Il nuovo obbligo dello Split payment

La legge di stabilità per il 2015 introduce (art. 1, co. 629) l'obbligo per le pubbliche amministrazioni del c.d. "split payment", che possiamo tradurre come “scissione dei pagamenti”, una misura di contrasto all’evasione applicabile anche alle scuole. Con apposito decreto il MEF ha stabilito modalità e termini delle operazioni. Facciamo il punto sull'intera procedura con l'approfondimento a cura di Susanna Granello.

 

 

L’art. 1, comma 629 della legge 23.12.2014, legge di  stabilità per il 2015, contiene una misura di contrasto all’evasione del tutto innovativa: si tratta del meccanismo dello c.d. split payment.

Il verbo inglese to split significa spaccare/dividere e, nel gergo degli economisti aziendali, indica un’operazione di scissione. In italiano si può usare il termine scissione dei pagamenti.

Il decreto MEF 23.01.2015 stabilisce le modalità e i termini delle operazioni a cura delle p.a..

 

Ambito applicativo

Il meccanismo dello split payment si applica per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato, ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali, delle Camera di commercio, degli istituti universitari, ecc. ecc.

Tra gli organi dello Stato, ancorché dotati di personalità giuridica, sono annoverati gli istituti scolastici, articolazioni dello Stato che agiscono con autonomia funzionale. Peraltro nell’elenco ricognitivo dell’ISTAT[1] le istituzioni scolastiche e l’AFAM sono considerate come “Unità Locali del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca”.

Il meccanismo riguarda le cessioni di beni ed anche le prestazioni di servizi. Sono però escluse le fatture relative a prestazioni di servizi assoggettate a ritenuta d’acconto alla fonte, vale a dire quelle emessi dai professionisti a seguito di contratti di prestazione d’opera. All’elenco (breve) delle fatture escluse dallo split payment bisogna aggiungere anche le imprese che aderiscono al cd regime dei minimi.

Le p.a. che effettuano l’acquisto nell’ambito dell’attività commerciale inseriscono l’operazione nei rispettivi registri (artt. 23 e 24 dPR 633/1972) e, in deroga al divieto di compensazione, faranno partecipare l’operazione stessa alla liquidazione di periodo.

 

La scissione dei pagamenti

In base a tale meccanismo, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi sono soggette a fatturazione seguendo le regole ordinarie. L’impresa cedente addebita l’IVA esercitando la rivalsa (art. 18, dPR n. 633/1972) ed emette la fattura con l'annotazione "scissione dei pagamenti";  invece la p.a., e la scuola, nell’effettuare il pagamento trattiene l’IVA, che dovrà poi versare nelle casse dell’erario.

L’importo da corrispondere all’impresa che ha reso la prestazione è perciò al netto dell’IVA: i fornitori delle p.a. non incasseranno più l’IVA addebitata sulle cessioni di beni e prestazioni di servizi.

Il meccanismo intende arginare l’evasione da riscossione ed ha un impatto di grande rilievo sulla normale dinamica applicativa dell’IVA, basata sul binomio rivalsa - detrazione. L’intervento infatti mira, in buona sostanza, a spostare l’onere del versamento sul soggetto più affidabile dal punto di vista degli obblighi tributari (in questo caso il soggetto pubblico e le scuole), anche se corre l’obbligo di rilevare che sono già molti i controlli possibili in funzione antielusiva, senza la necessità dello split payment.

Il meccanismo della scissione dei pagamenti non è contemplato dalla normativa armonizzata dell’UE, anche se è stato oggetto di interesse da parte della Commissione europea e nel 2010 previsto dal Libro Verde sul futuro dell'IVA.

Essendo una misura derogatoria dal normale regime IVA, dovrà essere autorizzata dal Consiglio UE, in assenza della quale i 988 milioni di euro all’anno di IVA “perduta” sarebbero recuperati attraverso l’aumento delle accise sui carburanti.

 

Il punto di vista dei fornitori

Il pregiudizio finanziario che ne deriva in capo al fornitore, il quale, non potendo incassare l’IVA dai clienti, non può esercitare concretamente la detrazione dell’imposta pagata “a monte” ai propri fornitori, viene tenuto in considerazione dalla norma. È previsto che le operazioni sottoposte a split payment concorrono alla determinazione del presupposto dell’aliquota media ai fini del rimborso annuale e infrannuale dell’IVA, con l’integrazione dell’art. 30, dPR n. 633/1972. … ma tutti conosciamo la difficoltà di incassare i propri crediti dallo Stato in tempi accettabili, anche in caso di diritto al rimborso prioritario.

 

La fase transitoria

L’articolo 9 del decreto MEF del 23.01.2015 prevede che il meccanismo della scissione dei pagamenti si applichi alle operazioni fatturate a partire dal 1° gennaio 2015, per le quali l'esigibilità dell'imposta si verifica successivamente alla stessa data.

Ci sono però dei tempi tecnici dovuti al necessario adeguamento dei sistemi informativi di gestione amministrativa e contabile delle p.a.. In considerazione di questo, le scuole fino al 31 marzo accantoneranno le somme corrispondenti al successivo versamento dell’imposta che, in ogni caso, sarà effettuato entro il 16 aprile 2015. A quel punto, il meccanismo sopra descritto sarà completamente a regime. Le scuole, pertanto, assumeranno gli impegni di spesa per l’IVA da versare di fattura in fattura e, per questa fase transitoria di tre mesi, effettueranno il primo versamento entro il 16 aprile.

 

Procedura operativa

Secondo la nuova disposizione dell’art. 17-ter dPR n. 633/1972, dunque, gli istituti scolastici dovranno suddividere ogni fattura in due distinti impegni e poi in due distinti mandati:

  • uno a favore del fornitore per il corrispettivo della cessione o prestazione, nonché per le altre eventuali somme dovute a titolo diverso dall’IVA,
  • l’altro, per l’importo dell’IVA, direttamente a favore dell’Erario.

È opportuno sottolineare che non può sorgere alcun obbligo di pagamento dell’IVA da parte delle scuole, fintanto che l’imposta stessa non sia divenuta esigibile, ossia fino a quando la scuola paga il corrispettivo (comma 5 dell’art. 6 dPR. n. 633/1972). Tuttavia, a fini di semplificazione, è consentito all'amministrazione acquirente di optare un'esigibilità anticipata al momento della ricezione della fattura.

Le modalità di versamento sono le seguenti:

  • un distinto versamento per ciascuna fattura la cui imposta sia divenuta esigibile;
  • in ciascun giorno del mese, considerando tutte le fatture per le quali l’imposta è divenuta esigibile in tale giorno;
  • entro il giorno 16 di ciascun mese, considerando tutte le fatture per le quali l’imposta è divenuta esigibile nel mese precedente, utilizzando un apposito codice tributo, tramite modello F24 Enti pubblici.

 

Monitoraggio, controllo e sanzioni

Per il monitoraggio dei versamenti IVA, l'Agenzia delle entrate, previa intesa con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, acquisisce ed elabora le informazioni dei predetti versamenti e le informazioni contenute nelle fatture elettroniche trasmesse.

In caso di verifiche, controlli o ispezioni, le p.a e la scuole mettono a disposizione dell'Amministrazione finanziaria, eventualmente in formato elettronico, la documentazione utile per verificare la corrispondenza tra l'importo dell'IVA dovuta e quello dell'IVA versata per ciascun mese di riferimento. È evidente la necessità per le scuole di tenere specifiche scritture che possano dar conto dei versamenti.

Nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, i revisori vigilano sulla corretta esecuzione dei versamenti dell'imposta da parte delle p.a. e delle scuole.

In caso di inosservanza dell’obbligo di versamento, si applicano nei confronti degli inadempienti le sanzioni previste dall’art. 13 del d.lgs. n. 471/1997 per l’omesso o ritardato versamento dei tributi, sanzioni che saranno irrogate mediante la procedura del c.d. atto di recupero (all’art. 1, comma 421, legge n. 311/2004).

Susanna Granello

 

[1] legge di finanza e contabilità dello Stato 31.12.2009, n. 196