Servizio redazionale

La guida sul decreto "salva-precari" - Precedenza assoluta per assegnazione delle supplenze


Con la nota prot. n. 19212 del 17.12.2009 il Miur dispiega la procedura che individua nuovi beneficiari delle precedenze assolute nel conferimento delle supplenze di competenza dei dirigenti scolastici, per l’anno scolastico 2009/2010, in attuazione delle disposizioni contenute nella legge 24.11.2009 n. 167, nei confronti dei supplenti docenti ed ATA che nell’a.s. 2008/2009 abbiano lavorato per almeno 180 giorni nella stessa scuola e che, nel corso dell’a.s. 2009/2010, come è previsto anche per i supplenti annuali e sino al termine delle attività didattiche di cui al precedente DM 82/2009, non abbiano ritrovato la stessa possibilità occupazionale nel corso dell’anno scolastico 2009/2010.

La precedenza nel conferimento delle supplenze è stata estesa anche al personale educativo, non preso in considerazione dal DM 82/2009, a condizione che sia inserito a pieno titolo nell’anno scolastico 2009/10 nelle graduatorie provinciali ad esaurimento previste dall’art. 1, comma 605, lett. C, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, fatto salvo il possesso di tutti gli ulteriori requisiti. La priorità spetta sia al personale che nell’a.s. 2008/2009 abbia ricevuto un contratto annuale o sino al termine delle attività didattiche, sia a quello che abbia lavorato per almeno 180 giorni nella stessa istituzione.

Alla nota sono allegati il D.M. n.100 del 17.12.2009, i modelli di domanda del personale docente, educativo ed ATA, la domanda di disponibilità a partecipare a progetti attivati in convenzione con le Regioni, l’elenco dei distretti scolastici.

 

Priorità nel conferimento delle supplenze per l’anno scolastico 2009/2010

Oltre al personale supplente annuale e sino al termine delle attività didattiche, docente e ATA, già individuato con il D.M. 82/2009, ha titolo all’attribuzione della precedenza assoluta per la sostituzione del personale scolastico temporaneamente assente nel corso del corrente anno scolastico, ed all’inclusione nei relativi elenchi:

  • il personale docente che abbia conseguito nell’anno scolastico 2008/09, attraverso le graduatorie di istituto, una supplenza di almeno 180 giorni, anche tramite proroghe o conferme contrattuali, in un’unica istituzione scolastica. Tale personale deve essere in possesso di tutti gli ulteriori requisiti di cui al D.M. 82/09 e in particolare, essere inserito a pieno titolo nell’anno scolastico 2009/10 nelle graduatorie provinciali ad esaurimento previste dall’art. 1, comma 605, lett. C, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
  •  il personale amministrativo,tecnico ed ausiliario (ATA) che abbia conseguito nell’anno scolastico 2008/09, attraverso le graduatorie di istituto, una supplenza di almeno 180 giorni, anche tramite proroghe o conferme contrattuali, in un’unica istituzione scolastica. Tale personale deve essere inserito a pieno titolo nelle graduatorie permanenti di cui all’art. 554 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonché nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di cui ai DD.MM. 19 aprile 2001, n. 75, e n. 35 del 24 marzo 2004.

 

Allo scopo di assicurare parità di trattamento in relazione alla valutazione dei servizi prestati nell’a.s. 2009/2010, il personale docente e ATA che non si avvalga della normativa di cui al D.M. 82/09 e al presente decreto, in quanto occupato per il corrente anno scolastico, può, all’atto dell’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento (docenti e ATA) o delle graduatorie permanenti (ATA) - qualora abbia stipulato contratto di supplenza per classe di concorso, posto o profilo diverso rispetto a quello dell’anno precedente per carenza di posti disponibili - scegliere a quale tra questi attribuire il punteggio. Inoltre, il personale ATA che non si avvale della normativa in oggetto, ove nell’anno scolastico 2008/2009 abbia stipulato un contratto sino al 31 agosto, ha diritto al corrispondente punteggio anche se nell’anno scolastico in corso abbia stipulato un contratto sino al termine delle attività didattiche.

 

I benefici riconosciuti dal decreto

I benefici sono gli stessi già previsti dal DM 82/2009:

  • precedenza assoluta, rispetto al personale inserito nelle graduatorie di circolo e di
    istituto, nel conferimento delle supplenza di competenza dei dirigenti scolastici per la copertura dei posti che si rendono disponibili per assenze del personale in servizio;
  • per il personale docente, riconoscimento della valutazione dell’intero anno di servizio ai soli fini dell’attribuzione del punteggio nelle graduatorie ad esaurimento previste dall’art. 1, co. 605, lett. C Legge 27 dicembre 2006, n. 296, nella stessa classe di concorso o posto di insegnamento per il quale l’interessato ha prestato servizio nell’a.s. 2008/2009;
  • per il personale A.T.A., attribuzione del punteggio per l’intero anno scolastico da utilizzare in occasione dell’ aggiornamento o del nuovo inserimento nelle graduatorie permanenti di cui all’art. 554 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nel profilo professionale per il quale l’interessato ha prestato servizio nell’a.s. 2008-2009;
  • un canale agevolato di acquisizione dell’indennità di disoccupazione ordinaria, come da convenzione Inps-Miur. Le modalità per fruire di tale indennità sono riportate nella nota del Miur n. 19218 del 17.12.2009 alla quale si fa rinvio.

 

Si tenga presente che:

  • nell’attribuzione delle supplenze temporanee in sostituzione di personale assente viene riconosciuta la precedenza assoluta per tutti gli insegnamenti/profili professionali per i quali l’aspirante è inserito in graduatorie ad esaurimento/permanenti;
  • la precedenza assoluta non riguarda le assunzioni sui posti vacanti e/o disponibili, per le quali si seguono le procedure ordinarie.
  • è possibile, in alternativa, essere assunti per lo svolgimento di incarichi nell’ambito di appositi progetti attivati a seguito di specifiche convenzioni Miur/Regioni.

 

Il personale di cui sopra ha titolo a beneficiare delle disposizioni di cui trattasi ancorché nell’anno scolastico in corso abbia rinunciato:

  • ad un contratto per un numero di ore inferiore a quello di cattedra o posto, in assenza di disponibilità di posti interi (personale docente ed A.T.A);
  • ad un contratto, anche ad orario intero, che abbia maturato nelle province opzionali (docenti).

 

È escluso dal suddetto beneficio:

  • il personale destinatario di contratto a tempo indeterminato in qualunque provincia o collocato a riposo con decorrenza dal 1° settembre 2009 (art.1, comma 7, del D.M.);
  • il personale che, nell’anno scolastico in corso, abbia rinunciato o rinunci ad una supplenza conferita per l’intero orario nell’ambito della graduatoria ad esaurimento nella provincia di appartenenza o delle correlate graduatorie di circolo o di istituto (art.1, comma 4 del D.M.).

La priorità nelle supplenze è riconosciuta anche ai fini del completamento d’orario nella medesima provincia in cui sia stato stipulato un contratto con orario inferiore a quello di cattedra o posto di insegnamento, sia che si tratti della provincia di appartenenza, che di una delle province “opzionali” aggiuntive. In quest’ultimo caso è condizione indispensabile l’inserimento dell’interessato anche nelle graduatorie di circolo e di istituto della provincia opzionale. Invece, nel caso in cui l’interessato non sia incluso anche nelle graduatorie di circolo e di istituto della provincia opzionale, ai fini del completamento d’orario la sua posizione rimane subordinata a quella degli altri beneficiari della precedenza.

 

Termine di presentazione delle domande

Il termine di presentazione della domande è fissato all’8 gennaio 2010. Le istanze, redatte utilizzando i modelli predisposti dal Ministero, vanno presentate all’istituzione scolastica in cui gli interessati, nell’anno scolastico 2008/2009, hanno prestato servizio con contratto per supplenza temporanea per almeno 180 giorni.

La scuola ne cura il sollecito inoltro alla sede provinciale dell’Ufficio scolastico regionale scelta dall’interessato, che corrisponde, per i docenti e per il personale educativo, a quella che ha gestito la graduatoria ad esaurimento e per il personale ATA a quella che ha gestito la graduatoria permanente o ad esaurimento, ovvero, per entrambe le categorie, quella nella cui graduatoria di circolo o istituto l’interessato è inserito per l’a.s. 2009/10.

Qualora il personale abbia stipulato, nell’anno scolastico 2009/10, contratto a tempo determinato sino al termine delle attività didattiche per un numero di ore inferiore a quello di cattedra o posto, deve necessariamente scegliere la provincia in cui ha stipulato il relativo contratto, ai fini del completamento d’orario.

Il modello di domanda, preferibilmente consegnato a mano, può essere inviato con raccomandata a/r; in tal caso fa fede la data di ricezione dell’ufficio postale. È consigliabile, per chi utilizza l’invio a mezzo posta, anticipare l’acquisizione della domanda trasmettendola anche all’indirizzo e-mail della scuola.

Nel modello di domanda gli interessati devono indicare i distretti della provincia con i criteri indicati all’art. 2, comma 4 del D.M. n.82/09:

  • almeno 2 distretti, qualora il territorio sia suddiviso in numero di distretti compreso da 2 a 5;
  • almeno 3 distretti, qualora il territorio sia suddiviso in numero di distretti compreso da 6 a 10;
  • almeno 4 distretti, qualora il territorio sia suddiviso in numero di distretti compreso da 11 a 16;
  • almeno 5 distretti, qualora il territorio sia suddiviso in numero di distretti superiore a 16.

Per le supplenze brevi, sino a 10 giorni, nelle scuole dell’infanzia e primaria, può essere indicato un solo distretto nell’ambito di quelli prescelti (art.2, comma 3, del D.M. 82/09). Tale indicazione è facoltativa. Ne consegue che i Dirigenti scolastici, qualora abbiano esaurito l’elenco dei docenti che hanno sottoscritto tale opzione, devono utilizzare le graduatorie di circolo per conferire supplenze su tale tipologia di posto ai sensi dell’art.7, comma 7 del Regolamento adottato con D.M. 131/07.

 

Obbligo di accettazione di contratti di supplenza

Il personale beneficiario delle disposizioni di cui al D.M 82/09 e al decreto attuale è, nella generalità dei casi, percettore dell’indennità di disoccupazione ordinaria che, come è noto, corrisponde:

a) per i primi 6 mesi, al 60% della retribuzione media degli ultimi tre mesi precedenti l’inizio del periodo i disoccupazione;

b) per i 2 mesi successivi, al 50% della retribuzione media degli ultimi tre mesi precedenti l’inizio del periodo i disoccupazione;

c) per i restanti mesi, il 40% della retribuzione media degli ultimi tre mesi precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione.

È consentito rifiutare la stipula di contratti di supplenza che diano diritto a un trattamento stipendiale inferiore all’indennità di disoccupazione al momento spettante. Ad esempio: nel caso l’indennità di disoccupazione sia fissata al 60% della retribuzione percepita per orario intero nell’anno scolastico precedente, si possono rifiutare, nella scuola secondaria di I e II grado sino a 10 ore, nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria, fino a 14 ore e, per il personale ATA, fino a 21 ore.

 

Disponibilità per progetti regionali

Il personale che ha titolo ad essere incluso negli elenchi prioritari, sia che abbia già presentato domanda ai sensi del D.M. 82/09, che quello di cui al decreto attuale, può dare la propria disponibilità a partecipare ai progetti attivati dalle Regioni, in convenzione con gli Uffici scolastici regionali.

La dichiarazione di disponibilità, analogamente a quella per l’inclusione negli elenchi prioritari, va presentata, entro il medesimo termine dell’8 gennaio 2010, presso l’istitu­zione scolastica dove è stato prestato servizio nell’a.s. 2008/09, ovvero con le specifiche diverse modalità stabilite a livello periferico per dare esecuzione agli accodi stipulati. La scuola stessa provvede alla trasmissione della domanda all’USP competente, con modalità telematiche che verranno successivamente dettagliate. Occorre tener presente che:

  • la partecipazione a tali attività consente di aver diritto alla valutazione dell’intero anno di servizio sempre a condizione che il personale sia inserito nelle graduatorie provinciali di pertinenza.
  • a tutti coloro che partecipano ai progetti regionali e che sono percettori dell’indennità di disoccupazione, sarà corrisposta l’indennità di partecipazione a valere sui fondi regionali quando l’attività prevista nel progetto supera il 60% dell’impegno orario dell’anno precedente. Le indennità complessivamente percepite non potranno superare, in ogni caso, l’ammontare di quanto corrisposto l’anno precedente;
  • ai soggetti che non hanno titolo a percepire l’indennità di disoccupazione, verrà corrisposto solamente il compenso stabilito per il progetto;
  • per l’attribuzione di tali attività progettuali si può fare ricorso sia alla stipula di contratti e tempo determinato, sia, se previsto dalle Convenzioni, alla stipula di contratti di prestazione d’opera, facendo presente che la sostituzione del personale destinatario dei progetti, che si assenti a qualsiasi titolo, può avvenire solo ed esclusivamente a carico degli specifici fondi derivanti dagli accordi e non impiegando risorse statali;
  • la rinuncia, senza giustificato motivo, all’offerta di partecipazione al progetto regionale comporta la decadenza dal diritto a percepire l’indennità di disoccupazione qualora spettante;
  • lo svolgimento delle attività progettuali previste dagli accordi sottoscritti dall’Ammi­nistrazione scolastica con le Regioni dà diritto alla valutazione dell’intero anno di servizio per il personale docente (o dello stesso punteggio conseguito nell’anno scolastico precedente, per quanto riguarda il personale ATA), per coloro che hanno i requisiti per l’inserimento negli elenchi prioritari . Al personale docente ed ATA, non inserito negli elenchi prioritari, ma comunque iscritto nelle graduatorie ad esaurimento o permanenti ovvero in quelle di circolo e di istituto, che svolga le attività progettuali finanziate dalle Regioni spetta il punteggio relativo alla durata del progetto.

 

Adempimenti della istituzione scolastica e degli uffici scolastici

Prima dell’inoltro delle domande alla sede provinciale dell’Ufficio scolastico regionale, la scuola:

  • convalida la dichiarazione in calce alla domanda resa da ciascun aspirante;
  • inserisce a sistema i dati relativi al personale avente titolo in base al suddetto rapporto di lavoro;
  • verifica la sussistenza del requisito del servizio dei 180 giorni il cui controllo non viene fatto in automatico dal sistema informatico;
  • controlla che il servizio sia stato prestato per un insegnamento per il quale l’aspirante è attualmente presente a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento.
  • comunica l’esclusione dalla procedura al personale che non ha titolo;

 

Elenchi prioritari

Si tenga presente che:

  • gli elenchi “prioritari”, già predisposti ai sensi del D.M. 82/09, integrati ai sensi del D.M. in oggetto producono effetti a partire dalla data della loro diffusione;
  • sino a tale data hanno piena efficacia gli elenchi “prioritari”, di cui al DM 82/09 e, in subordine, le graduatorie di circolo e di istituto e, pertanto, conservano validità tutti i contratti di supplenza già stipulati che seguono le regole generali in materia di proroghe e conferme stabilite dal Regolamento sul conferimento delle supplenze a tutela della continuità didattica.

R. Manzoni