FAQ precari (a cura del nostro esperto)

L'esperto risponde alle domande più frequenti (ultimo aggiornamento: 19 ottobre 2009)

 

 

Nell’anno scolastico 2008/2009 ho stipulato un contratto di lavoro per supplenza come docente dal 24 gennaio 2009 a tutto il 9 giugno 2009. Ho titolo a chiedere i benefici del D.M. 82/2009?

Purtroppo la normativa prevede che i benefici a favore dei precari possano essere concessi nell’ipotesi in cui gli interessati abbiano stipulato contratti di lavoro per supplenze annuali (sono quelle previste per la copertura di posti vacanti e disponibili in organico di diritto e la cui scadenza contrattuale è stabilita al 31 agosto), ovvero per supplenze sino al termine delle attività didattiche (sono quelle previste per la copertura dei posti disponibili entro il 31 dicembre di ogni anno e la cui scadenza contrattuale è stabilita al 30 giugno).
Non sono pertanto previsti benefici per quei docenti che abbiano stipulati contratti sino al termine delle lezioni.

La priorità nelle supplenze previste dal DM 82/2009, vale anche per i posti disponibili sino al 30 giugno, come ad esempio gli spezzoni orario in classi collaterali?

No. La precedenza assoluta si applica  nel conferimento delle supplenza di competenza dei  dirigenti scolastici per la copertura dei posti  che si rendono disponibili  per assenze del personale in servizio.

Ho lavorato sulla classe A043 nell’a.s. 2008/09 con contratto sino al 30.6.2009. Nel corrente anno scolastico non ho stipulato alcun contratto di lavoro. Sono iscritto nelle graduatorie ad esaurimento della provincia di Napoli per le classi di concorso A043, A050. Per quali classi ho diritto alla priorità nelle supplenze?

La priorità compete per tutte le classi di concorso per le quali si è iscritti nelle graduatorie ad esaurimento.

Se nell’a.s. 2009/2010 fruisco delle priorità nelle supplenze per la classe A050, essendo inserito in graduatoria ad esaurimento anche per la classe A043, per quale classe avrò diritto al punteggio intero?

Il punteggio intero per il servizio di 12 punti spetta  ai soli fini dell’attribuzione del punteggio  nelle graduatorie ad esaurimento previste dall’art. 1, comma 605, lett. C della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nella stessa classe di concorso o posto di insegnamento per il quale l’interessato ha prestato servizio nell’a.s. 2008/2009.

Sono un assistente tecnico che nell’a.s. 2008/2009 ha avuto un contratto come assistente tecnico sino al 30 giugno 2009. Se nell’a.s. lavoro come assistente amministrativo grazie al DM 82/2009, potrò avere il punteggio per il servizio nella graduatorie di assistente tecnico?

Si. Per il personale A.T.A., l’ attribuzione del punteggio per l’intero anno scolastico da utilizzare in occasione dell’ aggiornamento o del nuovo inserimento nelle  graduatorie permanenti di cui all’art. 554 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, spetta nel  profilo professionale per il quale l’interessato ha prestato servizio nell’a.s. 2008-2009.

In cosa consiste l’indennità di disoccupazione che i precari non confermati avranno diritto a percepire dall’Inps?

Il Miur e l’Inps hanno stipulato il 5 agosto 2009 una convenzione che prevede modalità agevolate di accesso all’indennità di disoccupazione ordinaria al fine di consentire ai precari coinvolti dal provvedimento di percepire alternativamente e con continuità:

  • la retribuzione spettante in relazione al servizio effettivamente svolto;
  • la corresponsione dell’indennità di disoccupazione durante i periodi di inattività.

Saranno definite specifiche modalità e procedure per la presentazione delle domande di disoccupazione al fine di semplificare i relativi procedimenti amministrativi. E’ prevista la creazione, nell’ambito della banca dati dell’Inps, di una sezione dedicata ai precari, docenti e ATA, che abbiano i seguenti requisiti:

  • essere assicurati all'INPS da almeno due anni
  • avere almeno 52 contributi settimanali per la disoccupazione nel biennio precedente la data di cessazione del rapporto di lavoro;
  • essere destinatari di un contratto a tempo determinato annuale o fino al termine delle attività didattiche nell’anno scolastico 2008/2009;
  • non aver ottenuto il rinnovo della stessa tipologia di contratto nell’anno scolastico 2009/2010.

 

Ho un contratto di lavoro di 6 ore nella scuola secondaria. Ho diritto alla priorità per il completamento dell’orario?

Si. La priorità nelle supplenze brevi compete  anche ai fini del diritto al completamento dell’orario. Il completamento può avvenire solo nell’ambito della provincia in cui il contratto è stato stipulato.

Oltre all’attribuzione del punteggio sulla graduatoria per la quale si è lavorato nell’a.s. 2008/09, si ha diritto al pieno riconoscimento giuridico del servizio ai fini previdenziali?

No. Nel DM 82/2009 viene precisato che per i periodi di mancata prestazione del servizio la valutazione ha effetto ai soli fini dell’attribuzione del punteggio nelle graduatorie ad esaurimento/permanenti

Sono inserito nella graduatorie della classe A050 in coda nella provincia di Milano ed ho rinunciato all’accettazione di una nomina per supplenza annuale. Avrò diritto ai benefici previsti dalla normativa sui precari?

Si. Rientrano, infatti, tra i beneficiari coloro che nell’anno scolastico 2009/2010 hanno rinunciato ad una proposta di assunzione per orario non intero o i docenti che hanno rinunciato ad una proposta di assunzione derivante da scorrimento di una delle graduatorie aggiuntive in cui risultano inseriti in coda (sia su posto intero che per spezzone orario).

Nell’a.s. 2008/2009 ho lavorato come supplente annuale per supplenza di docente. Nel corso dell’a.s. 209/2010 ho rinunciato ad una nomina su spezzone orario sino al 30 giugno 2010. Ho diritto ai benefici per le priorità sulle supplenze?

Si. Non sono, infatti, esclusi dal beneficio i supplenti che hanno rinunciato nell’anno in corso ad una proposta di assunzione ad orario non intero. Non ne hanno,invece, diritto i  supplenti che hanno rinunciato o che rinuncino nell’anno scolastico 2009/2010 a stipulare un contratto di supplenza ad orario intero a seguito dello scorrimento delle graduatorie ad esaurimento/provinciali nella provincia di appartenenza o delle correlate graduatorie di circolo/istituto (anche se in provincia diversa).

A chi devo inviare la domanda per ottenere i benefici delle priorità nelle supplenze?

La domanda va presentata ovvero inviata per raccomandata A/r alla scuola nella quale è stato prestato servizio nel corso dell’a.s. 2008/2009 ed indirizzata, a scelta, all’Ufficio Scolastico:

  • della provincia nelle cui graduatorie ad esaurimento/permanenti si è inseriti a pieno titolo nell’a.s. 2009/2010;
  • della provincia in cui si è inseriti in graduatoria di circolo/istituto nell’a.s. 2009/2010.

 

Sono stato contrattualizzato, nel corso dell’a.s. 2009/2010, su spezzone orario in una delle province di coda ad esaurimento. A chi devo presentare la domanda per le priorità?

E’ obbligatorio, ai fini del completamento, chiedere l’inclusione negli elenchi prioritari esclusivamente nella provincia in cui si è in servizio, anche qualora si tratti di una delle province aggiuntive in cui il personale docente è inserito in coda.

Quale è il termine per la presentazione delle domande per le priorità?

La domanda deve essere consegnata a mano, o spedita con raccomandata con ricevuta di ritorno  (in tale caso fa fede la data di ricezione dell’ufficio postale), entro il termine perentorio del 9 ottobre, alla scuola in cui è stato prestato servizio nell’a.s. 2008/2009 con contratto annuale o fino al termine delle attività didattiche. Al fine di anticipare l’acquisizione della domanda, il Miur invita gli aspiranti che utilizzano l’invio a mezzo posta, a trasmettere la stessa anche all’indirizzo e-mail della scuola..

Come avviene l’inclusione negli elenchi di coloro che presentano domanda ai sensi del DM 82/2009?

Gli USP provvedono alla compilazione degli elenchi per ciascuna classe di concorso e posto di insegnamento, in base allo stesso ordine di inclusione nella corrispondente graduatoria ad esaurimento della provincia in cui si è inseriti a pettine. L’inserimento avviene a pettine  anche qualora venga richiesta la diversa provincia in cui si è inseriti in graduatoria di circolo/istituto.
L’inserimento avviene in coda, qualora sia stato richiesto l’inserimento negli elenchi prioritari di una delle province aggiuntive ai fini del completamento orario e l’interessato non sia incluso nella stessa provincia anche nelle graduatorie di circolo/istituto.

Quante scuole posso chiedere nella domanda?

Gli interessati dovranno indicare nella domanda i distretti in cui intendono prestare servizio con il vincolo di un numero minimo da rispettare sulla base del seguente criterio:

  • almeno 2 distretti se la provincia ne comprende da 2 a 5
  • almeno 3 distretti se la provincia ne comprende da 6 a 10
  • almeno 4 distretti se la provincia ne comprende da 11 a 16
  • almeno 5 distretti se la provincia ne comprende oltre 16.

 

La domanda vale anche per le priorità per le supplenze brevi di 10 giorni nella scuola primaria?

La richiesta di essere assunti con precedenza assoluta anche per le supplenze brevi fino a 10 giorni nelle scuole dell’infanzia e primaria, che non è obbligatoria, deve essere formulata espressamente. A tale fine deve essere indicato un solo distretto nell’ambito di quelli prescelti per le altre tipologie di supplenza.

I dirigenti scolastici dovranno rifare le convocazioni per applicare le priorità?

No. Gli elenchi prioritari producono effetti solo a partire dalla data della loro diffusione (art. 6 del D.M.). Pertanto, fino a tale data hanno piena efficacia le graduatorie di circolo e di istituto e, conseguentemente, tutti i contratti di supplenza già stipulati in base ad esse conservano la loro validità, anche ai fini di eventuali proroghe.

Cosa succede se non accetto la supplenza conferita dal dirigente attraverso la mia presenza negli elenchi predisposti per le priorità?

La rinuncia immotivata o senza giustificato motivo a una proposta di contratto comporta la decadenza da tutti i benefici, cioè:

  • la cancellazione dagli elenchi prioritari e la conseguente perdita del diritto alla precedenza assoluta nel conferimento di supplenze (è fatto salvo l’inserimento nelle “normali” graduatorie di istituto);
  • la perdita del diritto all’attribuzione del punteggio relativo all’intero anno scolastico (è fatta salva l’attribuzione del punteggio relativo al servizio effettivamente svolto);
  • la perdita del diritto a percepire l’indennità di disoccupazione ordinaria.

 

In quali casi è consentito rinunciare ad una supplenza conferita attraverso l’utilizzo degli elenchi prioritari?

E’ possibile rinunciare o interrompere una supplenza conferita dagli elenchi per accettare un incarico annuale o fino al termine delle attività didattiche che si rendesse disponibile successivamente. E’ altresì possibile  per partecipare ai progetti derivanti dalle specifiche convenzioni stipulate tra il Miur le Regioni.

Sono inserito nelle graduatorie d’istituto della provincia di Milano ed iscritto nella graduatorie ad esaurimento della provincia di Napoli. Se presento domanda per essere incluso negli elenchi prioritari di Napoli, resta il mio diritto a ricevere supplenze in provincia di  Milano?

Se la provincia nella quale l’interessato è inserito negli elenchi prioritari è diversa da quella in cui risulta incluso nelle graduatorie di circolo/istituto il suo inserimento in queste ultime è sospeso, tranne il caso in cui sia destinatario di eventuali supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche. In tali casi sono comunque fatte salve le supplenze temporanee conferite nelle more della pubblicazione degli elenchi prioritari e in corso al momento della chiamata da questi ultimi.

Cosa sono i progetti regionali per le supplenze?

L’art. 1 c. 3 del decreto legge ha previsto che l’'amministrazione scolastica possa  promuovere, in collaborazione con le regioni e a valere su risorse finanziarie messe a disposizione dalle   regioni   medesime,   progetti  della  durata  di  tre  mesi, prorogabili   a   otto,   che   prevedano   attività   di  carattere straordinario,    anche   ai   fini   dell'adempimento   dell'obbligo dell'istruzione,  da realizzarsi prioritariamente mediante l'utilizzo dei  lavoratori  precari  della  scuola, fruitori delle precedenze previste dal decreto,  percettori dell'indennità  di  disoccupazione,  di  cui può essere corrisposta un'indennità  di  partecipazione  a  carico  delle  risorse  messe a disposizione dalle regioni.

 

Nell’a.s. fui nominato quale supplente annuale a Nuoro sulla classe A050. Nell’a.s. 2009/2010 sono stato nominato quale supplente annuale nel profilo professionale ATA per assistente amministrativo. Posso avvalermi dei benefici previsti per i precari?

Ritengo che per poter ottenere la valutazione del servizio prestato nello scorso anno sulla classe A050, sia necessario non aver stipulato nel corrente anno nessun tipo di servizio nel<comparto scuola. Ne consegue che, a mio avviso, dovrebbe rinunciare alla nomina quale supplente Ata allo scopo di<poter ottenere il punteggio di 12 punti nella classe A050. Del resto il regolamento delle supplenze prevede che non si possono cumulare rapporti di lavoro di docente e di ATA nello stesso periodo di tempo.

Posso indicare un numero illimitato di distretti nella  domanda per ottenere i benefici per i precari?

Si, può farlo, ma faccia attenzione che poi deve necessariamente accettare qualsiasi supplenza le provenga dai distretti indicati. La rinuncia immotivata alla supplenza, infatti, comporta la perdita dei benefici previsti dalla normativa.

Dove posso trovare l’elenco delle scuole che si trovano nei distretti di una determinata provincia?

Può consultare il sito del Miur nella sezione “Aree tematiche/mobilità/bollettini ufficiali”.

Nell’elenco dei distretti riportato dal Miur che gli  interessati devono riportare nelle domande per ottenere i benefici per i precari, in alcune province sono ripetuti i numeri di alcuni distretti. Si tratta di un errore?

No. In effetti il Miur ha utilizzato l’elenco delle scuole riportato nei bollettini ufficiali presenti anche sul sito del Miur ed utilizzati per le domande di mobilità del personale docente di ruolo. Le scuole del territorio sono raggruppate,  per ogni provincia,  in distretti sub provinciali (comprendenti più comuni) e,per alcuni comuni di città metropolitane o di grandi dimensioni, in distretti ubicati all’interno del territorio del grande comune.  In tale suddivisione può capitare che un distretto con un determinato numero raggruppi scuole di un determinato ordine di scuola (medie o primarie) e con lo stesso numero venga indicato un distretto con lo steso numero che comprende scuole di un ordine diverso (scuole secondarie superiori). Ne consegue che il candidato che chiede la priorità per supplenze appartenenti a diversi ordini di scuola, nel caso di ripetizione del numero del distretto, indichi più volte il numero  del distretto.

Sono un docente di scuola primaria che ha dato la disponibilità a supplire per i posti di durata non superiore a 10 giorni. Nell’ipotesi in cui fossi occupato su tale tipologia di supplenza, ho diritto a rispondere agli interpelli su posti di supplenza di durata maggiore in base alle priorità a favore dei precari?

Si. Lo prevede il comma 1 dell’art. 4 del DM 82/2009: coloro che sono già impegnati nella scuola dell’infanzia o primaria in supplenze di durata sino a 10 giorni, disciplinate dall’art.5, comma 6 e dall’art. 7, comma 7 del Regolamento sul conferimento delle supplenze adottato con D.M. 131/07, mantengono il diritto ad essere interpellati per supplenze di durata superiore.

E’ possibile una volta accettata una supplenza su posto regionale lasciare tale tipologia per accettare una supplenza conferita con la procedura delle priorità a favore dei precari?

No. Coloro che sono impegnati in progetti attivati ai sensi di specifiche Convenzioni stipulate con le Regioni non possono accettare, durante lo svolgimento dei progetti stessi, supplenze temporanee con le procedure di cui al presente decreto, salvo diversa previsione delle singole Convenzioni.

 

Un supplente nominato nell'a.s.2008/09 dalle graduatorie di istituto di prima fascia, ha presentato adesso domanda salva pecari e ha barrato al punto 2) il primo quadratino (dichiaro di essere stato nominato "per scorrimento delle graduatorie ad esaurimento").

Domanda: avrebbe dovuto barrare il secondo quadratino, visto che è stato nominato dalle grad.d'istituto?
Si avrebbe dovuto barrare l’altra casella. Ritengo che, in questi casi, sia possibile rettificare la domanda  previa comunicazione all’interessato dell’errore commesso.


Il docente nell'a.s. 2008/09 è stato assunto con incarico del Dirigente Scolastico dal 09/03/2009 fino al termine  delle lezioni (12/6/2009) su posto resosi disponibile per comando presso l'Università della docente titolare.

Successivamente, trattandosi di classe terminale, il docente è stato assunto per i giorni di impegno dell'Esame di stato fino al 30/062009.E' da considerarsi incarico fino al termine delle atiività didattiche e quindi da far rientrare tra gli aventi diritto di cui al D.M/82/2009 art.2 oppure no ?
Trattasi in ogni caso di una supplenza breve che è stata prorogata sino al 30 giugno. In base alla normativa vigente al momento l’interessato non ha titolo a beneficiare di quanto previsto dal DM 82/2009 che limita la sua applicazione solo ai contratti che, sin dalla loro instaurazione, siano supplenza annuali o supplenze sino al termine delle attività didattiche.

Avendo un posto da comprire nella scuola primaria (sostegno) per assenza dell'insegnante titolare fino al 17/12/2009 per puerperio, si chiede se la supplente, nominata dalla graduatoria di circolo I fascia, può interrompere la nomina se  convocata per altra supplenza in base all'elenco del decreto salva precari.

Il Dm 82/2009 prevede le seguenti ipotesi:
1) Coloro che sono già impegnati nella scuola dell’infanzia o primaria in supplenze di durata sino a 10 giorni, disciplinate dall’art.5, comma 6 e dall’art. 7, comma 7 del Regolamento sul conferimento delle supplenze adottato con D.M. 131/07, mantengono il diritto ad essere interpellati per supplenze di durata superiore.
2) Coloro che sono impegnati in progetti attivati ai sensi di specifiche Convenzioni stipulate con le Regioni non possono accettare, durante lo svolgimento dei progetti stessi, supplenze temporanee con le procedure previste dal decreto, salvo diversa disposizione delle  Convenzioni;
3) Nessuna penalizzazione viene applicata nel caso in cui il personale rinunci alla supplenza, anche in corso, per accettare un incarico annuale o fino al termine delle attività didattiche resosi disponibile successivamente o in quanto destinatario di progetti ai sensi di specifiche convenzioni stipulate tra il Ministero e le Regioni.
Sulla scorta di quanto premesso il supplente non può lasciare una supplenza breve in corso per accettare una supplenza altrettanto breve sia pure conferita dall’elenco disposto ai sensi del DM 82/2009.

Un docente che ha ricevuto un incarico a finanziamento regionale (30/06/2009) che termina il servizio il 28/04/2009 per dimissioni volontarie ha diritto a presentare l'istanza per ottenere i benefici previsti dal d.m. 82 del 28/09/2009?

Il contratto al 30 giugno 2009 a finanziamento regionale rientra tra quelli previsti dal DM 82/2009. La rescissione anticipata del rapporto di lavoro pone, comunque, un problema di valutazione circa l'ammissibilità delle dimissioni volontarie che non sono previste per il personale supplente. Il Regolamento delle supplenze di cui al DM n. 131 del 13.6.2007 all'art. 8 prevede che il supplente, per non incorrere nell'abbandono  del servizio e subire le correlate sanzioni, deve presentare comprovati giustificati motivi suffragati da obiettiva documentazione da far pervenire alla scuola. Resta nella vostra competenza la valutazione di quanto previsto dalle citate disposizioni.

Si prega far sapere se un docente supplente temporaneo  collocato in Prima fascia ed  in servizio lo scorso anno scolastico presso questa Scuola dall'1/10/2008 al 30/6/2009 su un posto resosi disponibile  per maternità e prorogato dal 30/04/2009 per continuità didattica, abbia diritto  a presentare la domanda per l'assegnazione con precedenza assoluta di cui all'articolo 1 del Decreto Legge 25/9/2009 n. 134.

Da quanto riportato nel messaggio, si evince che il rapporto di lavoro rientra nella tipologia delle supplenze brevi di competenza del dirigente scolastico non prevista dal DM 82/2009. Tale ultimo provvedimento, infatti, è rivolto a coloro che nel corso dell'a.s. 2008/2009 abbiano stipulato contratti per supplenze annuali ( per la copertura dei posti vacanti e disponibili in organico con termine al 31 agosto), ovvero sino al termine delle attività didattiche (per la copertura dei posti disponibili entro il 31 dicembre con scadenza del contratto al 30 giugno). Le supplenze temporanee per la sostituzione del personale titolare assente, invece, rientrano nei rapporti di lavoro a tempo determinato la cui scadenza è fissata sino al sussistere delle esigenze di servizio e, comunque, non oltre il termine delle lezioni. 
L’art.37 del vigente C.C.N.L. del personale del comparto scuola, nel disciplinare i casi di rientro del docente titolare dopo il 30 aprile, dispone che , per ragioni di continuità didattica, ove l’assenza del titolare si sia prolungata per periodi non inferiori a 150 giorni, ridotti a 90 per le classi terminali, il supplente sia mantenuto in servizio per gli scrutini e le valutazioni finali. Tale disposizione  comporta che l’eventuale contratto del supplente originariamente previsto fino al termine delle lezioni debba essere prorogato fino al termine delle operazioni di scrutinio o di esami (diversi da quelli di maturità) del mese di giugno cui ha titolo a partecipare il supplente medesimo

Sono un docente inserito nelle  graduatorie ad esaurimento. avrei bisogno urgentemente di due informazioni in merito al decreto salvaprecari; lo scorso anno ho avuto un incarico per scorrimento delle graduatorie d'istituto (su una maternità) dal 14/1/09 al 31/3/09 poi prorogato fino al 18/06/09 (data degli scrutini). Vorrei sapere se questo incarico rientra in quelli previsti dal decreto o meno.

Le supplenze temporanee stipulate nel corso dell’a.s. 2008/2009 non rientrano tra i requisiti previsti dal DM 82/2009 che limita i benefici alle sole supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche.

Nel decreto 82/2009 è  presente la dicitura "dichiaro di non essere destinatario di un contratto a tempo indeterminato". Ciò  si riferisce agli incarichi presso le scuole statali o anche private (paritarie)?

IL riferimento è alle sole scuole statali.