale con contratto di supplenza temporanea sino al termine delle attività didattiche (30 giugno) - sia se nominato in base alle graduatorie permanenti, sia se nominato in base alle graduatorie di istituto – compete la proroga del relativo contratto, ovvero di più contratti sino al termine delle attività didattiche di cui sia contemporaneamente destinatario, fino al giorno conclusivo della rispettiva sessione di esami, secondo la clausola espressamente prevista nel relativo modello contrattuale. La proroga dei contratti in questione viene disposta, dalle scuole stipulatrici dei relativi contratti, anche se la sede d’esame del supplente interessato riguardi scuola differente da quella o da quelle ove ha prestato servizio. Le predette scuole daranno tempestiva comunicazione alla competente Ragioneria provinciale delle proroghe contrattuali in esame, corredandola con la dichiarazione del presidente della commissione in ordine alla effettiva partecipazione alla sessione d’esame.
- al personale con contratto di supplenza temporanea con servizio effettivamente svolto sino al termine delle lezioni, esclusivamente nel caso in cui sia nominato quale commissario interno nella medesima scuola, compete l’attribuzione di un nuovo contratto, per un numero di ore di insegnamento pari a quello del contratto precedente, con decorrenza dal giorno della seduta preliminare della commissione e termine nel giorno conclusivo della sessione d’esame; i relativi oneri della retribuzione contrattuale sono a carico dell’istituzione scolastica sede degli esami;
- al personale docente supplente  temporaneo o docenti semplicemente inclusi nelle graduatorie di reclutamento, competono esclusivamente i compensi onnicomprensivi connessi all’espletamento degli esami di stato, con esclusione di specifica stipula contrattuale e relativo trattamento retributivo.
 

Partecipazione scrutini ed esami finali nella scuola media: a chi compete partecipare agli esami finali nella scuola media in caso di assenza prolungata del titolare?

L’art. 37 del vigente CCNL del personale del comparto scuola, nel disciplinare i casi di rientro del docente titolare dopo il 30 aprile, dispone che, per ragioni di continuità didattica, ove l’assenza del titolare si sia prolungata per periodi non inferiori a 150 giorni, ridotti a 90 per le classi terminali, il supplente sia mantenuto in servizio per gli scrutini e le valutazioni finali.
Tale disposizione  comporta che l’eventuale contratto del supplente originariamente previsto fino al termine delle lezioni debba essere prorogato fino al termine delle operazioni di scrutinio o di esami (diversi da quelli di maturità) del mese di giugno cui ha titolo a partecipare il supplente medesimo.

Pagamento supplenti nelle operazioni di scrutini suppletivi: come vanno pagati i supplenti che nei mesi estivi sono impegnati nelle operazioni di scrutini suppletivi nella scuola secondaria?

Nei casi di operazioni suppletive di scrutinio necessarie nelle scuole secondarie di 2°grado nei mesi di luglio o agosto al termine dei corsi di recupero dei debiti formativi, ove si debba ricorrere a personale supplente temporaneo, si disporrà nei riguardi di quest’ultimo con un apposito contratto di supplenza temporanea per il periodo dal primo all’ultimo giorno degli scrutini suppletivi cui partecipa, per un numero di ore settimanali pari a quelle dell’ultimo contratto con cui ha insegnato nella scuola medesima o, comunque, pari a quelle dell’insegnante per cui opera in sostituzione.

Proroga supplenze ATA: in quali termini è possibile chiedere la proroga del personale Ata in servizio al 30 giugno?

L’art. 1, comma 7, del vigente Regolamento sul conferimento delle supplenze al personale ATA prevede che le supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche possano essere prorogate, per il periodo strettamente necessario, qualora non sia possibile consentire mediante l’impiego del personale a tempo indeterminato e di quello supplente annuale, le attività relative allo svolgimento degli esami di stato e, comunque, in tutti i casi in cui si presentino situazioni che possano pregiudicare l’effettivo svolgimento dei servizi di istituto. I dirigenti interessati dovranno presentare richiesta motivata all’Ufficio scolastico provinciale per ricevere la necessari autorizzazione.



Validità titoli studio per l’insegnamento: sono laureato in Giurisprudenza in base al vecchio ordinamento ma, per insegnare, mi mancano alcuni esami di economia , come fare per conseguirli?

Il D.M. n. 39 del 30.1.1998 stabilisce quali debbano essere le lauree ed i relativi piani di studio per accedere all’insegnamento delle varie discipline nella scuola secondaria. Detti piani di studi comprendono esami annuali o esami semestrali fondamentali con l’indicazione di quelli ritenuti omogenei. Con l’introduzione del nuovo ordinamento universitario che prevede il rilascio di lauree specialistiche e di lauree magistrali, agli esami annuali o semestrali si sono sostituiti i crediti formativi (CFU) ognuno dei quali corrisponde a 25 ore di studio Per conseguire una laurea magistrale o specialistica sono necessari 320  CFU.  Nel nuovo sistema sono stati introdotti i settori scientifico disciplinari ognuno dei quali comprende determinati esami che, qualora omogenei, sono contraddistinti  dalla stessa sigla.
In tale contesto normativo i laureati del precedente ordinamento universitario che intendono integrare il loro piano di studi allo scopo di poter accedere all’insegnamento (possibilità sancita dal D.M. 354 del 10.8.1998), devono necessariamente conseguire l’annualità mancante (o le annualità-semestralità mancanti), rivolgendosi alle istituzioni universitarie.
Queste ultime dovranno necessariamente attestare che il superamento dei relativi esami nel nuovo ordinamento universitario (indicati necessariamente in crediti formativi), corrispondano ad esami annuali del precedente ordinamento.
Il D.M. n. 22 del 9.2.2005  fornisce la declaratoria delle lauree specialistiche che consentono di accedere  all’insegnamento nella scuola secondaria con i relativi esami che indicano i settori scientifico-disciplinari coinvolti ed i relativi  CFU di ciascun esame. Da esso si può ricavare che un esame viene quotato con un numero di CFU non inferiore a 12. Se, pertanto, un laureato in giurisprudenza  deve, a titolo esemplificativo,  conseguire un esame di economia, dovrà superare il corrispondente  esame del nuovo ordinamento conseguendo almeno 12 CFU (anche sommando 2 o più esami con CFU inferiori).
Ripeto che, a mio avviso,  dovendo finalizzare l’esame al conseguimento di un esame annuale del vecchio ordinamento, l’Università adita dallo studente potrebbe anche ritenere che quell’esame annuale del vecchio ordinamento corrisponda ad  un numero di CFU inferiore a 12 del nuovo ordinamento. In tale ipotesi è necessario, a nostro avviso, che l’interessato si faccia rilasciare un’attestazione dall’Università dalla quale si evinca  il superamento di “..un esame annuale di……” del precedente ordinamento con la corrispondenza di CFU  del nuovo ordinamento.

 

Proroga supplenza per esami: Una supplente temporanea su malattia della titolare che continua ad essere assente ha avuto la nomina fino al termine delle lezioni per gli scrutini e per l'intero orario ovviamente. Dal 14/06/2010 hanno inizio gli esami di licenza media. Il contratto avrà durata per il periodo degli esami e solo per l'orario di lezione svolto nella classe terza coinvolta negli esami? La circolare del 10/06/2009 e le precisazioni del 17/06/2009 non sono chiare per quanto riguarda l'orario.

Le circolari citate in effetti non prevedono il caso esposto  se il contratto di proroga per gli esami debba essere fatto per l’intero orario di cattedra del contratto originario, ovvero solo per le ore inerenti la classe coinvolta negli esami. E’ possibile trovare una risposta dalla lettura sistematica delle varie disposizioni, laddove, nel caso dell’impegno del docente per gli esami di recupero è chiaramente indicato che l’impegno contrattuale è limitato alle sole ore delle classi interessate. L’art. 37 del CCNL invece chiarisce che al  fine di garantire la continuità didattica, il personale docente che sia stato assente, con diritto alla conservazione del posto, per un periodo non inferiore a centocinquanta giorni continuativi nell'anno scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione dell’attività didattica, e rientri in servizio dopo il 30 aprile, è impiegato nella scuola sede di servizio in supplenze o nello svolgimento di interventi didattici ed educativi integrativi e di altri compiti connessi con il funzionamento della scuola medesima. Per le medesime ragioni di continuità didattica il supplente del titolare che rientra dopo il 30 aprile è mantenuto in servizio per gli scrutini e le valutazioni finali. Il predetto periodo di centocinquanta giorni è ridotto a novanta nel caso di docenti delle classi terminali. Il mantenimento in servizio comporta la proroga del contratto di lavoro  per tutte le ore di servizio.

Proroga supplenza: una docente supplente nominata dal D.S. su titolare in maternità fino all'11/05/2010 ha diritto alla conferma fino al termine delle lezioni (12/06), per avere prestato 150 giorni continuativi di servizio, nonchè alla proroga fino al 16/06 per partecipazione allo scrutinio finale. Per il periodo successivo alla maternità a chi compete il pagamento dello stipendio, alla scuola o alla DPT?

Per il  periodo successivo alla maternità il pagamento è a carico della scuola.

Supplente in maternità: sono una docente supplente classe A043 e mi trovo al secondo mese di gestazione. Posso fruire dell’interdizione anticipata avendo anche la valutazione del servizio nelle graduatorie?

Al personale di ruolo e supplente competono i diritti stabiliti per le lavoratrici madri di cui al D.L.vo 151/2001. Ne consegue che: è vietato adibire al lavoro le donne:
a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto,
b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto;
c) durante i tre mesi dopo il parto;
d) durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni sono aggiunti al periodo di congedo di maternità dopo il parto.
  L’astensione anticipata dal lavoro compete per l’intero periodo stabilito dal medico.

Retribuzione periodo astensione obbligatoria: quale retribuzione spetta ai supplenti durante il periodo dell’astensione obbligatoria?

Nel periodo di astensione obbligatoria, ai sensi degli articoli 16 e 17 del D. Lgs. n. 151/2001 alla lavoratrice o al lavoratore, anche nell'ipotesi di cui all'art. 28 dello stesso decreto, spetta l'intera retribuzione fissa mensile nonché le quote di salario accessorio fisse e ricorrenti che competono nei casi di malattia superiore a 15 giorni consecutivi o in caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza post-ricovero, secondo la disciplina di cui all'art. 17, comma 8. Durante il medesimo periodo di astensione, tale periodo è da considerarsi servizio effettivamente prestato anche per quanto concerne l’eventuale proroga dell’incarico di supplenza.

Congedo di paternità: in quali casi spetta il congedo di paternità al padre lavoratore?

Il padre lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice, in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.. Il padre lavoratore che intenda avvalersi del diritto di cui al comma 1 presenta al datore di lavoro la certificazione relativa alle condizioni ivi previste. In caso di abbandono, il padre lavoratore ne rende dichiarazione ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Malattia del bambino: ho un bambino di 2 anni e sono supplente al 30 giugno. Ho diritto ad assentarmi per malattia del bambino?

Successivamente al periodo di astensione obbligatoria e sino al compimento del terzo anno di vita del bambino, nei casi previsti dall'art. 47, comma 1, del D. L.gs. n. 151/2001, alle lavoratrici madri ed ai lavoratori padri sono riconosciuti trenta giorni per ciascun anno di età del bambino, computati complessivamente per entrambi i genitori, di assenza retribuita. Ciascun genitore, alternativamente, ha altresì diritto di astenersi dal lavoro, nel limite di cinque giorni lavorativi l’anno, per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i tre e gli otto anni. Quest’ultimo periodo di assenza non viene retribuita.

Periodo di astensione facoltativa: sono una supplente . Posso passare direttamente dall’astensione obbligatoria all’astensione facoltativa senza prendere servizio?

Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di astensione dal lavoro, di cui all'art. 32, comma 1, del D. Lgs. n.151/2001, la lavoratrice madre o il lavoratore padre presentano la relativa domanda, con l’indicazione della durata, all'ufficio di appartenenza di norma quindici giorni prima della data di decorrenza del periodo di astensione. La domanda può essere inviata anche per mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento purché sia assicurato comunque il rispetto del termine minimo di quindici giorni. Tale disciplina trova applicazione anche nel caso di proroga dell'originario periodo di astensione.

 

Posti per organico di fatto: vorrei cortesemente capire quali sono i posti di organico di fatto disponibili per le supplenze.

I posti di organico di fatto sono determinati da tutte quelle disponibilità (cattedre e spezzoni) che, all’inizio dell’anno scolastico, non sono coperti da un titolare. Contribuisco a tali posti quelli lasciati liberi da comandi, utilizzazioni, esoneri, assegnazioni provvisorie ecc. del personale di ruolo. Tali posti vanno con contratti a tempo determinato da parte del personale supplente.


Posti per supplenze annuali: quali contratti di lavoro possono essere stipulati sino al 31 agosto?

L’art. 4 della legge 3.5.1999 n. 124 (in GU n. 107 del 10.5.1999), stabilisce che:  alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e semprechè ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo.

Ore in classi collaterali sino a 6: gli spezzoni di ore sino a6 possono essere coperte con supplenze sino al termine delle attività didattiche?

Il Regolamento delle supplenze (D.M: 13 giugno 2007) stabilisce che  alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico, si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche. Si provvede parimenti al conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche per la copertura delle ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario;

Frazionamento di una cattedra: è possibile che il dirigente scolastico proceda alla frantumazione di una cattedra ed assegni i vari spezzoni ai docenti in servizio come ore in eccedenza?

A nostro avviso ciò non è possibile in quanto nessuna norma o circolare prevede che possa essere scissa una cattedra disponibile per assegnarvi vari docenti con ore in eccedenza. E’ necessario comunque che la disponibilità della cattedra, nella scuola secondaria, sia superiore a 15 giorni per consentire al dirigente di poter procedere ad una supplenza; è noto, infatti, che se il posto è disponibile per un periodo sino a 15 giorni, il dirigente deve provvedere con i docenti in servizio nella  scuola con ore a disposizione ovvero con ore eccedenti per sostituzioni di quanti siano consenzienti a prestare tali ore. In quest’ultima ipotesi la frantumazione della cattedra sarebbe operazione possibile.

Durata di una supplenza: una supplenza può avere una durata inferiore a quella delle iniziale disponibilità?

Si, è possibile. Il dirigente scolastico, infatti, deve predisporre le procedure per la copertura del posto; la convocazione dei candidati, se il posto è inizialmente disponibile per un periodo superiore a 29 giorni, deve essere fatta con un preavviso di 2 giorni tenendo conto dei vari telegrammi da inviare . Quindi è presumibile che una supplenza iniziale di 29 giorni, si riduca ad un periodo inferiore .

Decorrenza giuridica della nomina del supplente: se un supplente prende servizio , per impedimento, in un giorno successivo alla decorrenza della supplenza, è possibile riconoscere per il periodo precedente una validità giuridica?

No. Il Regolamento delle supplenze di cui al D.M. 13 giugno 2007 prevede che il contratto del supplente abbia validità giuridica ed economica dal giorno dell’assunzione, fatta eccezione per quegli impedimenti di legge all’assunzione in servizio come l’astensione obbligatoria della lavoratrice madre.


Esaurimento graduatorie d’istituto: come deve procedere un dirigente scolastico per coprire un posto in caso di esaurimento della graduatoria del proprio istituto?

Il dirigente deve utilizzare le graduatorie degli istituti viciniori a livello dell’intera provincia. Non avendo le graduatorie a propria diretta disposizione, la scuola interessata dovrà richiederle per le vie brevi  ed operare gli interpelli dei supplenti in base alle notizie anagrafiche che sono presenti sulla base informativa.


Supplenze annuali da parte del dirigente scolastico: in quali casi il dirigente può stipulare per i docenti contratti di lavoro per supplenze annuali?

In caso di esaurimento delle corrispondenti graduatorie provinciali ad esaurimento, l’Ufficio scolastico provinciale procede alla restituzione delle disponibilità al dirigente scolastico interessato. Quest’ultimo provvederà ad individuare l’avente titolo alle eventuali supplenze annuali attraverso lo scorrimento della graduatoria d’istituto stipulando un contratto di lavoro sino al 31 agosto.

 

Quali posti vengono coperti utilizzando le graduatorie permanenti?

I posti sono i seguenti:
1) supplenze annuali di durata sino al 31 agosto 2011 per la copertura di cattedre per l’intero orario settimanale che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre;
2) supplenze sino al termine delle attività didattiche (con termine stabilito al 30 giugno 2011, come da calendari scolastici) per la copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento, ad orario intero,  non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico;
3) supplenze sino al termine delle attività didattiche per la copertura di spezzoni orario (superiori a 6 ore) non abbinati per la formazione di cattedre orario. 

Chi ha titolo a coprire i posti liberi per supplenze?

Hanno titolo a conseguire le supplenze, mediante l'accettazione scritta della relativa proposta di assunzione,  gli aspiranti:
- utilmente collocati in graduatoria,
- presenti alla convocazione, personalmente o tramite persona munita di specifica delega,
- gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria che, sia pure non presenti alla convocazione nemmeno per delega a terzi,   abbiano fatto pervenire  delega preventiva di accettazione ai vari dirigenti degli Uffici scolastici territoriali degli U.S.R. nel termine dagli stessi stabilito.

Se accetto uno spezzone orario superiore a 6 ore, ho titolo poi al completamento dell’orario?

Il personale contrattualizzato per un numero di ore inferiore a quello massimo previsto per quel particolare posto, ha diritto al completamento d’orario, in una sola provincia, laddove non ostino motivi di incompatibilità di orario, fino al raggiungimento dell’orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo.Nel predetto limite orario il completamento è conseguibile con più rapporti di lavoro a tempo determinato da svolgere in contemporaneità esclusivamente per insegnamenti appartenenti alla medesima tipologia, per i quali risulti omogenea la prestazione dell'orario obbligatorio di insegnamento prevista per il corrispondente personale di ruolo.   Tale completamento può attuarsi anche mediante il frazionamento orario delle relative disponibilità, salvaguardando in ogni caso l’unicità dell’insegnamento nella classe e nelle attività di sostegno.   Per il personale docente della scuola secondaria il completamento dell’orario di cattedra può realizzarsi per tutte le classi di concorso, sia di primo che di secondo grado, sia cumulando ore appartenenti alla medesima classe di concorso sia con ore appartenenti a diverse classi di concorso ma con il limite rispettivo di massimo tre sedi scolastiche e massimo due comuni, tenendo presente il criterio della facile raggiungibilità.  

Sono iscritto nelle graduatorie ad esaurimento di Napoli (provincia base) ed in coda in altre 3 province. Se mi capita prima una supplenza in provincia diversa, posso poi rinunciare per accettare una supplenza a Napoli?

Una volta accettata una proposta di supplenza è necessario assumere servizio nel termine indicato per non incorrere nelle sanzioni stabilite dal regolamento delle supplenze. E’ possibile rinunciare ad una proposta di lavoro per supplenze sino al termine delle attività didattiche (o su uno spezzone orario) per accettare una successiva proposta per supplenza annuale in una stessa provincia, solo ed esclusivamente prima della stipula del contratto di lavoro.
Se la proposta non viene accettata non è più possibile accettare, nella stessa provincia, altre proposte di lavoro sulla stessa tipologia di posto o classe dei concorso. E’ invece possibile accettare altre proposte di lavoro nella stessa provincia per altre classi di concorso o tipologie di posto e, in altre province, per qualsiasi tipologia di posto o classe di concorso anche coincidenti a quello cui corrisponde la rinuncia in provincia diversa.
   

Ho presentata delega al Dirigente della provincia di  Belluno per accettazione incondizionata di una proposta di lavoro. Cosa succede se rinuncio poi all’assunzione in servizio?

La presentazione di una delega equivale, in caso di individuazione al rapporto di lavoro , ad accettazione piena, come se si fosse stati presenti alla convocazione. Ne consegue che la mancata accettazione e, quindi, la mancata assunzione in servizio comporta l’applicazione delle sanzioni stabilite dal regolamento delle supplenze, se le cause della rinuncia non sono opportunamente giustificate e motivate.

Se accetto una supplenza su posto di sostegno, posso poi rinunciarvi per accettare una proposta di lavoro su posto normale?

L’aspirante che ha accettato una supplenza annuale o sino al termine delle attività didattiche su posto di sostegno, può rinunciare alla stessa se, prima della stipula del contratto di lavoro, nella stessa provincia  gli venga proposta una supplenza su posto  per insegnamenti comuni, a condizione che non sia appartenente alle categorie di cui agli articoli 1 e 3 del D.M. n. 21/05. Per questi ultimi, infatti, essendo vincolati alla nomina su posto di sostegno,  D.M. n. 21/05 la rinuncia a proposta di assunzione su posto di sostegno equivale alla rinuncia anche su posto comune su cui, pertanto, per l’a.s. 2010/11 non potranno ottenere proposte di assunzione.

A quali sanzioni va incontro un supplente che non accetta o che rinunci ad un rapporto di lavoro?

Ai sensi dell’art. 8 del Regolamento, con effetti relativi al solo a.s. 2010/2011:
1)     la rinuncia ad una proposta di assunzione o l’assenza alla convocazione comportano la perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla base delle graduatorie ad esaurimento per il medesimo insegnamento;
2)     la mancata assunzione di servizio dopo l’accettazione  comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base delle graduatorie ad esaurimento che di quelle di circolo e di istituto, per il medesimo insegnamento;
3)     l’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base della graduatoria ad esaurimento che di quelle di circolo e di istituto, per tutte le graduatorie di insegnamento.
Dette sanzioni non si applicano in caso di giustificati e comprovati motivi prodotti dall’interessato.

Come si procede alla copertura dei posti se si esaurisce la graduatorie provinciale?

Nell’ipotesi di esaurimento della graduatoria provinciale ad esaurimento, i posti ancora disponibili vengono coperti dai dirigenti delle scuole alle quali si riferiscono le disponibilità attraverso l’utilizzo della corrispondente graduatoria provinciale. Il dirigente potrà conferire per il personale docente supplenze annuali e/o supplenze sino al termine delle attività didattiche che esplicano gli stessi effetti giuridici di quelle conferite dall’USR. Per il personale ATA tutti i posti disponibili (anche quelli per supplenza annuale) sono coperte attraverso le graduatorie d’istituti con supplenze sino al termine delle attività didattiche.

Come si procede in caso di esaurimento anche delle graduatorie d’istituto?

I dirigenti dovranno utilizzare le graduatorie delle scuole viciniori a livello provinciale. IN caso di esaurimento di tutte le graduatorie a livello provinciale il dirigente individua l’avente titolo attraverso le domande di messa a disposizione.

Come si procede in caso di esaurimento degli elenchi di sostegno?

In caso di esaurimento degli elenchi provinciali  di sostegno  i posti eventualmente residuati saranno assegnati dai dirigenti scolastici delle scuole in cui esistono le disponibilità, nel seguente ordine:
1)    utilizzando gli elenchi tratti dalle graduatorie di circolo e di istituto, di prima, seconda e terza fascia, validi per l’a.s. 2010/2011.   Per quanto riguarda l’eventuale esaurimento, nella scuola secondaria di secondo grado, dello specifico elenco dell’area disciplinare su cui debba disporsi la nomina,  si provvede tramite lo scorrimento incrociato degli elenchi di sostegno delle altre aree disciplinari
2)    utilizzando gli elenchi delle altre scuole della provincia secondo l’ordine di consultazione degli elenchi delle “scuole viciniori”;
3)    attingendo alle normali graduatorie degli aspiranti privi di titolo di specializzazione.
Nell’ipotesi di cui al precedente punto 3), i dirigenti scolastici individueranno gli interessati mediante lo scorrimento della graduatoria di riferimento se trattasi di scuola dell’infanzia e primaria.
Per la scuola secondaria di I e II grado  è necessario operare  lo scorrimento incrociato delle graduatorie d'istituto secondo l’ordine prioritario di fascia.
In caso di esaurimento della graduatoria ad esaurimento del personale educativo in possesso del titolo di specializzazione per la copertura dei relativi posti nei convitti speciali e, ove risulti analoga assenza di aspiranti specializzati anche nelle graduatorie delle predette istituzioni speciali, tutte le disponibilità di posti di personale educativo nei convitti, anche speciali, vengono assegnate contestualmente in base alle graduatorie ad esaurimento consentendo il diritto di opzione agli aspiranti.


È possibile rinunciare ad una supplenza sino all’avente titolo per accettare una supplenza breve di un mese?

Il regolamento delle supplenze stabilisce che è possibile  lasciare una supplenza in corso per accettarne un’altra che ha una durata almeno sino al termine delle lezioni. Quindi non è possibile lasciare una supplenza sino all’avente titolo per accettare una supplenza breve.


Ho accettato una supplenza sino all’avente titolo e, successivamente, sono stato individuato destinatario della supplenza annuale alla quale si riferiva l’accettazione sino all’avente titolo. Come viene considerato il periodo di nomina sino all’avente titolo?

Il Miur ha chiarito, con riguardo a supplenze conferite sia su posti di sostegno che su posti di insegnamento comune, quando al medesimo docente e sul medesimo posto sia attribuita prima una supplenza temporanea in attesa dell’avente titolo e poi una supplenza annuale o temporanea sino al termine delle attività didattiche, l’intero periodo assume il regime giuridico del provvedimento attribuito a titolo definitivo.

Come vengono coperti i posti disponibili   nei nuovi licei musicali e coreutiici?

Hanno titolo a coprire tali posti prima i docenti di ruolo che hanno presentato domanda di utilizzazione su detti posti. Hanno poi titolo a presentare domanda, entro il 31 agosto 2010,  coloro che sono  inseriti nelle graduatorie provinciali ad esaurimento, previste dall’art. 1, comma 605, lettera c) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per le classi di concorso A031, A032 e A077, e gli aspiranti inseriti nelle graduatorie di terza fascia di istituto. Le  istituzioni scolastiche, dopo puntuale verifica del possesso dei requisiti da parte dei candidati, procederanno all’inclusione nell’elenco, secondo il punteggio agli stessi attribuito nelle graduatorie di provenienza e secondo il seguente ordine: docenti della A031, della A032 e della A077;

A chi vengono assegnate le ore sino a 6 non utilizzate per formare cattedre orario?

Gli uffici scolastici provinciali e le scuole polo non possono conferire supplenze sugli spezzoni orario sino a 6 ore se non abbinati ad altro spezzone per formare cattedre orario. Tali disponibilità resta nella competenza dei dirigenti scolastici e coperta con docenti in servizio nella scuola medesima, forniti di specifica abilitazione per l’insegnamento di cui trattasi, prioritariamente al personale con contratto a tempo determinato avente titolo al completamento di orario e, successivamente, nell’ordine, a docenti di ruolo e supplenti ad orario completo con ore aggiuntive di insegnamento sino a 24 ore settimanali. In mancanza si procede al conferimento di nuove supplenze utilizzando le graduatorie d’istituto.


Ho presentato il certificato di idoneità fisica nello scorso anno scolastico; sono costretto a ripresentarlo anche questo anno in caso di nomina?

La certificazione  sanitaria di idoneità all’impiego va  prodotta una sola volta nel periodo di vigenza delle graduatorie di circolo e di istituto, in occasione dell’attribuzione del primo contratto di lavoro.  Nei casi di difficoltà di reperimento di certificazione rilasciata da struttura sanitaria pubblica, è  ammessa anche la presentazione di apposita certificazione rilasciata dal medico di base dell’interessato e ciò anche in considerazione della disposizione di cui all’art. 37 del D.L. n. 112/2008 che preannuncia sostanzialmente l’abolizione di tale onere di certificazione nella fase di assunzione.