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Chiarimenti mobilità professionale personale ATA - servizio redazionale Gestione e Amministrazione    

Chiarimenti mobilità professionale personale ATA - servizio redazionale

a cura di A. Manzoni

Come è noto, con il decreto direttoriale n. 979 del 28.1.2010, è stata indetta la procedura di partecipazione alle selezioni per la mobilità professionale per il biennio scolastico 2009/2010– 2010/2011, da un’area professionale inferiore a quella immediatamente superiore, del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario appartenente alle aree contrattuali “A” e “B” di cui alla Tabella “C” allegata al contratto collettivo nazionale del comparto scuola sottoscritto il 29 novembre 2007.

Ai sensi dell’articolo 4 del CCNI siglato il 3 dicembre 2009 e dell’articolo 1, comma 2, della sequenza contrattuale 25 luglio 2008, alle procedure selettive per la mobilità professionale ha potuto partecipare il personale in possesso rispettivamente:

a) dei titoli di studio previsti per il profilo professionale di destinazione;

b) in mancanza del requisito di cui alla precedente lettera, del titolo di studio valido per l’accesso al medesimo profilo di appartenenza e dell’anzianità di almeno cinque anni di effettivo servizio nel profilo di appartenenza sia con contratto di lavoro a tempo indeterminato sia con contratto di lavoro a tempo determinato. In alternativa al servizio nel profilo di appartenenza è stato ritenuto valido esclusivamente il servizio prestato nella qualifica professionale per la quale si chiede la mobilità.

In particolare, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 12 del citato C.C.N.I./2009, in attesa della determinazione dell’organico dei profili professionali dell’area “C”, in prima applicazione, alle procedure di mobilità per l’area D era ammesso a partecipare, tra gli altri,:

a) Il personale appartenente all’area B in possesso del titolo di studio specifico per l’accesso previsto nella Tabella di cui all’articolo 4 della sequenza contrattuale 25 luglio 2008;

b) Il personale appartenente all’area B in possesso del titolo di studio per l’accesso alle aree immediatamente superiori con un’anzianità di servizio effettivo non inferiore ai 5 anni nel profilo di appartenenza che abbia svolto, per non meno di 2 anni, incarichi per la sostituzione del DSGA;

c) Il personale appartenente all’area B in possesso di un diploma di maturità e con un’anzianità di servizio effettivo non inferiore a 5 anni nel profilo di appartenenza che abbia svolto, per non meno di 3 anni, incarichi per la sostituzione del DSGA.

In tale contesto normativo Il Miur con nota prot. n. 5043 del 17 maggio 2010 ha fornito importanti chiarimenti in ordine alle modalità applicative di talune delle disposizioni indicate in precedenza.

 

Titoli di servizio

Ai fini del riconoscimento del servizio è necessario operare la dovuta differenza tra le seguenti tipologie:

a) validità del servizio ai fini dell’ammissione alla procedura

b) valutazione del servizio ai fini dell’attribuzione del relativo punteggio per la definizione della relativa graduatoria.

 

Possesso dei requisiti

Come già riportato nella nota 5027 del 14.5.2010 possono essere valutati i titoli in possesso fino al 15 aprile 2010, che rappresenta il termine finale della prima fase di trasmissione al Sistema informativo della domanda. Entro quella data l’aspirante alla mobilità doveva trovarsi, infatti, nelle condizioni di poter partecipare alla selezione concorsuale.

 

Titolo di studio per l’accesso al profilo professionale

Occorre far riferimento ai titoli di studio stabiliti, per ciascun profilo professionale, dalla tabella allegata alla sequenza contrattuale 25 luglio 2008. In alternativa, è ritenuto valido il titolo di studio previsto, nella medesima tabella, per l’accesso al profilo professionale di attuale titolarità, purchè congiunto ad un’anzianità di servizio di almeno cinque anni.

Per il computo dei cinque anni vale il servizio di ruolo o a tempo determinato prestato nel profilo di appartenenza. È valutabile, altresì, il servizio prestato nel profilo professionale di destinazione. Entrambi i servizi possono essere anche non di ruolo, a tempo determinato.

L’eventuale servizio prestato in altro profilo professionale non è utile per il computo del requisito del servizio di cinque anni.

  

Profilo professionale di assistente tecnico

Il Miur precisa che, ai sensi di quanto stabilito al comma 3 dell’articolo 8 del C.C.N.I., l’esame finale viene sostenuto per una sola area, a scelta del candidato.

 

Individuazione del servizio valutabile per la mobilità dall’area “B” all’area “D”

Per i candidati sprovvisti dei titoli di studio indicati nella tabella della sequenza contrattuale del 2008 per l’accesso al profilo di Dsga, il servizio utile per il computo dei due o dei tre anni necessari quale titolo di accesso, è esclusivamente quello prestato, dopo il 1° settembre 2000, a seguito dell’istituzione del profilo professionale di Direttore dei servizi generali e amministrativi.

Ciò non esclude che ai soli fini del punteggio da attribuire per l’anzianità di servizio venga valutato anche quello prestato in qualità di Responsabile amministrativo o Coordinatore amministrativo, in quanto qualifiche confluite nel profilo professionale di Dsga.

 

Tipologia e durata del servizio per il passaggio a Dsga

Per la individuazione della tipologia della nomina che dà luogo alla prestazione del servizio valutabile al fine della partecipazione alla mobilità per l’area “D” è necessario fare riferimento a quanto espressamente contemplato dall’articolo 12 del Contratto nonché all’elencazione analitica riportata nella relativa tabella di valutazione dei titoli:

  • punti 2 per ogni anno scolastico di servizio o frazione superiore a 6 mesi. In particolare si valuta il servizio effettivo non di ruolo prestato nel profilo di coordinatore amministrativo o responsabile amministrativo o DSGA nelle istituzioni scolastiche statali. Tale servizio è riconoscibile anche al personale transitato dagli Enti Locali ed al personale in posizione di stato che è considerato servizio a tutti gli effetti;

  • punti 0,10 per ogni anno scolastico o frazione superiore a 6 mesi di servizio effettivo di ruolo e non di ruolo prestato nel profilo di appartenenza nelle istituzioni scolastiche statali. Tale servizio è riconoscibile anche al personale transitato dagli Enti Locali ed al personale in posizione di stato che è considerato servizio a tutti gli effetti.

 

Nella nota il Miur ribadisce quanto riportato al comma 2 dell’art. 7 del decreto per cui il servizio in questione è valutabile qualora risulti composto da frazioni di servizio effettivo superiore a sei mesi. In alternativa, l’anno di servizio risulta valutabile qualora corrisponda a dodici mesi di servizio effettivo conseguente alla sommatoria di periodi di servizio breve, prestato anche in anni scolastici differenti, precisando quanto segue:

  • è valutata come anno intero la prestazione lavorativa, corrispondente all’espletamento delle funzioni di Dsag, per un periodo di sei mesi (180 giorni anche non continuativi) nel medesimo anno scolastico;

  • nel contempo, si è considerato che esperienze lavorative di minor durata ed in anni scolastici differenti, semprechè dal 2000/2001 in poi, possano rappresentare una significativa esperienza lavorativa nell’attività di sostituzione della figura del Dsga. Pertanto, è stato previsto che l’anno di servizio risulti valutabile qualora corrisponda “…a dodici mesi di servizio effettivo conseguente alla sommatoria di periodi di servizio breve….anche se prestato…..in anni scolastici differenti….”

 

Va valutato, indifferentemente, il servizio effettivamente prestato nelle funzioni del profilo professionale di Dsga per:

1) utilizzazione in altra scuola ai sensi delle utilizzazioni di cui al contratto sulla mobilità avente effetto limitato all’anno scolastico;

2) incarico conferito nella medesima scuola ai sensi dell’articolo 47 del ccnl;

3) titolarità delle posizioni economiche di cui all’articolo 7 del ccnl/2005 ovvero dell’articolo 2 della sequenza contrattuale 25 luglio 2008.

 

Tali periodi devono essere attestati da idonea certificazione, rilasciata dal competente Dirigente scolastico.

 

Cumulabilità del servizio

È considerato come servizio prestato nel profilo di attuale titolarità quello prestato in profili diversi ma che rappresenti un valore aggiunto nell’ambito delle procedure selettive e che sia quindi tale da garantire non solo il livello di prestazione del servizio richiesto ma, ancor più, di eccellenza. Si tratta, in sostanza, del servizio che l’interessato ha prestato, ad esempio, per effetto di rapporto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell’articolo 59 del ccnl/2007. In tal caso, il servizio prestato nel quinquennio dall’assistente amministrativo è valutabile sia ai fini del computo del medesimo quinquennio sia per il conteggio dei due o dei tre anni necessari per partecipare alla mobilità dall’area “B” all’area “D”.

 

Dichiarazione rese sotto la propria responsabilità

Il Miur raccomanda l’esigenza che vengano poste in essere le necessarie verifiche delle autocertificazioni rese nella domanda da parte dei candidati affinché le stesse siano realmente rispondenti ai titoli posseduti, anche nella considerazione delle responsabilità disciplinate, da ultimo, dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, con il quale, all’articolo 55quater, ad integrazione degli effetti nell’ambito penale, è stato previsto l’istituto del licenziamento disciplinare, nei confronti del pubblico dipendente che si renda responsabile di “…falsità documentali o dichiarative connesse ai fini o in occasione dell’instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di progressione di carriera…”

 

A. Manzoni




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